La sentenza è una conferma del principio della prevalenza, in materia lavoristica, delle situazioni di fatto rispetto alla forma delle stesse. Valutato preliminarmente il “progetto” indicato, esso è risultato fortemente generico e dunque inconsistente; di qui la sua inidoneità. Nello specifico poi, il Tribunale ha accertato che ricorrevano anche alcuni requisiti che la giurisprudenza della Suprema Corte indica come caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, ben distinto da quello autonomo che svolgono i collaboratori co.co.pro.; tra questi: “…: l’osservanza di un orario predeterminato, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione.” Così il Tribunale di Benevento con la sentenza del 15.12.2009 che ha ordinato la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento delle mensilità arretrate.
(Avv. Angelo Remedia)
(Avv. Angelo Remedia)
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