lunedì 29 marzo 2010

Gli ampi poteri decisionali fanno acquisire la qualifica di dirigente a prescindere dalla procura speciale del datore di lavoro.

Ancora una volta la Cassazione ribadisce il concetto della prevalenza delle mansioni di fatto espletate, contro l’apparenza contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Con la sentenza n. 5809 del 10 marzo 2010, infatti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un consorzio confermando il riconoscimento della qualifica di dirigente in favore di un lavoratore al quale era stata data "un'ampia autonomia gestionale" come la gestione di fatture per oltre un milione e mezzo di euro. Confermata così la decisione del giudice di secondo grado, la Corte ha sottolineato che "il giudice di merito ha compiuto le operazioni logiche indicate, accertando i requisiti - soprattutto contrattuali - per l'individuazione della figura professionale del dirigente, ha accertato le mansioni con il relativo grado di autonomia gestionale e decisionale ed ha proceduto al necessario raffronto, per concludere che la qualifica dirigenziale spetta al lavoratore.” Nella sentenza si legge inoltre che "ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale è necessario e sufficiente che sia dimostrato l'espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate nella specie dalla preposizione a più servizi con ampia autonomia decisionale. Affermare la necessità del rilascio di procura speciale significa subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sé insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte, norma questa inderogabile a danno del lavoratore. In altri termini, pur in presenza di tutti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di dirigente, il riconoscimento stesso verrebbe subordinato al consenso del datore di lavoro".
(Avv. Angelo Remedia)

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