La Cassazione Sezione Quinta Penale con la sentenza n. 48361/2008 si è indirettamente occupata del caso: un lavoratore che aveva partecipato ad un concorso pubblico sottacendo la sua assunzione temporanea come coadiutore sanitario presso la Asl di Taranto era stato condannato - nei due gradi di giudizio precedenti - per il reato di falso ideologico in atto pubblico, per aver indotto in errore i pubblici funzionari, sul suo stato di lavoro.
Tutto è partito dalla denuncia della Asl che aveva chiesto, ed ottenuto, anche il risarcimento dei danni (!)
La Cassazione ha annullato le sentenze di condanna perché "il fatto non sussiste" in quanto "un rapporto di impiego precario e temporaneo non può essere ritenuto sufficiente a fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione". Gli Ermellini hanno infatti osservato che anche qualora il lavoratore "avesse correttamente segnalato la propria condizione di assegnatario in via provvisoria del posto di coadiutore sanitario presso la Asl, ciò non avrebbe comportato la sua cancellazione dall’elenco di disoccupati tenuto dall’ufficio provinciale del lavoro".
Tutto è partito dalla denuncia della Asl che aveva chiesto, ed ottenuto, anche il risarcimento dei danni (!)
La Cassazione ha annullato le sentenze di condanna perché "il fatto non sussiste" in quanto "un rapporto di impiego precario e temporaneo non può essere ritenuto sufficiente a fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione". Gli Ermellini hanno infatti osservato che anche qualora il lavoratore "avesse correttamente segnalato la propria condizione di assegnatario in via provvisoria del posto di coadiutore sanitario presso la Asl, ciò non avrebbe comportato la sua cancellazione dall’elenco di disoccupati tenuto dall’ufficio provinciale del lavoro".
In conclusione, la Suprema Corte ha sottolineato la prevalenza dell’interesse del lavoratore alla conservazione dello “status di disoccupato”, pur in presenza di brevi periodi di lavoro, ai fini della conservazione dei benefici che tale stato prevede, in relazione, nel caso esaminato, alla partecipazione a concorsi pubblici. Dunque le finalità del sistema di protezione sociale derivante dalle norme sullo stato di disoccupazione non possono venir meno solo perché sia stata effettuata una qualche esperienza lavorativa le cui caratteristiche fondamentali sono la temporaneità dell’impiego, la sua brevità e
l’incertezza sul futuro. Ed anzi, aggiungerei, la partecipazione al concorso pubblico mira proprio ad ottenere un posto di lavoro che è opposto al perdurare del precariato pertanto questo non può essere ostativo alla libera e legittima ricerca di un proprio stabile lavoro.
(Avv. Angelo Remedia)
l’incertezza sul futuro. Ed anzi, aggiungerei, la partecipazione al concorso pubblico mira proprio ad ottenere un posto di lavoro che è opposto al perdurare del precariato pertanto questo non può essere ostativo alla libera e legittima ricerca di un proprio stabile lavoro.
(Avv. Angelo Remedia)
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