Con la sentenza n. 25676 del 4 dicembre 2009, la Seconda Sezione civile della Suprema Corte, ha accolto il ricorso di un automobilista, il quale proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Palermo avverso il verbale della locale Polizia Municipale, con il quale gli era stata applicata una sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 41 - 141 e 146 C.d.S.; l’automobilista affernava di non aver commesso l'infrazione, perchè quel giorno e nell'ora indicati nel suddetto verbale egli si trovava in tutt'altro luogo.
La sentenza impugnata, dopo aver premesso che la mancata contestazione immediata della infrazione comportava una diminuzione del valore probatorio, ha rilevato che peraltro l'opposizione proposta dall’automobilista non era basata su una critica ai meccanismi di rilevazione, ma "sull'errore netto dell’agente nella lettura della targa".
Gli Ermellini hanno così deciso: “…….Se invero il C. con l'opposizione proposta aveva contestato un errore di fatto da parte del verbalizzante in ordine al numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione, come ritenuto dal Giudice di Pace adito, il riferimento di quest'ultimo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale sopra richiamato della Polizia Municipale di Palermo è erroneo, considerato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito…..”.
Da ciò si deduce il principio affermato e riconfermato in questa sentenza, ossia per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale.
(Dr. Luigi Napolitano)
La sentenza impugnata, dopo aver premesso che la mancata contestazione immediata della infrazione comportava una diminuzione del valore probatorio, ha rilevato che peraltro l'opposizione proposta dall’automobilista non era basata su una critica ai meccanismi di rilevazione, ma "sull'errore netto dell’agente nella lettura della targa".
Gli Ermellini hanno così deciso: “…….Se invero il C. con l'opposizione proposta aveva contestato un errore di fatto da parte del verbalizzante in ordine al numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione, come ritenuto dal Giudice di Pace adito, il riferimento di quest'ultimo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale sopra richiamato della Polizia Municipale di Palermo è erroneo, considerato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito…..”.
Da ciò si deduce il principio affermato e riconfermato in questa sentenza, ossia per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale.
(Dr. Luigi Napolitano)
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