domenica 21 marzo 2010

Al coniuge separato spetta l'assegno sociale se l’obbligato non paga il mantenimento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6570 del 18 marzo 2010, ha respinto il ricorso dell'Inps confermando le due decisioni di merito concordanti. Nei fatti, dopo la separazione lui non aveva mai corrisposto alla moglie l'assegno determinato dal giudice. Lei, quindi, aveva fatto domanda per l'assegno sociale. L'Inps l'aveva respinta sostenendo che qualunque altro tipo di reddito è incompatibile con la prestazione previdenziale. Reddito del quale è sufficiente essere titolare seppur non concretamente percepito. La sezione lavoro del Tribunale, cui si è rivolta la donna, ha invece ritenuto sussistente il buon diritto della donna alla prestazione richiesta. La Corte d'Appello di Firenze ha poi confermato la decisione dei primi giudici.
I giudici della Cassazione sezione lavoro hanno sottolineato che avere in teoria diritto al mantenimento, in realtà mai percepito (e con buona probabilità date le condizioni economiche di lui, senza nessuna speranza di riceverlo) non esclude la possibilità di ottenere l'assegno sociale.
"È lo stesso legislatore, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta percezione del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito".
Tanto più in questo caso dove la Corte di Firenze ha verificato che "l'assegno di mantenimento - o c.d. di divorzio - non è stato mai corrisposto alla signora per ragioni di accertata incapienza del coniuge divorziato".
Conferma dunque la sentenza di merito che, "dopo aver accertato la mancata percezione di un reddito incompatibile e la infruttuosa concreta attivazione dell'assistito per la riscossione di tale reddito, ha riconosciuto la spettanza del reclamato beneficio [assegno sociale] non considerando rilevante, ai fini di cui trattasi, la mera titolarità di tale reddito incompatibile, ritenendo necessario, ai fini della esclusione del beneficio; anche l'effettiva sua percezione".
Un commento personale: quando potremo vedere un po’ di “ragionevole buonsenso” nella Pubblica Amministrazione? Da quel giorno si eviteranno tante cause…
(Avv. Angelo Remedia)

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