In questo senso la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 11891/2010, ha condannato un capo reparto che biasimava un’impiegata per non aver svolto attività lavorativa fuori dal normale orario di servizi. Il capo reparto le avrebbe proferito che “l’avrebbe messa a fare del lavoro molto pesante o con macchinari difficili da utilizzare di modo che sarebbe stata costretta a licenziarsi per non stressarsi” sì da configurare, con la minaccia di licenziamento, un “ingiusto danno”.
La Suprema Corte ha ritenuto che tale comportamento configura i reati di minacce e di violenza privata e per tale motivo, il capo reparto è stato condannato al pagamento di una multa di 51 euro oltre al risarcimento dei danni alla lavoratrice.
(Avv. Angelo Remedia)
La Suprema Corte ha ritenuto che tale comportamento configura i reati di minacce e di violenza privata e per tale motivo, il capo reparto è stato condannato al pagamento di una multa di 51 euro oltre al risarcimento dei danni alla lavoratrice.
(Avv. Angelo Remedia)
Nessun commento:
Posta un commento