lunedì 12 aprile 2010

E’ reato minacciare un dipendente di licenziamento per essersi rifiutato di prestare attività lavorativa fuori orario.

In questo senso la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 11891/2010, ha condannato un capo reparto che biasimava un’impiegata per non aver svolto attività lavorativa fuori dal normale orario di servizi. Il capo reparto le avrebbe proferito che “l’avrebbe messa a fare del lavoro molto pesante o con macchinari difficili da utilizzare di modo che sarebbe stata costretta a licenziarsi per non stressarsi” sì da configurare, con la minaccia di licenziamento, un “ingiusto danno”.
La Suprema Corte ha ritenuto che tale comportamento configura i reati di minacce e di violenza privata e per tale motivo, il capo reparto è stato condannato al pagamento di una multa di 51 euro oltre al risarcimento dei danni alla lavoratrice.
(Avv. Angelo Remedia)

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