domenica 18 aprile 2010

Illegittimo il licenziamento del lavoratore in sciopero, che blocca altri colleghi non scioperanti.

Non è licenziabile il lavoratore scioperante che impedisce ai colleghi non scioperanti di recarsi al lavoro.
Tale è l’orientamento promosso dalla Corte di Cassazione (sentenza n.7518/2010) la quale, pur riconoscendo l’illegittimità di tale comportamento che compromette l'altrui diritto all'espletamento della prestazione lavorativa, ha ritenuto che lo stesso non lede il rapporto fiduciario che lega il lavoratore all'azienda. E’ stato infatti respinto il ricorso di una fabbrica che chiedeva la conferma del licenziamento inflitto ad un dipendente il quale, sostando per due ore davanti all'azienda in una giornata di sciopero, tentava di convincere i colleghi crumiri a non recarsi sul posto di lavoro.
Respingendo il ricorso dell’azienda la Suprema Corte ha sottolineato come, pur ritenendosi il picchettaggio illegittimo poiché lesivo del "diritto della parte datoriale alla prosecuzione dell'attività aziendale" anche in caso di sciopero, la sanzione del licenziamento risulta eccessiva. In particolare il comportamento del dipendente scioperante “non era sfociato in atti di materiale violenza ai danni del compagno di lavoro il quale risultava fosse stato strattonato e fatto arretrare rispetto all'ingresso della fabbrica che aveva gia' varcato, senza che, tuttavia, fosse stato fatto segno di ulteriore violenza fisica".
Per la Cssazione dunque mancherebbe nel caso di specie "la giusta causa di licenziamento".
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

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