martedì 6 aprile 2010

La prescrizione delle cartelle esattoriali: 5 o 10 anni?

La Sezione Tributaria della Cassazione del 23 febbraio 2010 con la sentenza n. 4283 si è pronunciata sulla prescrizione dei tributi successivamente alla notifica della cartella esattoriale.
Ha operato una fondamentale distinzione nei tributi ossia “tributi con prestazione periodica” e quelli per obbligazione tributaria non periodica. Precisa la prima categoria “si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo …di guisa che soltanto con il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio”
Nello specifico la disposizione codicistica prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, (sulla prescrizione quinquennale), trova applicazione nell’ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di "debito unico" seppur frazionato.
Orbene per i primi (e tra questi vanno ricompresi a titolo di esempio i tributi per il passo carrabile, per i rifiuti urbani…), il termine di prescrizione è quinquennale.
Per i secondi (e tra questi vanno ricompresi i tributi per IVA, IRPEF, IRAP…), il termine di prescrizione è decennale.
La sentenza è di notevole importanza in quanto fa luce su una materia spesso controversa e la riprova è data dalla stessa nascita del procedimento, nel 2002, quando sia la Commissione Tributaria Provinciale (1° grado) che quella Regionale (2° grado) avevano rigettato detta interpretazione e la correlativa eccezione di prescrizione.

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