Il nostro Codice Civile, all’art. 1813 da una definizione dell’attuale contratto di mutuo: “il mutuo è il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Altre norme prevedono la sua “presunzione di onerosità (interessi)”, la libertà di forma contrattuale e la possibilità di una restituzione anche a rate. In tempi antichi il denaro non era l’unica merce di scambio esistente, sicchè anche altri beni venivano dati a mutuo e, il corrispettivo, si pagava sempre in relazione agli stessi beni. La particolarità infatti, di questo contratto, non è il “prestito” di un bene che poi deve essere esattamente restituito (come ad esempio una macchina a noleggio o un appartamento in locazione) ma il trasferimento della proprietà del bene dal mutuante al mutuatario e l’obbligo per questo non di restituire lo stesso bene, bensì uno equivalente in misura e qualità. Gaio, un giurista romano morto nel 180 d.c., scriveva del mutuo “L’obbligazione si contrae mediante cosa come nel caso del mutuo. La dazione a mutuo concerne propriamente quelle cose che valgono per peso, numero o misura, quali il denaro contante, il vino, l’olio, il frumento, il rame, l’argento e l’oro. Diamo queste cose, a numero, peso o misura, affinché diventino di chi le riceve, e ci vengano successivamente restituite, non le stesse, ma altre della stessa natura. Per questo è chiamato mutuo, perché quel che ti è dato in questo modo da me, diventa da mio, tuo”
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