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domenica 19 febbraio 2012

Stop della Cassazione all’uso indiscriminato degli autovelox.

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 23882 del 2011 ha palesato un nuovo diniego all’uso indiscriminato degli apparecchi di controllo a distanza della velocità, collocati senza criterio su strade sulle quali non dovrebbero essere presenti (decreto legge 20 giugno 2002, n. 121).
Il Comune interessato, non contento dell’annullamento da parte del Giudice di Pace del verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 142 CdS a carico dell’automobilista, nonché del rigetto dell’appello proposto, con cui, infondatamente, sosteneva che ai fini della omessa contestazione dell’infrazione erano irrilevanti le caratteristiche della strada in cui era avvenuto il rilevamento, si vedeva opporre una terza bocciatura. La Cassazione, infatti, rigettava il ricorso sostenendo che la decisione del Tribunale si fondava da un lato sull’affermazione della necessità della contestazione immediata dell’infrazione, essendo la strada percorsa dall’automobilista una strada extraurbana secondaria, non ricompresa in quell’elenco per il quale la legge prevede la possibilità di utilizzo di strumenti di rilevamento a distanza della velocità; dall’altro lato sulla erronea qualificazione della strada de quo, non avente le caratteristiche per essere considerata una strada urbana di scorrimento.
(Dr.ssa Veronica Mugno)

La crisi non autorizza il datore di lavoro ad imporre condizioni inique. Anzi è estorsore.

Ancora una volta la Corte di Cassazione interviene a tutela dei diritti del lavoratori. Gli ermellini hanno infatti stabilito, con sentenza 4290/12, che qualora un datore di lavoro, facendo leva sulla nota crisi economica e lavorativa dei tempi attuali, nonché dell’evidente prevalenza della domanda di lavoro rispetto all’offerta, induca, con modi anche solo velatamente minacciosi, il lavoratore ad accettare un salario inadeguato rispetto al lavoro effettivamente svolto o, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi, potrà essere perseguito penalmente e condannato per estorsione.
La Corte ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro, indagato per estorsione, con il quale richiedeva la revoca degli arresti domiciliari. Tale decisione è stata presa dalla Corte poiché la stessa ha ravvisato sia nelle modalità dell'assunzione (pagamento inferiore a quello contrattuale), sia delle modalità con le quali veniva corrisposto il salario, da una parte, l'elemento oggettivo della minaccia (o il lavoratore accettava non solo di essere sottopagato ma anche di firmare una quietanza per una somma superiore della quale, poi, doveva restituire la differenza, oppure non veniva assunto o, se assunto, veniva licenziato) dall’altra l'elemento dell'ingiusto profitto da parte dell'indagato che, con le suddette modalità, non solo otteneva che i dipendenti lavorassero per lui sottopagati ma anche si tutelava dalle eventuali azioni civilistiche dei lavoratori tese ad ottenere quanto loro dovuto.La misura cautelare, poi, è stata motivata con il timore che una misura meno afflittiva potesse consentire all’imprenditore di intervenire ancora su persone che erano parte della sua passata o presente vita aziendale dunque nel pericolo di reiterazione del reato ex art.274 c.p.p. (Dr.ssa Annachiara Salvio)

lunedì 12 dicembre 2011

Il promotore finanziario trafuga i soldi del cliente. La banca è obbligata a restituirli.

La Terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24004 del 16 novembre 2011, ha stabilito che nel caso in cui il promotore finanziario “scappa con la cassa” (i soldi consegnati dal cliente), la banca ne risponde in solido e per intero. A nulla è valso il tentativo della banca di sottrarsi o mitigare la richiesta di risarcimento sul presupposto che il versamento del danaro era stato eseguito con modalità vietate dalla Consob. E neppure che questo era specificato nei moduli del promotore.
Nei fatti, il cliente affermava di aver sottoscritto alcuni moduli relativi a vari fondi di investimento e di aver versato ad un promotore finanziario di un dato gruppo bancario, circa 300 milioni di lire. In seguito l’amara sorpresa: prova ad informarsi in banca e scopre che il denaro non le era mai stato versato e dunque riteneva di non dovergli nulla.
La Corte di Cassazione, a conferma della pronuncia di merito, condannava la Banca al pagamento della somma di euro 167.848,50, oltre rivalutazione ed interessi fissando il seguente principio di diritto: "la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, rispettivamente commi primo e secondo, Cc". Nello specifico, la banca ha costruito la sua difesa anche sui moduli che avrebbe sottoscritto il cliente e sui suoi doveri di diligenza. Il Supremo Collegio ha ribadito che, le regole che i promotori devono osservare nel ricevere somme di danaro dai loro clienti, sono finalizzate a porre obblighi di comportamento in capo al promotore stesso, per tutelare espressamente il cliente - risparmiatore. La previsione inserita dalla banca nei moduli sottoposti al cliente e da questi firmati, non può assolutamente cambiare l’essenza di queste regole. trasformandole da obbligo di comportamento del promotore in un obbligo di diligenza gravante sul risparmiatore, il cui mancato rispetto si tradurrebbe in un addebito di colpa (esclusiva o concorrente) a suo carico; il tutto, conclude la sentenza, a meno che l'intermediario prova che vi sia stata, se non collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore, delle proprie regole di condotta.
(Avv. Angelo Remedia)

Il furto di beni aziendali legittima il licenziamento del lavoratore.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22692/2011 ha seguito un ragionamento logico distante dalla difesa del lavoratore, che si focalizzava sulla proporzionalità dell’offesa economica di minima entità con la sanzione massima del licenziamento. Questo il principio di diritto ricavato: "Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti".
La Suprema Corte, ha dunque sottolineato che la proporzionalità deve essere valutata non solo sulle conseguenze economiche del fatto, ma su una serie di elementi che vanno dal grado di responsabilità collegato alle mansioni del lavoratore, alle modalità della condotta, specie se queste possono far trasparire una particolare propensione alla trasgressione ed infine alla rilevanza dei fatti sulla permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro. Con questo confermando la correttezza dell’iter giuridico ricostruito dalla sentenza impugnata laddove "è legittimo attendersi che la società non possa più fare affidamento su un dipendente che ha trafugato beni aziendali per esigenze personali, attuando un comportamento doloso ed in concorso con un collega, col ragionevole timore del reiterarsi di una tale condotta".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 20 novembre 2011

Multe: Cinture di sicurezza. In caso di sinistro la parola dei Vigili non basta più!

Decisione della Cassazione che fa tirare un sospiro di sollievo agli automobilisti. Secondo quanto stabilito dagli Ermellini della seconda sezione con la sentenza 21514/11, la parola dei vigili potrebbe non essere più sufficiente a confermare una contravvenzione. Nel caso esaminato dalla Corte il ricorrente era un passeggero trasportato multato perché, a detta degli agenti, non indossava le cinture di sicurezza. Tale constatazione era stata però sostenuta solo dalla parola degli agenti che, intervenuti a seguito di un incidente stradale, riscontravano che "le cinture di sicurezza del passeggero erano bloccate nella propria sede, in quanto il montante ove era installata la cintura di sicurezza risultava piegato in seguito all'evento". Gli stessi desumevano, quindi, che se l'automobilista avesse indossato le cinture queste sarebbero rimaste avvolte ma non bloccate.
La Suprema Corte ha rilevato come per l’emissione della sentenza il Giudicante non poteva basarsi solo sulla parola degli agenti specie perché in primo grado non si era provveduto ad acquisire la cartella clinica che avrebbe potuto "fare escludere la violazione dell'obbligo di indossare le cinture”.
La decisione risulta fondamentale dunque, laddove, alla luce della stessa, la mancanza delle cinture di sicurezza non può essere rilevata sulla sola parola degli agenti senza che sia presa in esame la cartella clinica.

(Dr.ssa Annachiara Salvio)

venerdì 4 novembre 2011

Revocatoria del fondo patrimoniale: nullità per mancata integrità del contraddittorio dei coniugi

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 21494 del 18/10/2011, ha stabilito che nella revocatoria del fondo patrimoniale, ricompreso tra le convenzioni matrimoniali all’art. 167 c.c. e costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia con un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “la natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la necessità quindi che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali è stata costituita comportano che nel successivo giudizio promosso con l'azione revocatoria siano legittimati passivi entrambi i coniugi anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse anche dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio.” Invero, la proprietà dei beni costituenti il fondo, spetta ad entrambi i coniugi, a norma dell’art. 168 c.c., a meno che non sia disposto il contrario nell’atto di costituzione.

(Avv. Maria Grazia Coppola)

sabato 22 ottobre 2011

La delibera condominiale è annullabile se l’amministratore non mette a disposizione i documenti contabili.

La sentenza della Seconda Sezione Civile della Corte dei Cassazione n. 19210/2011, ha ribadito che non è necessario che il condomino specifichi all'amministratore le ragioni per cui chiede di prendere visione o di estrarre copia di documenti contabili del Condominio. Tale richiesta, secondo gli Ermellini di Piazza Cavour, può essere fatta in qualsiasi momento e non soltanto in sede di rendiconto annuale e/o di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, purchè, non sia di ostacolo all'attività amministrativa e non si risolva in un peso economico per il Condominio. Il rifiuto in tal senso dell’amministratore, ove non ne sia dimostrata l'impossibilità, dà luogo a responsabilità e all'annullamento della delibera eventualmente presa dall'Assemblea Condominiale. Ad ogni buon conto, la facoltà del condomino di ottenere copia della documentazione contabile non è considerata come fine a se stessa essendo, invece, finalizzata ad un'attività di controllo non solo formale sull'attività dell'amministratore. Paralizzare questa possibilità di riscontro di ogni condomino, di conseguenza, influirebbe quindi negativamente sulla legittimità della delibera che di conseguenza potrà essere annullata.
(Avv. Maria Grazia Coppola)

L’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Interbancari produce un danno risarcibile.

Con la sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010 la Prima sezione civile della Cassazione ha stabilito che l’illegittima segnalazione dello stato di insolvenza di una società, fatta da una Banca alla Centrale dei Rischi, determina un danno di cui si può pretendere il risarcimento, in quanto la segnalazione stessa costituisce “di per sé, un comportamento pregiudizievole per l’attività economica” della società illegittimamente segnalata, evidenziando, altresì, “come il discredito che deriva da siffatta segnalazione è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi; con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, e una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato”.
La Corte ha aggiunto che la liquidazione del danno può avvenire anche con criteri equitativi, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c., “qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito”.
Nel caso di specie l’illegittimità della segnalazione era dovuta al fatto che la società non versava in stato di insolvenza: e dunque non ricorrevano i presupposti per la segnalazione.
(Dr.ssa Veronica Mugno)

martedì 18 ottobre 2011

Genitori separati: mantenimento cessato e …risorto!

La Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 19589 del 26 settembre 2011, dapprima ha ribadito il principio che regola l’obbligo (ed il corrispondente diritto) al mantenimento in favore dei figli. In base al quale, infatti, “l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età – come ora codificato dall’art. 155- quinquies c.c., comma 1 - , ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso”. Posto questo come principio cardine, il Supremo Collegio ha fatto un passo in avanti, affermando la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni conviventi, nel caso in cui gli stessi, pur avendo espletato attività lavorativa in passato, “così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore”, risultino, “allo stato”, non autosufficienti economicamente, per motivi che non dipendono da un loro comportamento inerte o da un rifiuto ingiustificato.
Nel caso di cui si è occupata la Corte, il genitore, pur avendo dimostrato che un’attività economica era stata intrapresa, non ha dato la prova che il successivo stato di disoccupazione dipendesse da un comportamento passivo attribuibile alla figlia. Per questo motivo la Corte ha stabilito la reviviscenza del diritto della figlia al contributo di mantenimento.
(Dr.ssa Veronica Mugno)

domenica 2 ottobre 2011

La prestazione di lavoro temporanea deve essere sempre espressamente ed adeguatamente motivata. Diversamente il rapporto è a tempo indeterminato.

Gli Ermellini della sezione lavoro, con la sentenza n. 14715 del 5 luglio 2011 hanno rigettato il ricorso di una azienda condannata dalla Corte d’Appello a considerare instaurato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore. Nel caso specifico è stato ritenuto invalido il contratto del lavoratore con il fornitore “interposto” per genericità della causale del contratto, considerando invece valido e costituito quello [tra lavoratore e] con l’utilizzatore finale della prestazione lavorativa.
Nello specifico si legge: "Il contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore assume un peculiare rilievo rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), L. 24-6-1997 n. 196 e la mancanza/genericità dello stesso spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale che il legislatore fa discendere dall'indicazione, nel contratto di fornitura, delle ipotesi cui il contratto interinale può essere concluso".
(Avv. Angelo Remedia)

La casa delle vacanze non va assegnata al coniuge separato.

La Cassazione pone un altro limite tra i coniugi separati e divorziati. Con la sentenza del 04.07.2011 n. 14553 ha stabilito che al coniuge a cui sono stati affidati i figli, non spetta l’assegnazione [anche] della casa delle vacanze in quanto deve prendersi in considerazione solo l'abitazione "principale" ossia quella dove si svolgeva [e si svolge] la vita della famiglia.
Il caso riguardava il coniuge convivente con un figlio maggiorenne, sicchè la Corte ha specificato che “…al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita, ed inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica”.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 3 luglio 2011

Godere delle ferie è un diritto? Per i medici, non sempre è così.

La categoria dei medici, a solo parere di chi scrive, da un po’ di tempo è messa sotto tiro quasi che nel farlo si trova la panacea dei mali della sanità e dei bilanci.
Per questo siccome le ferie dei medici vanno (giustamente) concordate con la ASL per esigenze di copertura territoriale minima, se la ASL non le concede che succede? Questo il caso. Successivamente ad una rituale richiesta di godere delle ferie annuali e di un rifiuto da parte del datore che non sia conforme alla normativa applicabile, il dipendente non può autonomamente assentarsi dal luogo di lavoro. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 giugno 2011 n. 12805, ha rigettato il ricorso di un medico e affermando che "secondo la disciplina di cui al DPR n. 270 del 2000, accordo collettivo per i medici di medicina generale, dei 21 giorni di ferie complessivi spettanti, compete al medico la scelta di 11, mentre i residui 10 si usufruiscono su indicazione dell'azienda. Al medico compete dunque di scegliere, ma non può poi prescindere dal previo consenso della ASL...".
Prosegue “…la necessità di un equo contemperamento tra le esigenze dei medici e quelle della ASL, e quindi la illegittimità di ogni forma di iniziativa unilaterale, appare intrinseca al tipo di servizio reso.” In conclusione l'illegittimità del rifiuto datoriale di concessione delle ferie, riconosciuta nel caso di specie dalla Corte territoriale, può dar luogo al risarcimento danni, ma non autorizza alla decisione unilaterale di fruizione del riposo.
E mi chiedo: ma un medico stanco e stressato, sarà poi così produttivo? …e se sbaglia diagnosi?...
(Avv. Angelo Remedia)

Risarcimento al marito per l’incidente della moglie.

La Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 13179 depositata il 16 giugno 2011 ha ribadito la tutela della sfera sessuale dei congiunti. Nel caso esaminato la Corte ha stabilito che qualora successivamente ad un incidente, la moglie non potesse più avere rapporti sessuali, deve essere risarcito anche il marito.
Gli Ermellini hanno dunque confermato la pronuncia dei giudici di merito sul presupposto, espresso nella motivazione, che "il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell'attrice, sì da impedire normali rapporti sessuali, è altresì lesivo del diritto del marito a intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce a un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell'articolo 2059 Cc: ne consegue la risarcibilità del danno in parola ex articolo 1223 Cc, pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell'illecito, secondo il criterio della cosiddetta "regolarità causale".
In altre parole, dal fatto illecito scaturisce una responsabilità che deve coprire anche i danni non immediatamente diretti ed addirittura afferenti un terzo, se sussiste uno specifico collegamento causale.
(Avv. Angelo Remedia)

Il singolo condomino ha diritto di impugnare la sentenza sfavorevole del condominio.

Con la sentenza 10717 la Suprema Corte (Sez. III Civile, del 16.05.2011 ) ha espressamente riconosciuto la legittimazione in capo ai singoli condomini ad impugnare in appello la sentenza di primo grado che vedeva come parte il solo Condominio.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha precisato che, fermo restando il riconoscimento della legittimazione ad appellare soltanto in capo ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado e che risultino soccombenti, nel caso del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, “l’esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale”.
Di conseguenza, i condomini, che non sono da considerarsi terzi ma bensì parti originarie, possono non solo intervenire nel giudizio in cui la difesa sia stata assunta dall’amministratore, ma anche esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore.
(Avv. Eleonora De Tommaso)

domenica 12 giugno 2011

Indennità di ferie e riposi: prescrizione decennale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10341 dell'11 maggio 2011, inverte la rotta sulla natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti. La sentenza in commento reputa che l’indennità “…ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro". Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto che la prescrizione di detto diritto “…soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquiennale ex art. 2947 c.c.".
Tanto seppur la Corte d'Appello aveva sposato altra giurisprudenza di segno opposto.
Forse sarebbe stato meglio un intervento “chiarificatore” delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Ciò che lascia ancor più perplessi è la decorrenza in costanza di rapporto… ma la Giurisprudenza non poteva spingersi oltre, sicchè sarebbe auspicabile un intervento legislativo.
(Avv. Angelo Remedia)

La Cassazione ribadisce la natura contrattuale della prestazione professionale medica.

La prestazione professionale del medico ha natura contrattuale di qui la conseguente responsabilità "piena" e non nelle forme attenuate di quella precontrattuale.
Questo è quanto si deriva dalla sentenza della Corte Suprema del 19.05.2011 n. 11005. Difatti, qualora il paziente sostiene di non esser informato adeguatamente, è il medico onerato di fornire la prova di aver adempiuto a tale obbligazione. La Corte ha poi sostenuto che tale responsabilità si manifesta anche se il medico si fosse limitato alla sola diagnosi ed alla terapia con la spiegazione delle possibili conseguenze della terapia stessa o dell'intervento chiururgico che ritenga di dover compiere. Attività finalizzate dunque alla raccolta del consenso informato.
Il medico era stato condannato al risarcimento del danno per responsabilità professionale in quanto, sbagliando la diagnosi, aveva prescritto un farmaco al paziente che gli aveva procurato gravi problemi alla vista. Lo stesso professionista era ricorso in Cassazione sul presupposto della occasionalità della prestazione, ma il Supremo Collegio ha rigettato le sue doglianze confermando la condanna.
(Avv. Angelo Remedia)

Separazione: il provvedimento vale come titolo esecutivo anche per le spese mediche e scolastiche sopraggiunte.

Si deve ritenere titolo esecutivo il provvedimento emesso, ai sensi dell’art. 155 comma 2 c.c., dal giudice della separazione in merito alle modalità imposte al genitore non affidatario della prole circa le spese mediche e scolastiche della stessa. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione, con sentenza n. 11316 del 23 maggio 2011 rigettando il ricorso di un genitore non affidatario che, in sede di opposizione, aveva eccepito la carenza del titolo esecutivo ritenendo che quest’ultimo potesse ravvisarsi esclusivamente nel provvedimento di determinazione delle modalità di contribuzione alle spese per i figli affidati ad uno solo dei genitori.
A nulla rileva, secondo la gli Ermellini, che la separazione sia giudiziale o consensuale, né se il provvedimento in argomento sia provvisorio, definitivo e presidenziale: in ogni caso, di fronte alla mancata ottemperanza del genitore obbligato, non è necessario alcun ulteriore intervento del Giudice per avviare la procedura esecutiva, sempre che il genitore “creditore” possa documentare i sopraggiunti esborsi e la loro entità. Pur rimanendo, come la Corte ha tenuto a precisare, "impregiudicato il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore".
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

domenica 13 marzo 2011

L'amministrazione che non agisce in autotutela per l'annullamento di un suo atto illegittimo, è tenuta al risarcimento dei danni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5120 del 3 marzo 2011, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un cittadino cui l'amministrazione finanziaria aveva recapitato un atto illegittimo, ma che non si era attivata per annullarlo in autotutela.
Il Giudice di Pace cui il contribuente si era rivolto aveva statuito una condanna di euro 894,90 per spese di commercialista, e spese accessorie e consequenziali per rapportarsi con gli uffici della pubblica amministrazione.
L’ufficio è ricorso in Cassazione sostenendo la piena discrezionalità dell’ente nell’emettere o meno il provvedimento in autotutela e dunque che il contribuente non avesse un diritto soggettivo leso dal suo mancato esercizio.
La Cassazione (ed in questo giudizio il contribuente non si è costituito) ha rigettato il ricorso in quanto "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c. c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norme e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buon amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c. c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 c.c.".
(Avv. Angelo Remedia)

La suocera è invadente? può giustificare la separazione dei coniugi.

La Corte di Cassazione (sentenza n.4540/2010) ha accolto il ricorso di una donna a cui era stata addebitata la colpa della separazione per aver abbandonato il tetto coniugale. Con ciò ribaltando le decisioni dei giudici di merito che invece le avevano addebitato la separazione.
Nei fatti lei aveva lamentato le continue ingerenze della suocera, i continui litigi proprio con questa e da ciò, la donna aveva sostenuto l'intollerabilita' della convivenza e il suo conseguente allontanamento. Ha osservato la Corte che "giusta causa di separazione" e' ravvisabile anche "nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi".
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 24 gennaio 2011

Assegno bancario senza data. Conseguenze.

L’assegno bancario privo della data di emissione al momento della consegna al prenditore è nullo per violazione del n. 5 dell’art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.
E’ tuttavia, questa, una prassi piuttosto frequente nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie ove, solitamente, il portatore dell'assegno appone la data prima di procedere all’incasso. Ciò, da un lato per l’opportunità di non gravare la posizione dell’emittente (per l’inevitabile applicazione di interessi passivi da parte della banca trattaria) laddove il prenditore non proceda immediatamente all’incasso del titolo, dall’altro perché l’eventualità che la nullità del titolo di credito possa effettivamente rilevarsi è praticamente da escludersi. Infatti, laddove l’assegno bancario venga presentato all’incasso completo di tutti i suoi elementi, anche se visibilmente aggiunti in un secondo momento dall’emissione (diversità di inchiostro, diversità nella calligrafia utilizzata per il riempimento), l’Istituto di Credito non può rifiutarne il pagamento.
Tuttavia, volendo superare le innegabili difficoltà probatorie del caso, ad esempio attraverso una semplice fotocopia dell’assegno privo della data di emissione ma con la firma per ricevuta del prenditore, la norma può avere delle conseguenze importanti sul piano pratico, basti pensare che l’assegno nullo non è titolo esecutivo, non può dar luogo al protesto né a sanzioni amministrative (art. 1 l. n. 386 del 1990 come sostituito dall’art. 28 d.leg. n. 507 del 1999) né alla penale del 10 % ex art.3 L.386/1990 ed ancora, ogni eventuale segnalazione alle Centrali Rischi Interbancarie sarebbe illegittima.
Concludendo, rilasciare assegni privi della data di emissione costituisce una prassi consolidata perché sufficientemente garantistica per entrambe le parti del positivo esito dell’operazione, laddove, però, tra le parti sorga la necessità di “documentare” la data di siffatto pagamento, quando cioè il titolo passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ossia quando l’emittente perde il possesso del titolo che esce così dalla sua disponibilità giuridica (da ultimo Cass. 30 luglio 2009, n. 17749; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2160)., appare allora fortemente opportuno (soprattutto per il creditore) che il titolo di credito sia completo in ogni suo punto, diversamente (ed a parte le suddette conseguenze giuridiche) varrebbe solo come promessa di pagamento ex art.1988 c.c..
(Avv. Gianluca Brogi)