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martedì 4 gennaio 2011

TAR: offerta di una impresa con costi del personale troppo bassi? legittima l’esclusione dalla gara d’appalto.

Latina, la sezione staccata del TAR Lazio ha ritenuto, con la sentenza n. 1863 del 5 novembre 2010, legittima l'esclusione dalla gara d'appalto per un'impresa la cui offerta è risultata troppo bassa relativamente al costo del personale.
Si trattava di una gara, indetta da un Comune, per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari e dell'archivio storico e l’esclusione fu fatta in quanto l'offerta economica si discostava per € 1.196, 10 dal costo complessivo del personale previsto dal CCNL. Tale differenza, secondo l'Amministrazione, “è una perdita economica per la società, per cui l'offerta economica della stessa risulta essere non adeguata”.
L’impresa ritiene ingiusta detta decisione e ricorre al tribunale amministrativo il quale ha reputato che "l'offerta economica della ricorrente non è in grado di superare la valutazione di incongruenza espressa dalla stazione appaltante, posto che tale offerta presenta uno scostamento con il costo complessivo dell’appalto" e che la relativa differenza di € 1.196, 10 grava sul costo del personale, essa non avrebbe consentito il rispetto di quanto disposto dal CCNL di riferimento.
Di poi anche i giustificativi addotti dalla società circa “l’errore materiale”, sono stati respinti.
(Avv. Angelo Remedia)

venerdì 4 giugno 2010

La decurtazione dei punti della patente va comunicata tempestivamente. Altrimenti è illegittima la revisione della patente.

Sul ricorso di un automobilista contro la revisione della patente disposta dalla motorizzazione, il Tribunale Amministrativo della Lombardia, con la sentenza n. 1670 del 26 maggio 2010, ha stabilito che la revisione della patente è illegittima se l’azzeramento dei punti sulla patente viene comunicato con ritardo.
I giudici amministrativi hanno ritenuto infatti il provvedimento illegittimo in quanto “l’avere l’amministrazione resistente omesso di effettuare le prescritte comunicazioni, tempestivamente e per ciascuna singola variazione di punteggio, concreta il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente il quale, in conseguenza, non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti”. Il Tar ha poi specificato che “l’istituto introdotto dal legislatore importa che ciascuna variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 126 bis cit. ), onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento (organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri) che consentono di riacquistare una parte dei punti persi.” Inoltre, “l’atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, […] non presenta caratteristiche di urgenza, tali da escludere l’obbligo della previa comunicazione ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990”.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 12 aprile 2010

La statura non può essere un ostacolo nei concorsi pubblici. Tranne per categorie speciali.

Il Tribunale Amministrativo del Veneto ha accolto, con una sentenza dello scorso 2 Aprile 2010, il ricorso di una “vigilessa” esclusa dal Corpo dei Vigili Urbani di Verona “perché troppo bassa”. Nei fatti è alta m. 1,61 contro i m. 1,63 previsti nel bando.
Ora quel bando è risultato illegittimo laddove prevedeva un limite minimo di statura: già una legge del 1986 affermava che “l’altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni” tranne che per alcuni casi tassativi ossia: Forze armate, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo forestale, Vigili del fuoco e Ferrovie dello Stato. E qui mancava appunto la Polizia Municipale.
Peraltro in queste “categorie speciali” il limite minimo viene fissato in m.1,61 e dunque più morbido del bando impugnato; osservazione che puntualmente ha specificato anche il Tribunale laddove “la statura minima prescritta dal bando non appare in ogni caso congrua, tenuto conto di quanto stabilito per posizioni professionali sicuramente comparabili”.
Un commento personale, il forte desiderio di lavorare unito all’intraprendenza di tentare un concorso, anche senza requisiti, a volte premia.
(Avv. Angelo Remedia)

sabato 6 febbraio 2010

Cassazione Civile: risarcimento del danno patito per mancata autotutela della Pubblica Amministrazione.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di illegittima pretesa tributaria: alla domanda "se, in linea di principio la P.A. possa essere responsabile ai sensi dell'articolo 2043 Codice Civile per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell’esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento arrecasse danno al privato, o se ciò costituisse violazione ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico" la Cassazione ha risposto positivamente.
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza 19 gennaio 2010, n.2010 ha dichiarato che: ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere un privato cittadino ad affrontare spese legali e d'altro per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. è innegabile e permanente. Si tratta dunque dell'accertamento che il danno conseguente all'atto illegittimo, ha prodotto tutti i suoi effetti, poiché la P.A. non è intervenuta tempestivamente ad evitarli, con i mezzi che la legge le attribuisce.
(Dr. Luigi Napolitano)

sabato 9 maggio 2009

Automobilisti. Non impugnabile il preavviso di fermo del veicolo.

Con la sentenza 8890 del 2009, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha stabilito che non è possibile impugnare il preavviso di fermo amministrativo in quanto "la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporre – è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ." ed ha aggiunto che "L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere".

lunedì 13 aprile 2009

La Cassazione dice basta ai ritardi e al lassismo del dipendente pubblico.

Tra tanti dipendenti che onestamente lavorano, c'è sempre l'eccezione.
La Sesta Sezione Penale della Corte Suprema, con la sentenza n. 14466/2009 ha ribadito i principi espressi nei precedenti gradi d’Appello e di Tribunale confermando una condanna ai sensi dall'art. 328 c.p. per omissione di atti d'ufficio, inflitta ad un ingegnere addetto ai servizi tecnici comunali che non aveva dato risposta a una formale richiesta di una cittadina.
Nella sentenza si precisa che ''… una volta individuato l'interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell'ufficio adito, in termini di indisponibilità, oppure di parziale disponibilità della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell'atto dovuto al cittadino, il quale, sull'informazione negativa, può organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa''. La rigidità della norma, spiega la Corte, è ''posta a tutela del privato ed è strutturata in modo da impedire sacche di indebita inerzia nel compimento di atti dovuti''.
Per completezza occorre ricordare che il nostro ordinamento consente anche una tutela amministrativa per i medesimi casi.