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domenica 20 novembre 2011

Separazione: Fido segue l’affido …congiunto?

A chi viene affidato l'amico a 4 zampe in caso di separazione o divorzio?
In materia, la prima sentenza rivoluzionaria cui riferirsi è quella emessa dal Tribunale di Cremona l’11.6.2008, secondo cui: ”valgono le regole per l’affido congiunto”, come sei i due cani in questione fossero i “figli” della coppia.
In realtà, se per un figlio questo è, quando funziona, il regime più idoneo per crescere, stante la separazione dei genitori, per i cani non vale lo stesso principio.
Anche per lui, come per i figli, occorre gestire il “trauma da separazione” a causa dei cambiamenti di vita che la separazione stessa impone. In particolare dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è stato aggiunto il “Titolo XIV-bis degli animali” in cui l’art. 455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) recita: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.Questa norma recepisce, ad oggi solo nelle intenzioni, quanto già disposto dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore in ambito europeo gia dal 1°gennaio 2009 a seguito della ratifica degli Stati membri, ed introduce il concetto dell’animale come “essere senziente”, un essere capace di provare sensazione e, in quanto tale, meritevole di diritti e conseguente tutela.
(Dr.ssa Chiara Carocci)

lunedì 26 aprile 2010

Il cane morde? Il padrone paga: per responsabilità oggettiva.

Cattive notizie giungono dalla Suprema Corte per i proprietari di cani. D’ora in poi, a seguito dei principi stabiliti dalla sentenza 9037/2010, il proprietario dell’animale che ha aggredito un terzo non avrà più scuse o giustificazioni: si dovrà risarcire il danno. A nulla varrà aver fatto tutto il possibile perché il danno stesso si verificasse; neanche la prova di aver tenuto l’animale legato con la catena o di aver esposto il cartello “attenti al cane” esimeranno dalla responsabilità. L’unica chance di vedersi esentato da responsabilità sarà quello di provare che il fatto sia dipeso da un evento talmente improvviso da aver superato “ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo”. Per gli Ermellini, infatti, “la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” non libera il proprietario dalla responsabilità ex art. 2052 c.c.: tale responsabilità, spiega la Corte, “prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno alla causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità”.
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

venerdì 1 maggio 2009

Danni da cani randagi? Responsabile la Asl competente. E chi li abbandona?

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8137/2009 ha precisato che, chi è tenuto al risarcimento dei danni provocati dai cani randagi, non sempre è il Comune.
Infatti, in presenza di leggi regionali che affidano alle Asl territorialmente competenti, o meglio ai loro servizi veterinari, la lotta al randagismo, saranno le Asl stesse a dover rispondere delle richieste dei danni alle persone che assumono averne subiti da cani randagi. Gli Ermellini hanno infatti disposto che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.
Forse andrebbe fatto un distinguo tra cani “nati randagi” e cani “divenuti randagi” perché abbandonati; ed in tal ultima ipotesi, ove possibile, ritenere responsabile solidalmente “il vecchio padrone”.