Visualizzazione post con etichetta PENALE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta PENALE. Mostra tutti i post

domenica 19 febbraio 2012

La crisi non autorizza il datore di lavoro ad imporre condizioni inique. Anzi è estorsore.

Ancora una volta la Corte di Cassazione interviene a tutela dei diritti del lavoratori. Gli ermellini hanno infatti stabilito, con sentenza 4290/12, che qualora un datore di lavoro, facendo leva sulla nota crisi economica e lavorativa dei tempi attuali, nonché dell’evidente prevalenza della domanda di lavoro rispetto all’offerta, induca, con modi anche solo velatamente minacciosi, il lavoratore ad accettare un salario inadeguato rispetto al lavoro effettivamente svolto o, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi, potrà essere perseguito penalmente e condannato per estorsione.
La Corte ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro, indagato per estorsione, con il quale richiedeva la revoca degli arresti domiciliari. Tale decisione è stata presa dalla Corte poiché la stessa ha ravvisato sia nelle modalità dell'assunzione (pagamento inferiore a quello contrattuale), sia delle modalità con le quali veniva corrisposto il salario, da una parte, l'elemento oggettivo della minaccia (o il lavoratore accettava non solo di essere sottopagato ma anche di firmare una quietanza per una somma superiore della quale, poi, doveva restituire la differenza, oppure non veniva assunto o, se assunto, veniva licenziato) dall’altra l'elemento dell'ingiusto profitto da parte dell'indagato che, con le suddette modalità, non solo otteneva che i dipendenti lavorassero per lui sottopagati ma anche si tutelava dalle eventuali azioni civilistiche dei lavoratori tese ad ottenere quanto loro dovuto.La misura cautelare, poi, è stata motivata con il timore che una misura meno afflittiva potesse consentire all’imprenditore di intervenire ancora su persone che erano parte della sua passata o presente vita aziendale dunque nel pericolo di reiterazione del reato ex art.274 c.p.p. (Dr.ssa Annachiara Salvio)

lunedì 12 dicembre 2011

Il promotore finanziario trafuga i soldi del cliente. La banca è obbligata a restituirli.

La Terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24004 del 16 novembre 2011, ha stabilito che nel caso in cui il promotore finanziario “scappa con la cassa” (i soldi consegnati dal cliente), la banca ne risponde in solido e per intero. A nulla è valso il tentativo della banca di sottrarsi o mitigare la richiesta di risarcimento sul presupposto che il versamento del danaro era stato eseguito con modalità vietate dalla Consob. E neppure che questo era specificato nei moduli del promotore.
Nei fatti, il cliente affermava di aver sottoscritto alcuni moduli relativi a vari fondi di investimento e di aver versato ad un promotore finanziario di un dato gruppo bancario, circa 300 milioni di lire. In seguito l’amara sorpresa: prova ad informarsi in banca e scopre che il denaro non le era mai stato versato e dunque riteneva di non dovergli nulla.
La Corte di Cassazione, a conferma della pronuncia di merito, condannava la Banca al pagamento della somma di euro 167.848,50, oltre rivalutazione ed interessi fissando il seguente principio di diritto: "la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, rispettivamente commi primo e secondo, Cc". Nello specifico, la banca ha costruito la sua difesa anche sui moduli che avrebbe sottoscritto il cliente e sui suoi doveri di diligenza. Il Supremo Collegio ha ribadito che, le regole che i promotori devono osservare nel ricevere somme di danaro dai loro clienti, sono finalizzate a porre obblighi di comportamento in capo al promotore stesso, per tutelare espressamente il cliente - risparmiatore. La previsione inserita dalla banca nei moduli sottoposti al cliente e da questi firmati, non può assolutamente cambiare l’essenza di queste regole. trasformandole da obbligo di comportamento del promotore in un obbligo di diligenza gravante sul risparmiatore, il cui mancato rispetto si tradurrebbe in un addebito di colpa (esclusiva o concorrente) a suo carico; il tutto, conclude la sentenza, a meno che l'intermediario prova che vi sia stata, se non collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore, delle proprie regole di condotta.
(Avv. Angelo Remedia)

Il furto di beni aziendali legittima il licenziamento del lavoratore.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22692/2011 ha seguito un ragionamento logico distante dalla difesa del lavoratore, che si focalizzava sulla proporzionalità dell’offesa economica di minima entità con la sanzione massima del licenziamento. Questo il principio di diritto ricavato: "Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti".
La Suprema Corte, ha dunque sottolineato che la proporzionalità deve essere valutata non solo sulle conseguenze economiche del fatto, ma su una serie di elementi che vanno dal grado di responsabilità collegato alle mansioni del lavoratore, alle modalità della condotta, specie se queste possono far trasparire una particolare propensione alla trasgressione ed infine alla rilevanza dei fatti sulla permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro. Con questo confermando la correttezza dell’iter giuridico ricostruito dalla sentenza impugnata laddove "è legittimo attendersi che la società non possa più fare affidamento su un dipendente che ha trafugato beni aziendali per esigenze personali, attuando un comportamento doloso ed in concorso con un collega, col ragionevole timore del reiterarsi di una tale condotta".
(Avv. Angelo Remedia)

martedì 4 gennaio 2011

Ingiusta detenzione. No allo specifico risarcimento della mancata paternità.

Non un giorno di carcere o due, ma un uomo è stato ingiustamente detenuto in carcere per ben 11 anni, cinque mesi e ventisei giorni. Poi è stato assolto a seguito di revisione del processo, e per l'ingiusta detenzione era stato già accordato un risarcimento di circa un milione e mezzo di euro.
L’ex detenuto però, una volta tornato in libertà ha trovato la sua compagna ormai prossima alla menopausa, sicchè ha chiesto di essere risarcito anche per il fatto di non essere diventato padre.
La suprema Corte però (Terza sezione penale, sentenza n.40094/2010) gli ha negato lo specifico risarcimento ritentendo tale diritto già risarcito dalla somma riconosciuta. Infatti per i Giudici quel diritto costituisce solo una "conseguenza naturale della perdita della liberta' personale".
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 14 giugno 2010

Altra fonte di reddito (non tassata) per i sindacati: la costituzione di parte civile anche per un lavoratore non iscritto.

La Corte di Cassazione con la sentenza 22558/2010 ha affermato che le associazioni a difesa dei lavoratori possono costituirsi parte civile contro le aziende per gli infortuni sul lavoro, e questo anche se la vittima non era iscritta al proprio sindacato.
Nel caso specifico il capocantiere ed il responsabile della sicurezza di una ditta di costruzioni, furono riconosciuti colpevoli di omicidio colposo per la morte sul lavoro di un operaio edile, deceduto dopo un brutto incidente mentre conduceva una gru. Oltre ai 10 mesi di carcere, ed il risarcimento alla vedova, la Corte ha confermato sia la legittimità della costituzione in giudizio dei tre maggiori sindacati, sia il risarcimento di 15.000 euro ciascuno.
La sentenza recita:"Il mutato quadro di riferimento porta a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta".
Una nota personale. Basta disuguaglianze: la certezza del diritto è qualcosa che va recuperata, non minata, di questo credibilità ne possono aver sofferto in astratto qualunque associazione si occupi di lavoratori… e poi si prenda posizione sui redditi tuttora non tassati dei sindacati.
(Avv. Angelo Remedia)

venerdì 4 giugno 2010

Il commercialista risponde del reato di bancarotta se ha suggerito e guidato attività fraudolente alla società.

Il 24 maggio 2010 con la sentenza n.19545, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, ha sanzionato un commercialista per una attività illecita, tipica dell’imprenditore.
Nella sentenza -la Corte ha stabilito che anche il commercialista, risponde di bancarotta fraudolenta se assume la “guida tecnica” delle operazioni illecite.
La Corte ha infatti precisato che il commercialista, peraltro appartenente al Collegio dei Sindaci, “ha ammesso il suo ruolo di guida tecnica in tutte le attività di trasferimenti spoliativi dei beni della società”. In più “i giudici di merito hanno anche messo in risalto che egli indirettamente partecipò alla distrazione degli strumenti di ufficio, acquistandoli attraverso la società: si tratta di un episodio di modesto rilievo contabile, ma di altissimo rilievo dimostrativo, ai fini del convincimento della totale abnegazione del ricorrente nella costruzione e nello sviluppo del piano finalizzato alla scomparsa giuridica dei beni di massimo valore, tanto da spingersi, dal ruolo di regia e di comando nella tecnica fraudolente, a quello di diretto occultatore di beni residui”.
Sulla difesa del professionista ha precisato la Corte che “l’ipotesi che queste condotte rivestano esclusivamente un carattere di illiceità deontologica, sanzionabile all’interno della disciplina della categoria professionale di appartenenza, in quanto contrastante con un elementare visione del vigente ordinamento giuridico, ugualmente è al di fuori delle argomentazioni meritevoli di esame”.
(Avv. Angelo Remedia)

Riprese audiovisive all’esterno: non sempre sono lecite.

I principi guida sono: il rispetto della privacy, l’esigenza di riservatezza, la concreta situazione di fatto e la in equivoca rinuncia anche tacita a tale diritto.
Nella sentenza n. 47165/2010 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso il caso di una coppia condannata dai giudici di primo grado che di appello. per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), perchè avevano effettuato riprese con una telecamera alle figlie dei vicini di casa mentre giocavano nel giardino confinante. Ha cassato la sentenza e rinviato il giudizio al giudice di secondo grado per una revisione del processo seguendo questi principi. Rilevato che "le scene captate erano agevolmente percepibili ad occhio nudo, non esistendo ostacoli fisici alla visione del giardino confinante da parte dell'abitazione degli stessi", può escludersi l'integrazione del reato punito dall'art. 615 bis c.p.
In altre parole il Collegio spiega che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita quando si adottano sistemi per superare quei normali ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altrui.
Per questo, la Corte aggiunge "è necessario bilanciare l'esigenza di riservatezza (che trova presidio nella normativa costituzionale quale espressione della personalità dell'individuo nonchè la protezione del domicilio, pur esso assistito da tutela di rango costituzionale, che dispiega severa protezione dell'immagine), e la naturale compressione del diritto imposta dalla concreta situazione di fatto o, ancora, la tacita, ma inequivoca rinuncia al diritto stesso, come accade nel caso di persona che, pur fruendo di un sito privato, si esponga in posizione visibile da una pluralità indeterminata di soggetti".
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 24 maggio 2010

La “testa di legno”, può essere assolto dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per gli illeciti commessi dall'amministratore effettivo.

Questa la ricostruzione della Cassazione, quinta sezione penale: l’amministratore legale che non corrisponde a quello di fatto, ossia la cosiddetta “testa di legno”, non può essere condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per il semplice fatto di aver accettato l’incarico. Deve essere provata la sua consapevolezza delle attività illecite compiute dall’altro amministratore, quello di fatto. Al contrario, ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19049 del 19.05.2010, la testa di legno è sempre responsabile della bancarotta fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili.
In particolare il Supremo Collegio ha annullato con rinvio la condanna per bancarotta patrimoniale (confermando invece quella di bancarotta documentale) nei confronti di un amministratore che dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito era soltanto una testa di legno. Ciò perché non era stato provato che l’uomo avesse partecipato o comunque avesse piena contezza delle sottrazioni effettuate dall’amministratore di fatto.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 9 maggio 2010

Stare in famiglia? meglio il carcere. Ma chi evade dagli arresti domiciliari per fuggire dalla famiglia, non commette reato!

Nocera. Un uomo esasperato dai rapporti con la propria famiglia, ha deciso di "evadere" dai domiciliari per farsi riportare in cella e scontare la reclusione in carcere.
Ma la Suprema Corte, ha fatto il resto! La sesta sezione penale con la sentenza n. 16673/2010 ha stabilito che in una simile situazione non sussistono i presupposti del reato di evasione e spiega che chi si trova agli arresti domiciliari ed "esce dal luogo degli arresti, intenzionalmente, alla presenza dei Carabinieri, al fine di porre consapevolmente in essere una trasgressione idonea a ricondurlo in carcere, data l’impossibile convivenza con i familiari, non commette il reato di evasione". Difetta in un caso del genere il dolo tipico del reato previsto e punito dall'articolo 385 del codice penale. La fattispecie del dolo, spiega la Corte, "consiste nella consapevolezza e volontà di usufruire di una libertà di movimento vietata dal precetto penale". Durante il processo l'imputato ha dichiarato di non essersi sottratto ai controllo della Polizia giudiziaria, che era presente all'atto della "evasione". Egli ha semplicemente realizzato una condizione fattuale nei termini che gli erano stati indicati come idonei a determinarne il rientro in carcere.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 26 aprile 2010

Storica pronuncia della Cassazione in tema di usura bancaria: la cms va inclusa nel calcolo del TEG.

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla metodologia del calcolo del TEG. Con la sentenza 12028 del 26.3.2010 ha stabilito che la commissione di massimo scoperta va ricompresa nel calcolo del TEG. Questo testualmente il passo più significativo: “Questo collegio ritiene che il chiaro tenore letterale del comma IV dell’art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacchè ricorre tutte le volte in cui un cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.
Ciò comporta che nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.”
Da tempo ormai, e da più parti, (incluso il sottoscritto) si attendeva un segnale netto della Suprema Corte verso una problematica – l’usura bancaria - che seppur diffusa e riconosciuta, non ha ancora visto condanne definitive.
(Avv. Angelo Remedia)

Il figlio che picchia i genitori per avere i soldi rischia una condanna per estorsione.

A tanto è arrivata la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 19 aprile 2010, n. 14914. Già in secondo grado il figlio violento era stato condannato a 2 anni e a 4 mesi di reclusione, per le continue violenze perpetrate ai danni dei genitori. Questi avevano confermato le violenze subite, mentre il figlio aveva sostenuto la legittimità delle sue pretese, perché, in mancanza di un lavoro e quindi di una fonte di sostentamento, i suoi genitori avrebbero dovuto mantenerlo “per lo stretto legame di parentela” esistente.
La Corte ha stabilito che “pur essendo pacifico il principio che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa “ispo facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato dello stesso (…) va nella specie rilevato come non risulti affatto la prova che le somme, chieste con le modalità violente che risultano accertata, fossero destinate al mantenimento dell’imputato. Ne consegue che, in difetto di tale essenziale connotazione causale dell’agire del ricorrente, si è nella specie verificata l’azione esecutiva e la soggettività del delitto di estorsione e non la minore fattispecie criminosa disciplinata dall’art.39 393 c.p.”.(il quale ultimo disciplina il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone).
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 12 aprile 2010

E’ reato minacciare un dipendente di licenziamento per essersi rifiutato di prestare attività lavorativa fuori orario.

In questo senso la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 11891/2010, ha condannato un capo reparto che biasimava un’impiegata per non aver svolto attività lavorativa fuori dal normale orario di servizi. Il capo reparto le avrebbe proferito che “l’avrebbe messa a fare del lavoro molto pesante o con macchinari difficili da utilizzare di modo che sarebbe stata costretta a licenziarsi per non stressarsi” sì da configurare, con la minaccia di licenziamento, un “ingiusto danno”.
La Suprema Corte ha ritenuto che tale comportamento configura i reati di minacce e di violenza privata e per tale motivo, il capo reparto è stato condannato al pagamento di una multa di 51 euro oltre al risarcimento dei danni alla lavoratrice.
(Avv. Angelo Remedia)

martedì 6 aprile 2010

Il figlio adolescente che aggredisce i genitori può essere condannato per maltrattamenti.

Rischia una condanna per maltrattamenti l'adolescente intemperante che aggredisce verbalmente e fisicamente i genitori. Questo anche se il ragazzo è cresciuto in un clima di ostilità familiare o abbia una giovanissima età.
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12798 del 30.03.2010, respingendo il ricorso di un ragazzo accusato di ripetuti maltrattamenti ai danni del padre, della madre, e della sorella.
La difesa del figlio era incentrata sul clima familiare di “notevole conflittualità” esistente all’epoca dei fatti, minimizzando gli episodi ossia riconducendoli in “accesi ed animati litigi” e nel carattere reticente delle deposizioni rese in sede testimoniale dai suoi congiunti.
I giudici sono stati fermi nel respingere tali argomentazioni, attribuendo la reticenza delle vittime al loro comprensibile tentativo di ridimensionare la vicenda, dopo che il giovane aveva lasciato la casa paterna. Quanto invece alla giovanissima età dell’imputato all'epoca dei fatti, la Corte ha affermato che egli, "nonostante la giovane età (che, comunque non era tale da impedirgli di compiere liberamente le sue scelte di vita) era consapevole della sofferenza arrecata ai propri congiunti sia con atti di violenza fisica sia con frequenti aggressioni verbali".
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 29 marzo 2010

"Serve un uomo". Per la Cassazione è reato.

Costituisce un'offesa a tutti gli effetti che fa scattare la condanna penale ed il risarcimento a favore delle donne. In questo modo la quinta sezione penale ha reso definitiva una condanna per diffamazione con tanto di risarcimento nei confronti di una giornalista di un quotidiano e del suo interlocutore, un sindacalista della Cisl, colpevoli di aver pubblicato un articolo sul carcere di Arienzo (CE) diretto da una direttrice donna, in cui si diceva testualmente 'Carcere, per dirigerlo serve un uomo'.
La quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 10164 del 2010, ha respinto il ricorso e ha evidenziato che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la frase 'sarebbe meglio una gestione al maschile' è "oggettivamente diffamatoria ed è da sola idonea ad affermare la responsabilità sia dell'intervistato che dell'intervistatore"."La censura mossa alla persona offesa è sganciata da ogni dato gestionale ed è riferita al solo fatto di essere una donna. E' un gratuito apprezzamento...contrario alla dignità della persona perché ancorato al profilo, ritenuto decisivo, che deriva dal dato biologico dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso".
(Dott. Luigi Napolitano)

domenica 21 marzo 2010

Il lavoratore precario rimane un disoccupato.

La Cassazione Sezione Quinta Penale con la sentenza n. 48361/2008 si è indirettamente occupata del caso: un lavoratore che aveva partecipato ad un concorso pubblico sottacendo la sua assunzione temporanea come coadiutore sanitario presso la Asl di Taranto era stato condannato - nei due gradi di giudizio precedenti - per il reato di falso ideologico in atto pubblico, per aver indotto in errore i pubblici funzionari, sul suo stato di lavoro.
Tutto è partito dalla denuncia della Asl che aveva chiesto, ed ottenuto, anche il risarcimento dei danni (!)
La Cassazione ha annullato le sentenze di condanna perché "il fatto non sussiste" in quanto "un rapporto di impiego precario e temporaneo non può essere ritenuto sufficiente a fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione". Gli Ermellini hanno infatti osservato che anche qualora il lavoratore "avesse correttamente segnalato la propria condizione di assegnatario in via provvisoria del posto di coadiutore sanitario presso la Asl, ciò non avrebbe comportato la sua cancellazione dall’elenco di disoccupati tenuto dall’ufficio provinciale del lavoro".
In conclusione, la Suprema Corte ha sottolineato la prevalenza dell’interesse del lavoratore alla conservazione dello “status di disoccupato”, pur in presenza di brevi periodi di lavoro, ai fini della conservazione dei benefici che tale stato prevede, in relazione, nel caso esaminato, alla partecipazione a concorsi pubblici. Dunque le finalità del sistema di protezione sociale derivante dalle norme sullo stato di disoccupazione non possono venir meno solo perché sia stata effettuata una qualche esperienza lavorativa le cui caratteristiche fondamentali sono la temporaneità dell’impiego, la sua brevità e
l’incertezza sul futuro. Ed anzi, aggiungerei, la partecipazione al concorso pubblico mira proprio ad ottenere un posto di lavoro che è opposto al perdurare del precariato pertanto questo non può essere ostativo alla libera e legittima ricerca di un proprio stabile lavoro.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 7 marzo 2010

Multe. Le percezioni sensoriali dei verbalizzanti, possono essere contestate senza la necessità di presentazione della querela di falso.

Con la sentenza n. 25676 del 4 dicembre 2009, la Seconda Sezione civile della Suprema Corte, ha accolto il ricorso di un automobilista, il quale proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Palermo avverso il verbale della locale Polizia Municipale, con il quale gli era stata applicata una sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 41 - 141 e 146 C.d.S.; l’automobilista affernava di non aver commesso l'infrazione, perchè quel giorno e nell'ora indicati nel suddetto verbale egli si trovava in tutt'altro luogo.
La sentenza impugnata, dopo aver premesso che la mancata contestazione immediata della infrazione comportava una diminuzione del valore probatorio, ha rilevato che peraltro l'opposizione proposta dall’automobilista non era basata su una critica ai meccanismi di rilevazione, ma "sull'errore netto dell’agente nella lettura della targa".
Gli Ermellini hanno così deciso: “…….Se invero il C. con l'opposizione proposta aveva contestato un errore di fatto da parte del verbalizzante in ordine al numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione, come ritenuto dal Giudice di Pace adito, il riferimento di quest'ultimo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale sopra richiamato della Polizia Municipale di Palermo è erroneo, considerato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito…..”.
Da ciò si deduce il principio affermato e riconfermato in questa sentenza, ossia per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale.
(Dr. Luigi Napolitano)

domenica 31 gennaio 2010

Il passeggero non allaccia la cintura? Fatelo scendere!

Ebbene si. La Cassazione si è pronunciata contro un automobilista per omicidio per un passeggero che viaggiava senza cinture allacciate. Nella sentenza 3585/2010 la Corte sottolinea che chi è alla guida non può essere tollerante perchè è "titolare di una posizione di garanzia" e deve quindi "prevedere e prevenire le altrui imprudenze e avventatezze". Con tale premessa, la Corte è stata ferma: di fronte a persone restie ad indossare la cintura, anche nei sedili posteriori dell'auto, bisogna farle scendere senza esitazione. Il Supremo Collegio ha dunque confermato una condanna per il reato ex art. 589 del codice penale di omicidio colposo, inflitta ad un automobilista che non aveva preteso dal passeggero che gli sedeva accanto, di indossare le cinture in quanto a causa di un incidente il trasportato aveva perso la vita.
(Avv. Angelo Remedia)

Il medico dichiara falsamente di avere lavorato un'ora in più? E' truffa.

Il medico dichiara falsamente di avere lavorato un'ora in più? Scatta la condanna per il reato di tentata truffa. Parola di Cassazione, secondo la quale l'aver indicato un numero di ore di lavoro straordinario superiore al reale anche se si tratta di un'ora o poco più è condotta di per sè idonea ed univoca ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza all'atto del conteggio delle ore da retribuire.La seconda sezione penale della Suprema Corte (sentenza 2772/2010) ha confermato una condanna per tentata truffa inflitta ad un medico reo di aver attestato sul foglio presenze giornaliero un'ora di servizio in più. Il medico rivolgendosi ai giudici di Piazza Cavour ha sostenuto che la sua condotta non poteva considerarsi offensiva posto che aveva interessato un arco temporale troppo breve. Nulla da fare. Anche se la pubblica accusa aveva concluso per l'assoluzione, ha respinto il ricorso affermando che è da considerarsi di "apprezzabile offensività"
(Dr. Luigi Napolitano)

domenica 10 gennaio 2010

Anche la Cassazione dice basta alle sentenze scritte a mano: è indice di poca considerazione del cittadino e del difensore.

La Cassazione, nel decidere un ricorso avverso la decisione della Corte di Appello hanno, di fatto bacchettato i giudici amanuensi.
Premesso che non è vietato scrivere a mano, questa modalità di redigere le sentenze dimostra dicono "attenzione ridotta da parte del magistrato amanuense alla manifestazione formale della funzione giurisdizionale" e mette "in secondo piano le esigenze del lettore e in particolare di chi, avendo riportata condanna, pretende di conoscere agilmente le ragioni''.
Ricorrendo in Cassazione, infatti, i due imputati hanno cercato di annullare la sentenza che i Giudici della Corte di Appello avevano scritto a mano e con una grafia poco leggibile e, seppur il loro ricorso è stato rigettato perché "la lettura del testo non era impedita da grafia ostile al punto da precluderne la comprensione al di là di ogni ragionevole dubbio", gli Ermellini hanno sentito il dovere di stilettare i colleghi per tale deprecabile modalità.
(Avv. Angelo Remedia)

venerdì 11 dicembre 2009

Paga il mantenimento anche chi è decaduto dalla potestà genitoriale.

Permane l’obbligo di pagare l'assegno di mantenimento per i figli anche per chi è decaduto dalla potestà genitoriale. Il principio viene sancito dalla sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato una condanna di Corte d’Appello, per la violazione degli obblighi di assistenza comminata ad un uomo il quale, dopo aver perso la patria potestà sui figli, aveva deciso di tagliare il mantenimento alla ex moglie e alle due figlie. Secondo la Corte la perdita della potestà non costituisce motivo per sottrarsi dagli obblighi del mantenimento. "La pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale - scrive la Corte (sentenza 43288/2009) - lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati, sicchè il provvedimento non incide sulla responsabilità penale, e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all'art. 570 c.p. e non ne fa venire meno la permanenza". Il padre, peraltro, era stato dichiarato decaduto dalla potestà proprio perchè in precedenza aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza a moglie e figlie. La Corte di Cassazione ha ora sottolineato come "la decadenza dalla potestà dei figli" vuole punire il genitore inadempiente privandolo dei poteri di rappresentanza e di amministrazione dei beni del figlio nonchè dell'usufrutto legale sui beni stessi, poteri tutti finalizzati alla sua educazione e istruzione. Il fatto che un genitore non faccia più il papà "lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto" che deve continuare a mantenere i figli.
(Avv. Angelo Remedia)