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domenica 3 luglio 2011

Il singolo condomino ha diritto di impugnare la sentenza sfavorevole del condominio.

Con la sentenza 10717 la Suprema Corte (Sez. III Civile, del 16.05.2011 ) ha espressamente riconosciuto la legittimazione in capo ai singoli condomini ad impugnare in appello la sentenza di primo grado che vedeva come parte il solo Condominio.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha precisato che, fermo restando il riconoscimento della legittimazione ad appellare soltanto in capo ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado e che risultino soccombenti, nel caso del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, “l’esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale”.
Di conseguenza, i condomini, che non sono da considerarsi terzi ma bensì parti originarie, possono non solo intervenire nel giudizio in cui la difesa sia stata assunta dall’amministratore, ma anche esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore.
(Avv. Eleonora De Tommaso)

martedì 20 luglio 2010

Nel processo civile l'avvocato può essere testimone.

E' ancora vigente il divieto per l'avvocato di assumere anche la veste di testimone nello stesso processo, ma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16151 del 8 luglio 2010, nel decidere un caso di un avvocato umbro, ha stabilito che nei casi in cui manca la "contestualità" delle due figure, l'avvocato può anche essere testimone.
Nel caso specifico il professionista, prima di assumere la difesa del cliente, aveva reso la testimonianza e poi aveva ricevuto e confermato l'incarico di difensore.
La terza sezione civile ha motivato sostenendo che la posizione del legale non può essere equiparata a quella dei magistrati sulle incompatibilità processuali. Qui si tratta prevalentemente di un problema di "deontologia professionale" o comunque di una questione da risolvere con una legge. In sentenza si legge infatti che "dipende dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta dovrà essere lasciata al difensore". Specificatamente, "la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto modo di rilevare che tale compatibilità di funzioni trova un idoneo correttivo nel principio del libero convincimento del giudice e nel suo dovere di valutare "con pruderete apprezzamento e spirito critico" la deposizione di ogni testimone che non sia "immune dal sospetto di interesse all'esito della causa".
In conclusione, "non sussiste un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo giudizio, se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone".
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 3 maggio 2010

Notifica effettuata direttamente dall’Avvocato: si perfeziona al momento della spedizione dell’atto.

La sentenza n. 2055 emessa il 13.04.2010 dal Consiglio di Stato interviene a comporre l’acceso dibattito nato in materia di notifiche di atti giudiziari effettuate direttamente dagli Avvocati a mezzo del servizio postale ex art. 3, L. 21/01/1994, n. 53.
Il Consiglio ha infatti ritenuto che anche in tali circostanze la notificazione “si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario”, ovvero con la consegna all’ufficio postale per la effettiva spedizione mediante lettera raccomandata a/r. Questo, con salvezza di possibili decadenze rispetto ai termini di legge. La notificazione si può dunque ritenere perfezionata alla data della spedizione (ovvero con quella della consegna all’ufficio), e non più a quella dell’effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Così è stato deciso in merito all’appello promosso avverso la sentenza resa dal TAR Piemonte, Torino, Sez. I, n. 1018/2009, con cui era stato ritenuto tardivo, per consunzione del termine di legge, il ricorso giurisdizionale promosso avverso un provvedimento amministrativo di diniego in materia edilizia; in tale circostanza il Tribunale (come spesso accaduto già in altre sentenze) aveva preso a riferimento non la data di spedizione postale, ma quella di effettiva ricezione del plico da parte dell’Amministrazione destinataria, ritenendo che “è solo relativamente alle notifiche effettuate dal primo [ufficiale giudiziario], in quanto pubblico ufficiale deputato specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari, che è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 477/2002, e che pertanto non può applicarsi alle notifiche effettuate in proprio dall’avvocato ex art. 3, l. n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale notificante”.
I Giudici di appello, tenuto conto anche dell’intervenuta riforma dell’art. 149 c.p.c., hanno invece proposto una lettura diversa della normativa in materia, superando l’aspetto meramente formale e testuale per cui detta norma si riferisca esclusivamente alle notifiche effettuate a mezzo Ufficiale Giudiziario, senza considerare la pari attività compiuta direttamente dagli Avvocati; per questo ha determinato il principio del perfezionamento della notifica sin dalla spedizione del plico.
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

domenica 18 aprile 2010

Processo civile: basta smemorati o distratti. In sede di interrogatorio fanno ritenere ammessi i fatti.

Cambiando orientamento, la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 7783 del 31.03.2010, ha stabilito che anche le dichiarazioni “evasive e non attendibili” rese in sede di interrogatorio formale nel processo civile sono equiparabili alla “mancata risposta” di cui all’art. 232 c.p.c.
In forza di questa norma il giudice può ritenere come ammessi i fatti indicati nell’interrogatorio formale nei casi in cui la parte non si presenti o rifiuti di rispondere senza giustificato motivo.
Nel caso delle risposte evasive (es. “non ricordo”), sinora non erano equiparate alla completa reticenza sicchè non producevano alcuna ammissione o negazione dei fatti stessi.
Secondo un’interpretazione letterale della norma processuale in esame, i giudici della Cassazione hanno affermato che è lo stesso legislatore, con la testuale formulazione della norma, ad aver inteso equiparare, a fini probatori, sia l’omessa risposta sia i comportamenti comunque reticenti, laddove l’art. 232 c.p.c. statuisce che tutte le ipotesi collegabili all’inciso “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo…” costituiscono i presupposti affinché il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale.
Pertanto, le dichiarazioni dal tenore evasivo e non attendibile (ad es. contraddittorie) devono ritenersi senz’altro equiparabili alla mancata risposta, con conseguente applicazione dell’art. 232 c.p.c. e dunque reputare quei fatti come ammessi.
(Avv. Eleonora De Tommaso)