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domenica 13 marzo 2011

L'amministrazione che non agisce in autotutela per l'annullamento di un suo atto illegittimo, è tenuta al risarcimento dei danni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5120 del 3 marzo 2011, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un cittadino cui l'amministrazione finanziaria aveva recapitato un atto illegittimo, ma che non si era attivata per annullarlo in autotutela.
Il Giudice di Pace cui il contribuente si era rivolto aveva statuito una condanna di euro 894,90 per spese di commercialista, e spese accessorie e consequenziali per rapportarsi con gli uffici della pubblica amministrazione.
L’ufficio è ricorso in Cassazione sostenendo la piena discrezionalità dell’ente nell’emettere o meno il provvedimento in autotutela e dunque che il contribuente non avesse un diritto soggettivo leso dal suo mancato esercizio.
La Cassazione (ed in questo giudizio il contribuente non si è costituito) ha rigettato il ricorso in quanto "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c. c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norme e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buon amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c. c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 c.c.".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 16 gennaio 2011

Cartella esattoriale nulla senza l'indicazione della data in cui diventa esecutivo il ruolo.

La sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 22997 del 12 novembre 2010, ha stabilito che la cartella esattoriale senza l'indicazione esatta della data in cui diventerà esecutiva è illegittima perche contraria all'art. 12 del d.p.r. n. 603/1973 (come modificato dal d. lgs. 46/1999). Questa norma infatti stabilisce che la cartella di pagamento deve contenere, tra le atre cose, la data in cui il ruolo diventa esecutivo.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 14 giugno 2010

Lo Stato non riconosce l’attività di prostituzione, ma il fisco vuole le tasse!

L'attività di prostituzione non viene riconosciuta dallo Stato come attività lecita e produttiva di redditi leciti e dunque tassabili, ma lo stesso tramite l'Agenzia delle Entrate impone che i proventi siano assoggettati al fisco tra i “redditi diversi”. Questo è quanto risultato dalla sentenza 109/10/10 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata lo scorso 3 maggio: dove la prova della attività illecita è stata riconosciuta in capo alla “contribuente” e, siccome non è riuscita a dimostrarlo sono assoggettati alla imposizione fiscale.
Nei fatti la ricorrente subì un accertamento fiscale ancorato agli incrementi patrimoniali che la donna aveva ascritto all'attività più antica del mondo. Già la Commissione provinciale di Viterbo le aveva rigettato l’impugnativa. Ora anche quella Regionale: "la ricorrente ritiene di svolgere l'attività di prostituta ma non fornisce la prova", ancora "la contribuente ha allegato solo due verbali di denuncia resa ai Carabinieri di Lodi, da cui si rileva che l'attività è stata svolta solo in quei due giorni". Orbene siccome la donna non è riuscita a dimostrare la illiceità dei redditi (dichiarati) con i quali aveva formato il suo patrimonio, lo Stato vuole le tasse perché ritiene debbano rientrare nella categoria dei redditi "diversi" (e leciti).
Una nota personale: non sarebbe opportuno che il Parlamento faccia un passo (qualunque) e decida definitivamente qualcosa sul problema della prostituzione?
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 24 maggio 2010

La “testa di legno”, può essere assolto dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per gli illeciti commessi dall'amministratore effettivo.

Questa la ricostruzione della Cassazione, quinta sezione penale: l’amministratore legale che non corrisponde a quello di fatto, ossia la cosiddetta “testa di legno”, non può essere condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per il semplice fatto di aver accettato l’incarico. Deve essere provata la sua consapevolezza delle attività illecite compiute dall’altro amministratore, quello di fatto. Al contrario, ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19049 del 19.05.2010, la testa di legno è sempre responsabile della bancarotta fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili.
In particolare il Supremo Collegio ha annullato con rinvio la condanna per bancarotta patrimoniale (confermando invece quella di bancarotta documentale) nei confronti di un amministratore che dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito era soltanto una testa di legno. Ciò perché non era stato provato che l’uomo avesse partecipato o comunque avesse piena contezza delle sottrazioni effettuate dall’amministratore di fatto.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 18 aprile 2010

Contestazione sulla base degli studi di settore? E' essenziale il contraddittorio.

E' proprio l'Agenzia delle Entrate che in una recente circolare indica come essenziale il dialogo con il contribuente e dunque anche il contraddittorio.
Solo con questo, infatti il contribuente può rappresentare la sua reale posizione e dunque spiegare le motivazioni di un eventuale discostamento dal relativo studio di settore. Quest'ultimo, infatti rappresenta delle presunzioni statistiche del Ministero, non certo la prova della concreta attività del contribuente.
Ci sembra che la strada dell'Agenzia vada verso una civiltà giuridica che vede le parti in posizione paritetica e contribuisce dunque alla deflazione dell'eventuale contenzioso tributario, sicchè condividiamo in pieno gli intendimenti mostrati.
(Avv. Angelo Remedia)

martedì 6 aprile 2010

La prescrizione delle cartelle esattoriali: 5 o 10 anni?

La Sezione Tributaria della Cassazione del 23 febbraio 2010 con la sentenza n. 4283 si è pronunciata sulla prescrizione dei tributi successivamente alla notifica della cartella esattoriale.
Ha operato una fondamentale distinzione nei tributi ossia “tributi con prestazione periodica” e quelli per obbligazione tributaria non periodica. Precisa la prima categoria “si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo …di guisa che soltanto con il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio”
Nello specifico la disposizione codicistica prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, (sulla prescrizione quinquennale), trova applicazione nell’ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di "debito unico" seppur frazionato.
Orbene per i primi (e tra questi vanno ricompresi a titolo di esempio i tributi per il passo carrabile, per i rifiuti urbani…), il termine di prescrizione è quinquennale.
Per i secondi (e tra questi vanno ricompresi i tributi per IVA, IRPEF, IRAP…), il termine di prescrizione è decennale.
La sentenza è di notevole importanza in quanto fa luce su una materia spesso controversa e la riprova è data dalla stessa nascita del procedimento, nel 2002, quando sia la Commissione Tributaria Provinciale (1° grado) che quella Regionale (2° grado) avevano rigettato detta interpretazione e la correlativa eccezione di prescrizione.

sabato 6 febbraio 2010

Cassazione Civile: risarcimento del danno patito per mancata autotutela della Pubblica Amministrazione.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di illegittima pretesa tributaria: alla domanda "se, in linea di principio la P.A. possa essere responsabile ai sensi dell'articolo 2043 Codice Civile per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell’esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento arrecasse danno al privato, o se ciò costituisse violazione ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico" la Cassazione ha risposto positivamente.
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza 19 gennaio 2010, n.2010 ha dichiarato che: ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere un privato cittadino ad affrontare spese legali e d'altro per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. è innegabile e permanente. Si tratta dunque dell'accertamento che il danno conseguente all'atto illegittimo, ha prodotto tutti i suoi effetti, poiché la P.A. non è intervenuta tempestivamente ad evitarli, con i mezzi che la legge le attribuisce.
(Dr. Luigi Napolitano)

domenica 1 novembre 2009

Per il fisco nessuna deroga al principio dell’onere della prova.

I compensi fuori busta vanno rigorosamente documentati e non è sufficiente l’accertamento induttivo fatto al lavoratore sulla base delle dichiarazioni degli addetti all’amministrazione dell’azienda presso cui lavora. Il tutto nell’ambito di una indagine nella quale gli amministratori dichiaravano che gli ammanchi erano rappresentati dai compensi fuori busta dei dipendenti. Con la sentenza 22769 del 28 ottobre 2009 la Cassazione ha ribadito il principio per il quale i poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 d.lgs. 546/1992 “…sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell’onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all’impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell’altra parte.” ti serve? chiedici la sentenza via mail

domenica 18 ottobre 2009

Cassazione: spetta al Fisco provare la falsità delle fatture.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21317/2009 della Quinta Sezione Civile ha fissato il seguente principio qualora il Fisco suppone che "l'operazione commerciale, documentata dalla fattura" in realtà non è mai stata posta in essere, deve darne rigorosa prova diversamente deve darne prova. La Corte ha sostenuto che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella ipotesi di costi documentati da fatture che l’amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l’esistenza di un maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale, documentate dalla fattura , in realtà non è stata mai posta in essere”.
Una personale osservazione: il principio è quello fissato come regola generale dal nostro codice civile all’art. 2697. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Perché per il Fisco il Codice Civile non dovrebbe valere? …

martedì 28 luglio 2009

Accertamento induttivo nullo se il contribuente è in linea con gli studi di settore.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13915 del 15 giugno 2009 ha espresso il seguente principio in materia fiscale “Gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all’articolo 39 del d.p.r. n. 600 del ’73, attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto”. Secondo gli Ermellini, infatti, se i ricavi dell’impresa dichiarati dal contribuente sono in linea con i dati che emergono dagli studi di settore, non ha nessun valore l’accertamento induttivo seppur basato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nel caso specifico la sentenza ha confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva accolto il ricorso del contribuente, rigettando il ricorso dell’agenzia delle Entrate.

sabato 30 maggio 2009

Inammissibile il ricorso per cassazione se consegnato a dipendente dell’Agenzia delle Entrate, anziché notificato.

E’ profondamente giusto che tutti conoscano i curiosi arzigogoli della nostra Corte Suprema. Questa volta tocca alla sezione tributaria con la sentenza 11620 depositata lo scorso 19 maggio 2009. Una doverosa premessa per i non addetti: la notifica è “atto dell’ufficiale giudiziario” (ma anche dell’aiutante, del trimestrale, del messo comunale, del postino e di recente, dell’avvocato autorizzato) mediante la quale si attesta la consegna “legale” di copia di un atto (o documento) al destinatario; oppure anche senza la consegna materiale, comunque si mette a conoscenza “legale” il o i destinatari, del contenuto di un atto (ad es. la notifica per pubblici proclami). E’ intuitivo che la notifica “per eccellenza” è quella effettuata nelle mani del destinatario. Se il destinatario è una persona giuridica, un ente, è altrettanto ovvio che andrà individuato il “soggetto idoneo” a riceverla. Altro principio generale è che la costituzione in giudizio, successiva alla notifica, sana eventuali vizi di cui fosse affetta la stessa notifica “in quanto l’atto ha raggiunto il suo scopo”. Fermi questi principi generali, per il processo tributario l’art.16 del d.lgs. n. 546 del 1992 testualmente dispone: le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.Quindi non prevede la necessità di un soggetto qualificato a fare le notifiche, ben potendole fare la parte personalmente (o il suo difensore), e prevede che “l’impiegato addetto” (o meglio che si qualifica tale…) ne rilascia una ricevuta sulla copia. La sentenza in commento dichiara inammissibile il ricorso proposto da un contribuente contro l’Agenzia delle entrate consegnato al dipendente dell’Agenzia delle entrate ma non notificato con l’ufficiale giudiziario. E questo, anche se vi è stata la successiva costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate (quindi aveva avuto ben conoscenza del ricorso). A tali conclusioni, la Cassazione è giunta in quanto "il ricorso risulta consegnato dal contribuente (e non notificato) al “Front Office” dell’ufficio delle entrate di Aversa. Tale modalità di introduzione del giudizio non è sicuramente equipollente ad una notificazione (che è atto dell’ufficiale giudiziario), costituente l’unica modalità di introduzione del giudizio di Cassazione, cui – anche a prescindere dal fatto che la consegna ad un dipendente non equivale a consegna a mani proprie – comunque non si applica l’art.17 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 3419/05), dettato esclusivamente per il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie. Deve dunque ritenersi che la notificazione sia del tutto inesistente, con la conseguenza declaratoria di inammissibilità del ricorso, a nulla rilevando l’intervenuta costituzione in giudizio dell’agenzia". Al di là del fatto che “la consegna a mani proprie di un ente” può essere solo frutto di fantasia, il decreto legislativo di cui in discorso titola: DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO. Senza eccezioni.

lunedì 13 aprile 2009

Società per Azioni: la relazione della società di revisione di bilancio, assurge a prova documentale nel processo tributario.

Notevole importanza processuale e sostanziale assume la relazione delle società di revisione dei bilanci con la sentenza in commento.
La Corte di Cassazione Sez. Tributaria sent. N. 5926/2009 ha stabilito che la relazione della Società di revisione costituisce prova dei costi in bilancio delle grandi aziende che ivi sono esposti, a meno che il Fisco non riesca a dare la prova contraria documentale a dimostrazione dell’errore del revisore. Nella sentenza si sottolinea che “ogni volta che la relazione di revisione venga messa a disposizione dell’ufficio tributario e del giudice tributario, le autorità devono tenerla in conto, non [a titolo] di presunzione iuris tantum della veridicità delle scritture, perché manca una norma legislativa che le attribuisca tale forza, ma di documento incorporante enunciati sui quali sia l’ufficio tributario sia il giudice tributario si devono pronunciare e che possono essere privati della loro forza dimostrativa dei fatti attestati solo mediante la prova contraria”.

domenica 5 aprile 2009

Lo Stato può chiedere le imposte al lavoratore, se il suo datore non le paga.

La Corte di Cassazione Sez. Tributaria sent. 7 aprile 2009 n. 8316, richiamando un’altra sentenza della stessa sezione (n.14033/2006) ha ribadito che l’irpef che non è stata versata dal datore di lavoro, può essere richiesta direttamente al lavoratore.
Tanto sul presupposto che il debitore principale di tali somme è il lavoratore che percepisce le somme, rimanendo il datore di lavoro nella posizione di “sostituto d’imposta”. Di qui il principio per il quale “il contribuente, che abbia percepito somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, resta debitore principale dell’obbligazione tributaria: pertanto, qualora il sostituto non abbia versato all’erario l’importo della ritenuta, l’amministrazione finanziaria può rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme dovute a titolo di imposta”.
Al lavoratore, ovviamente, non rimane che la successiva azione di rivalsa verso il proprio datore di lavoro qualora questi abbia operato la effettiva trattenuta; salvo eventuali profili anche penalistici…