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domenica 19 febbraio 2012

Stop della Cassazione all’uso indiscriminato degli autovelox.

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 23882 del 2011 ha palesato un nuovo diniego all’uso indiscriminato degli apparecchi di controllo a distanza della velocità, collocati senza criterio su strade sulle quali non dovrebbero essere presenti (decreto legge 20 giugno 2002, n. 121).
Il Comune interessato, non contento dell’annullamento da parte del Giudice di Pace del verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 142 CdS a carico dell’automobilista, nonché del rigetto dell’appello proposto, con cui, infondatamente, sosteneva che ai fini della omessa contestazione dell’infrazione erano irrilevanti le caratteristiche della strada in cui era avvenuto il rilevamento, si vedeva opporre una terza bocciatura. La Cassazione, infatti, rigettava il ricorso sostenendo che la decisione del Tribunale si fondava da un lato sull’affermazione della necessità della contestazione immediata dell’infrazione, essendo la strada percorsa dall’automobilista una strada extraurbana secondaria, non ricompresa in quell’elenco per il quale la legge prevede la possibilità di utilizzo di strumenti di rilevamento a distanza della velocità; dall’altro lato sulla erronea qualificazione della strada de quo, non avente le caratteristiche per essere considerata una strada urbana di scorrimento.
(Dr.ssa Veronica Mugno)

domenica 20 novembre 2011

Multe: Cinture di sicurezza. In caso di sinistro la parola dei Vigili non basta più!

Decisione della Cassazione che fa tirare un sospiro di sollievo agli automobilisti. Secondo quanto stabilito dagli Ermellini della seconda sezione con la sentenza 21514/11, la parola dei vigili potrebbe non essere più sufficiente a confermare una contravvenzione. Nel caso esaminato dalla Corte il ricorrente era un passeggero trasportato multato perché, a detta degli agenti, non indossava le cinture di sicurezza. Tale constatazione era stata però sostenuta solo dalla parola degli agenti che, intervenuti a seguito di un incidente stradale, riscontravano che "le cinture di sicurezza del passeggero erano bloccate nella propria sede, in quanto il montante ove era installata la cintura di sicurezza risultava piegato in seguito all'evento". Gli stessi desumevano, quindi, che se l'automobilista avesse indossato le cinture queste sarebbero rimaste avvolte ma non bloccate.
La Suprema Corte ha rilevato come per l’emissione della sentenza il Giudicante non poteva basarsi solo sulla parola degli agenti specie perché in primo grado non si era provveduto ad acquisire la cartella clinica che avrebbe potuto "fare escludere la violazione dell'obbligo di indossare le cinture”.
La decisione risulta fondamentale dunque, laddove, alla luce della stessa, la mancanza delle cinture di sicurezza non può essere rilevata sulla sola parola degli agenti senza che sia presa in esame la cartella clinica.

(Dr.ssa Annachiara Salvio)

sabato 22 ottobre 2011

Il sinistro non provoca l’aumento dell’assicurazione: ora si può!

Buone notizie per i guidatori: è possibile evitare che, in caso di incidente con colpa, si verifichi lo “scatto del malus” e che il premio assicurativo venga aumentato.
Come? Contattando la propria compagnia e riscattando quanto dalla stessa pagato in ragione del sinistro. Le modalità sono semplici, non serve che il proprietario del veicolo prenda questa decisione nelle fasi concitate che seguono il sinistro. Basta che, in prossimità della scadenza dell’assicurazione, la persona interessata chieda alla propria compagnia di conoscere l’importo complessivo dei danni pagati durante l’anno. A questo punto, confrontando le somme con quelle relative all’aumento previsto per l’aumento del premio ed il rinnovo, l’assicurato valuterà la convenienza di rimborsare alla compagnia le somme pagate per il risarcimento del danno. Ovviamente tenendo anche conto del fatto che il beneficio del riscatto è esteso anche agli anni successivi, ovvero agli anni che sarebbero necessari all’assicurato per ritornare alla precedente classe di merito.
La procedura del riscatto varia a seconda del tipo di risarcimento che è avvenuto: in caso di indennizzo diretto (ovvero danno risarcito direttamente dalla compagnia del danneggiato) la richiesta per conoscere le somme pagate va inoltrata alla Consap, qualora, invece, al risarcimento ha provveduto la propria Compagnia è alla stessa che la richiesta andrà rivolta.
Infine, importante ricordare, che la possibilità di richiedere ed effettuare il riscatto permane anche qualora, alla scadenza della polizza, l’assicurato intenda cambiare compagnia assicurativa: in tal modo alla nuova compagnia verrà presentato un attestato di rischio privo del sinistro “riscattato”.
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

martedì 18 ottobre 2011

Multe: qualcosa è cambiato. Attenzione!

Multa? Pochi possono dire: “non è affar mio”.
Con l’entrata in vigore del D.lgs 150/2011, dal 7 ottobre 2011, avremo ancora meno tempo per poter fare ricorso.
In sostanza, chi riceverà una multa e vorrà contestarla, dovrà pagare una tassa minima di € 37,00 e avrà solo 30 giorni (e non più 60) per fare ricorso al Giudice di Pace.
Se, invece, vorrà ricorrere al Prefetto avrà sempre i 60 giorni di tempo, e non dovrà pagare alcun contributo, ma, nel caso in cui il ricorso non venga accolto, verrà condannato al pagamento almeno del doppio della somma del verbale e non sarà più possibile appellarsi al Giudice di Pace, ma l’unica alternativa valida sarà la Corte di Cassazione.
Nel quadro finora prospettato si profilano anche nuove ipotesi in cui le infrazioni potranno essere annullate: ad esempio, nel caso in cui la pubblica amministrazione ometta di depositare copia degli atti di accertamento prima della data dell'udienza.
Assecondando i principi generali di non retroattività delle leggi, le nuove norme saranno applicate solo ai verbali delle infrazioni contestate dopo il 6 ottobre 2011.
Le multe precedenti o i procedimenti già avviati, anche se non ancora notificati, continueranno a seguire le vecchie disposizioni.
(Dr.ssa Chiara Carocci)

domenica 3 luglio 2011

Risarcimento al marito per l’incidente della moglie.

La Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 13179 depositata il 16 giugno 2011 ha ribadito la tutela della sfera sessuale dei congiunti. Nel caso esaminato la Corte ha stabilito che qualora successivamente ad un incidente, la moglie non potesse più avere rapporti sessuali, deve essere risarcito anche il marito.
Gli Ermellini hanno dunque confermato la pronuncia dei giudici di merito sul presupposto, espresso nella motivazione, che "il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell'attrice, sì da impedire normali rapporti sessuali, è altresì lesivo del diritto del marito a intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce a un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell'articolo 2059 Cc: ne consegue la risarcibilità del danno in parola ex articolo 1223 Cc, pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell'illecito, secondo il criterio della cosiddetta "regolarità causale".
In altre parole, dal fatto illecito scaturisce una responsabilità che deve coprire anche i danni non immediatamente diretti ed addirittura afferenti un terzo, se sussiste uno specifico collegamento causale.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 24 gennaio 2011

Il casco è obbligatorio ma soprattutto utile.

La Cassazione ha ribadito il concetto della colpa concorrente per il conducente motociclista che non indossa il casco. E questo diminuisce l’entità del successivo risarcimento.
Questo è quanto risulta dalla sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.26568/2010) secondo cui "L'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa". Naturalmente, chiarisce la Corte, è necessario che il giudice accerti in concreto che tale violazione "abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale".
(Avv. Angelo Remedia)

Schema di termini per il procedimento delle multe stradali.

Uno schema o riepilogo in questa materia, ai più non farà male! ... :-)
La notifica della multa va fatta in:
- 90 giorni dall’accertamento del proprietario del veicolo;
- 360 giorni se risiede all’estero;
- 100 giorni al proprietario o responsabile se c’è contestazione immediata al conducente o trasgressore non proprietario del mezzo;
Il destinatario della notifica:
a. deve comunicare all’Autorità i dati del conducente per la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente entro
- 60 giorni dalla notifica della violazione;
b. può effettuare il pagamento in misura ridotta (minimo pena pecuniaria per l'infrazione contestata) entro
- 60 giorni a decorrere dalla contestazione immediata della multa
c. può proporre impugnazione: al Prefetto oppure al Giudice di Pace, alternativamente entro
- 60 giorni, a mezzo deposito o spedizione del ricorso;
Il Prefetto ha 210 giorni per pronunciarsi sul ricorso: all’interno di questi, il Prefetto ha:
- 30 giorni per l’invio della richiesta all'Organo accertatore
- 60 per la fase istruttoria
-120 per emanare il provvedimento
Se il ricorso al Prefetto è stato fatto spedendo o depositando il plico presso l’Organo Accertatore (vigili, polizia, …) l’intero procedimento dovrà concludersi in 180 giorni.
Successivamente, per comunicare l'esito del ricorso il Prefetto ha
- 90 giorni se residente in Italia
- 360 giorni se il ricorrente risiede all'estero (inconcepibile nell'era moderna);
Il trasgressore, destinatario del provvedimento Prefettizio può
a. pagare nei successivi
- 30 giorni
b. ricorrere al Giudice di Pace (e non è possibile fare l’inverso ossia prima il ricorso al GdP e poi al Prefetto) entro
- 30 giorni dalla notifica della reiezione del ricorso al Prefetto.
La successiva cartella esattoriale per la riscossione del dovuto deve essere notificata entro
- 5 anni dalla notifica della contravvenzione;
Il trasgressore, destinatario della cartella esattoriale può
a. pagare nei successivi
- 30 giorni
b. ricorrere al Giudice di Pace entro
- 30 giorni dalla notifica della cartella per vizi della stessa.

…E mi sembra tutto!.
(Avv. Angelo Remedia)

martedì 20 luglio 2010

Nulla la decurtazione dei punti della patente del proprietario che non comunica il nome del conducente.

Nulla la decurtazione dei punti della patente del proprietario che non comunica il nome del conducente. Questa è la decisione della Cassazione a Sezioni Unite (alla quale i giudici italiani dovranno uniformarsi) n. 16276 del 12 luglio 2010. Resta ferma, però, la sanzione pecuniaria per mancata comunicazione delle generalità del "conducente trasgressore".
Gli Ermellini, in sostanza, hanno dato piena applicazione a una decisione della Corte Costituzionale del 2005, con la quale si affermava che è illegittima, per contrarietà al principio della ragionevolezza, "l'applicazione dell'articolo 126 bis co. 2 Dlgs. 285/92, nella parte in cui dispone che in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di 30 giorni dalla notifica,da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria".
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 14 giugno 2010

Multe con autovelox annullabili se lo scontrino è corretto a mano.

Quando lo scontrino dell'autovelox contiene dei dati sbagliati ed anche corretti a mano dall’agente, la multa può essere annullata. Nella sentenza n. 13887/2010 della seconda sezione civile della suprema Corte infatti, si legge che i dati errati costituiscono un chiaro indice di un mal funzionamento del dispositivo. Con detta motivazione, la Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista a cui era stata convalidata dal Giudice di Pace una multa per eccesso di velocità. L'automobilista aveva impugnato la sanzione facendo rilevare che lo scontrino dell'autovelox indicava la data del giorno prima e che per questo il dispositivo risultava inaffidabile e non controllato. Secondo la Corte, il fatto che la data fosse sbagliata può "fondatamente" fare ritenere che ci siano "elementi di dubbio sul funzionamento dell'apparecchio" che potrebbe avere sbagliato anche sul rilevamento della velocità.
Nel caso specifico gli agenti avevano notato l'anomalia ed avevano corretto a mano la data e questo era bastato per il Giudice di Pace a considerare valida la sanzione irrogata; la Cassazione si è invece pronunciata al contrario.
(Avv. Angelo Remedia)

venerdì 4 giugno 2010

La decurtazione dei punti della patente va comunicata tempestivamente. Altrimenti è illegittima la revisione della patente.

Sul ricorso di un automobilista contro la revisione della patente disposta dalla motorizzazione, il Tribunale Amministrativo della Lombardia, con la sentenza n. 1670 del 26 maggio 2010, ha stabilito che la revisione della patente è illegittima se l’azzeramento dei punti sulla patente viene comunicato con ritardo.
I giudici amministrativi hanno ritenuto infatti il provvedimento illegittimo in quanto “l’avere l’amministrazione resistente omesso di effettuare le prescritte comunicazioni, tempestivamente e per ciascuna singola variazione di punteggio, concreta il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente il quale, in conseguenza, non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti”. Il Tar ha poi specificato che “l’istituto introdotto dal legislatore importa che ciascuna variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 126 bis cit. ), onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento (organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri) che consentono di riacquistare una parte dei punti persi.” Inoltre, “l’atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, […] non presenta caratteristiche di urgenza, tali da escludere l’obbligo della previa comunicazione ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990”.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 16 maggio 2010

Giro di vite per il motociclista indisciplinato: se non indossa il casco la multa è valida anche senza la contestazione immediata; ma….

Ancora una deroga al principio della contestazione immediata dell’infrazione al codice della strada: la Corte di Cassazione nella sentenza n.11656/2010, specificando che l'art. 200 del codice della strada "prevede che la violazione sia immediatamente contestata al trasgressore quando possibile", ha sottolineato la validità della multa anche se i vigili non l’hanno contestata nell’immediatezza del fatto. Questo perché secondo quanto specificato dall'art. 384 del d.P.R. n. 495/92, non c'è bisogno di contestazione immediata nei casi di materiale impossibilità ad effettuarla.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte i vigili non avevano fermato il motociclista perché in quel momento erano impegnati in un'altra contestazione.
Una nota personale: il principio e la deroga sono condivisibili ma gli agenti accertatori hanno l’obbligo di indicare i motivi della impossibilità alla contestazione nel verbale stesso, senza clausole seriali o di stile.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 9 maggio 2010

No alla decurtazione dei punti della patente per guida con il telefono senza auricolare, se la contestazione dell’infrazione non è immediata.

Anche la Consulta aveva espresso il medesimo principio di diritto. Oggi è la Cassazione che nella sentenza n. 10636 del 29 aprile 2010, ha ribadito che “detta contestazione era illegittima in un caso in cui, essendo stata omessa la contestazione immediata dell’infrazione, non era stato identificato il conducente del veicolo”. Nei fatti il giudice di pace di Roma, respingeva l’opposizione proposta da un automobilista contro il prefetto di Roma, per l’annullamento della ordinanza ingiunzione, a seguito di un ricorso per annullamento della multa per aver usato, un telefono cellulare non dotato di auricolare, mentre era alla guida. L’automobilista aveva così proposto ricorso per cassazione della sentenza. Gli Ermellini, dopo aver citato nella motivazione anche una sentenza della Consulta sul tema (sent. 24 gennaio 2005 n. 27), hanno accolto il ricorso dell’automobilista, decidendo nel merito e annullando il verbale di contestazione impugnato.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 29 marzo 2010

Un sospiro di sollievo per gli automobilisti tartassati: gli autovelox devono essere gestiti esclusivamente dalla polizia.

Gli autovelox devono essere gestiti dalla polizia stradale: ogni utilizzo da parte di soggetti privati, configura abuso d’ufficio, perseguibile ai sensi dell’art. 323 del codice penale: lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 10620, depositata il 17 marzo 2010.
Nello specifico leggiamo che “..l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività prevista dall’art. 11 lett. a) del codice stradale e quindi costituisce servizio di polizia stradale non delegabile a terzi” inoltre “le apparecchiature eventualmente utilizzate per tale accertamento debbono essere gestite direttamente da parte degli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità”.
Anche questo costituisce motivo per chiedere l’annullamento delle correlative multe rilevate.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 7 marzo 2010

Multe. Le percezioni sensoriali dei verbalizzanti, possono essere contestate senza la necessità di presentazione della querela di falso.

Con la sentenza n. 25676 del 4 dicembre 2009, la Seconda Sezione civile della Suprema Corte, ha accolto il ricorso di un automobilista, il quale proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Palermo avverso il verbale della locale Polizia Municipale, con il quale gli era stata applicata una sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 41 - 141 e 146 C.d.S.; l’automobilista affernava di non aver commesso l'infrazione, perchè quel giorno e nell'ora indicati nel suddetto verbale egli si trovava in tutt'altro luogo.
La sentenza impugnata, dopo aver premesso che la mancata contestazione immediata della infrazione comportava una diminuzione del valore probatorio, ha rilevato che peraltro l'opposizione proposta dall’automobilista non era basata su una critica ai meccanismi di rilevazione, ma "sull'errore netto dell’agente nella lettura della targa".
Gli Ermellini hanno così deciso: “…….Se invero il C. con l'opposizione proposta aveva contestato un errore di fatto da parte del verbalizzante in ordine al numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione, come ritenuto dal Giudice di Pace adito, il riferimento di quest'ultimo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale sopra richiamato della Polizia Municipale di Palermo è erroneo, considerato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito…..”.
Da ciò si deduce il principio affermato e riconfermato in questa sentenza, ossia per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale.
(Dr. Luigi Napolitano)

domenica 31 gennaio 2010

Il passeggero non allaccia la cintura? Fatelo scendere!

Ebbene si. La Cassazione si è pronunciata contro un automobilista per omicidio per un passeggero che viaggiava senza cinture allacciate. Nella sentenza 3585/2010 la Corte sottolinea che chi è alla guida non può essere tollerante perchè è "titolare di una posizione di garanzia" e deve quindi "prevedere e prevenire le altrui imprudenze e avventatezze". Con tale premessa, la Corte è stata ferma: di fronte a persone restie ad indossare la cintura, anche nei sedili posteriori dell'auto, bisogna farle scendere senza esitazione. Il Supremo Collegio ha dunque confermato una condanna per il reato ex art. 589 del codice penale di omicidio colposo, inflitta ad un automobilista che non aveva preteso dal passeggero che gli sedeva accanto, di indossare le cinture in quanto a causa di un incidente il trasportato aveva perso la vita.
(Avv. Angelo Remedia)

sabato 23 gennaio 2010

Per rilevare l’infrazione del passaggio con il rosso semaforico occorre la presenza “in loco” degli agenti.

Secondo la Cassazione (Sezione Seconda Civile, Sentenza 28 dicembre 2009, n.27414): "In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. D'altra parte, l'istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato un incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative".
(Avv. Gianluca Brogi)

Uso del cellulare in auto? No alla decurtazione dei punti se non c'è la contestazione immediata.

Se non viene contestata immediatamente l’infrazione consistente nel parlare con il cellulare mentre si è al volante (senza fare uso dell'auricolare), non può dar luogo ad alcuna decurtazione dei punti della patente. Per applicare tale sanzione accessoria al proprietario dell'auto, occorre avere certezza sul fatto che fosse proprio lui alla guida del mezzo e che effettivamente faceva uso del telefono. Questa sentenza è la logica conseguenza di quanto già annunciato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 27/2005) che aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 126 bis del codice della strada nella parte in cui assoggettava a tale sanzione il proprietario dell'auto in caso di mancata identificazione del conducente.
(Avv. Gianluca Brogi)

domenica 10 gennaio 2010

Cassazione: non spetta al giudice disporre la rateizzazione delle multe.

Un cittadino del Comune di Firenze, ha ricevuto una serie di multe, tutte elevati per l’abitudine di circolare, in corsie riservate. Proponeva una sola opposizione innanzi al Giudice di Pace per l’annullamento dei numerosi verbali. Il Giudice rigettava l’opposizione, e tuttavia, decidendo secondo equità, concedeva un pagamento dilazionato dell’importo dovuto, pari ad € 2.777,61, attraverso dieci rate mensili.
La Suprema Corte di Cassazione accogliendo il ricorso del Comune ha cassato la sentenza impugnata sia nella parte in cui ha disposto dell’ammontare secondo equità sia nella rateizzazione del pagamento. Gli Ermellini ricordano che: “il beneficio della rateizzazione può essere accordato solo a chi si trova in condizioni disagiate, e comunque le rate non possono essere più di trenta e non essere inferiore a 15 euro”.
La Sentenza n. 26932/2009, ha dunque accolto il ricorso, ritenendo che il giudice di pace non aveva il potere di concedere la rateizzazione, in quanto l’art. 26 della legge sulle sanzioni amministrative, consente il pagamento rateale, ma su disposizione dell’autorità che ha applicato la sanzione e che, nel caso di specie, era stato il Comune di Firenze. Ora l’automobilista Fiorentino dovrà pagare oltre le multe anche ulteriori 400 euro di spese processuali al Comune.
(Dr. Luigi Napolitano)

lunedì 21 settembre 2009

Multe nulle per civico sbagliato. Si se non se ne ha conoscenza.

La Seconda Sezione Civile della Corte Suprema, con la sentenza n. 19323/2009 ha stabilito che non sono valide le multe spedite agli automobilisti a un numero civico sbagliato se l’amministrazione, nella successiva cartella esattoriale notificata, non ha accluso copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla prima notifica. I giudici confermando che per le infrazioni del C.d.S. restano applicabili le norme processuali civili (in forza del richiamo specifico dell’art. 201 c.d.s.) hanno poi statuito che ai fini (…), della successiva emissione della cartella esattoriale è necessario documentare la regolarità della notifica del verbale presupposto, che, se eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non può prescindere dal relativo avviso. Ove questo non risulti, come nella specie, allegato alla cartella esattoriale, in sede di opposizione, nel caso di deduzione della mancata conoscenza del relativo verbale, l’onere della relativa prova non può non far carico che all’Amministrazione nella cui disponibilità esclusiva si trova il documento in questione. Sicché, il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica ex articolo 140 c.p.c., se non giustificato, non può che determinare l’assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio con conseguente accoglimento sul punto del relativo motivo di opposizione.Una precisazione forse non superflua per tutti: se prima della cartella esattoriale si è impugnato il verbale, è evidente che nonostante l’errore del civico, la notifica ha raggiunto il suo scopo e dunque non potrà dolersene successivamente.

sabato 9 maggio 2009

Automobilisti. Non impugnabile il preavviso di fermo del veicolo.

Con la sentenza 8890 del 2009, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha stabilito che non è possibile impugnare il preavviso di fermo amministrativo in quanto "la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporre – è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ." ed ha aggiunto che "L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere".