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lunedì 12 dicembre 2011

Fiocco azzurro a Roma per lo studio legale Remedia & Partners.

Con immensa gioia abbiamo accolto la notizia dall’Avv. Brogi che mamma Silvia, nel primo pomeriggio di ieri 11 dicembre 2011, ha dato alla luce il piccolo Cristian, un bellissimo pupo di Kg 3,900 tanto atteso dal fratellino Nicolas che ora ha un compagno di giochi. Entrambi stanno bene e ci auguriamo di incontrarli presto. Felicitazioni, congratulazioni ed auguri di cuore.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 20 novembre 2011

Separazione: Fido segue l’affido …congiunto?

A chi viene affidato l'amico a 4 zampe in caso di separazione o divorzio?
In materia, la prima sentenza rivoluzionaria cui riferirsi è quella emessa dal Tribunale di Cremona l’11.6.2008, secondo cui: ”valgono le regole per l’affido congiunto”, come sei i due cani in questione fossero i “figli” della coppia.
In realtà, se per un figlio questo è, quando funziona, il regime più idoneo per crescere, stante la separazione dei genitori, per i cani non vale lo stesso principio.
Anche per lui, come per i figli, occorre gestire il “trauma da separazione” a causa dei cambiamenti di vita che la separazione stessa impone. In particolare dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è stato aggiunto il “Titolo XIV-bis degli animali” in cui l’art. 455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) recita: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.Questa norma recepisce, ad oggi solo nelle intenzioni, quanto già disposto dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore in ambito europeo gia dal 1°gennaio 2009 a seguito della ratifica degli Stati membri, ed introduce il concetto dell’animale come “essere senziente”, un essere capace di provare sensazione e, in quanto tale, meritevole di diritti e conseguente tutela.
(Dr.ssa Chiara Carocci)

venerdì 4 novembre 2011

Revocatoria del fondo patrimoniale: nullità per mancata integrità del contraddittorio dei coniugi

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 21494 del 18/10/2011, ha stabilito che nella revocatoria del fondo patrimoniale, ricompreso tra le convenzioni matrimoniali all’art. 167 c.c. e costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia con un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “la natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la necessità quindi che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali è stata costituita comportano che nel successivo giudizio promosso con l'azione revocatoria siano legittimati passivi entrambi i coniugi anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse anche dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio.” Invero, la proprietà dei beni costituenti il fondo, spetta ad entrambi i coniugi, a norma dell’art. 168 c.c., a meno che non sia disposto il contrario nell’atto di costituzione.

(Avv. Maria Grazia Coppola)

martedì 18 ottobre 2011

Genitori separati: mantenimento cessato e …risorto!

La Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 19589 del 26 settembre 2011, dapprima ha ribadito il principio che regola l’obbligo (ed il corrispondente diritto) al mantenimento in favore dei figli. In base al quale, infatti, “l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età – come ora codificato dall’art. 155- quinquies c.c., comma 1 - , ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso”. Posto questo come principio cardine, il Supremo Collegio ha fatto un passo in avanti, affermando la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni conviventi, nel caso in cui gli stessi, pur avendo espletato attività lavorativa in passato, “così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore”, risultino, “allo stato”, non autosufficienti economicamente, per motivi che non dipendono da un loro comportamento inerte o da un rifiuto ingiustificato.
Nel caso di cui si è occupata la Corte, il genitore, pur avendo dimostrato che un’attività economica era stata intrapresa, non ha dato la prova che il successivo stato di disoccupazione dipendesse da un comportamento passivo attribuibile alla figlia. Per questo motivo la Corte ha stabilito la reviviscenza del diritto della figlia al contributo di mantenimento.
(Dr.ssa Veronica Mugno)

domenica 2 ottobre 2011

La casa delle vacanze non va assegnata al coniuge separato.

La Cassazione pone un altro limite tra i coniugi separati e divorziati. Con la sentenza del 04.07.2011 n. 14553 ha stabilito che al coniuge a cui sono stati affidati i figli, non spetta l’assegnazione [anche] della casa delle vacanze in quanto deve prendersi in considerazione solo l'abitazione "principale" ossia quella dove si svolgeva [e si svolge] la vita della famiglia.
Il caso riguardava il coniuge convivente con un figlio maggiorenne, sicchè la Corte ha specificato che “…al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita, ed inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica”.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 3 luglio 2011

Risarcimento al marito per l’incidente della moglie.

La Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 13179 depositata il 16 giugno 2011 ha ribadito la tutela della sfera sessuale dei congiunti. Nel caso esaminato la Corte ha stabilito che qualora successivamente ad un incidente, la moglie non potesse più avere rapporti sessuali, deve essere risarcito anche il marito.
Gli Ermellini hanno dunque confermato la pronuncia dei giudici di merito sul presupposto, espresso nella motivazione, che "il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell'attrice, sì da impedire normali rapporti sessuali, è altresì lesivo del diritto del marito a intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce a un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell'articolo 2059 Cc: ne consegue la risarcibilità del danno in parola ex articolo 1223 Cc, pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell'illecito, secondo il criterio della cosiddetta "regolarità causale".
In altre parole, dal fatto illecito scaturisce una responsabilità che deve coprire anche i danni non immediatamente diretti ed addirittura afferenti un terzo, se sussiste uno specifico collegamento causale.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 12 giugno 2011

Separazione: il provvedimento vale come titolo esecutivo anche per le spese mediche e scolastiche sopraggiunte.

Si deve ritenere titolo esecutivo il provvedimento emesso, ai sensi dell’art. 155 comma 2 c.c., dal giudice della separazione in merito alle modalità imposte al genitore non affidatario della prole circa le spese mediche e scolastiche della stessa. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione, con sentenza n. 11316 del 23 maggio 2011 rigettando il ricorso di un genitore non affidatario che, in sede di opposizione, aveva eccepito la carenza del titolo esecutivo ritenendo che quest’ultimo potesse ravvisarsi esclusivamente nel provvedimento di determinazione delle modalità di contribuzione alle spese per i figli affidati ad uno solo dei genitori.
A nulla rileva, secondo la gli Ermellini, che la separazione sia giudiziale o consensuale, né se il provvedimento in argomento sia provvisorio, definitivo e presidenziale: in ogni caso, di fronte alla mancata ottemperanza del genitore obbligato, non è necessario alcun ulteriore intervento del Giudice per avviare la procedura esecutiva, sempre che il genitore “creditore” possa documentare i sopraggiunti esborsi e la loro entità. Pur rimanendo, come la Corte ha tenuto a precisare, "impregiudicato il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore".
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

domenica 13 marzo 2011

La suocera è invadente? può giustificare la separazione dei coniugi.

La Corte di Cassazione (sentenza n.4540/2010) ha accolto il ricorso di una donna a cui era stata addebitata la colpa della separazione per aver abbandonato il tetto coniugale. Con ciò ribaltando le decisioni dei giudici di merito che invece le avevano addebitato la separazione.
Nei fatti lei aveva lamentato le continue ingerenze della suocera, i continui litigi proprio con questa e da ciò, la donna aveva sostenuto l'intollerabilita' della convivenza e il suo conseguente allontanamento. Ha osservato la Corte che "giusta causa di separazione" e' ravvisabile anche "nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi".
(Avv. Angelo Remedia)

martedì 4 gennaio 2011

I genitori devono mantenere i figli maggiorenni finchè trovano lavoro "adeguato", non solo per loro.

Occupandosi di figli adottivi, la Corte di Cassazione, Sez. I civile con sentenza del 11 novembre 2010, n. 22909, Pres. Luccioli, Rel. Salvago ha fissato il principio che i figli vanno mantenuti anche se sono diventati maggiorenni e finchè non abbiano trovato "un mestiere rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia".
Per questo i genitori (naturali o adottivi) dovranno mantenere i figli non solo fino a quando non troveranno un lavoro "confacente alla loro preparazione e inclinazione" ma questo dovrà anche essere consono alla "condizione sociale della famiglia".
Nello specifico la Corte si è occupata del ricorso di un comune della provincia di Napoli, che ha chiesto e ottenuto il rimborso di 48 mila euro spesi per il collocamento in una casa famiglia di tre figli adottati da una coppia. I figli erano stati allontanati dalla famiglia adottiva perchè trovati in stato di abbandono.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 11 luglio 2010

Il mantenimento va ridotto se il coniuge obbligato paga da solo la rata di mutuo.

È legittima la decurtazione dell'assegno di mantenimento se il coniuge cui spetta l'obbligo dell'assegno paga per intero la rata del mutuo della casa coniugale, acquistata in regime di comunione dei beni, in cui vive esclusivamente la moglie assegnataria.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15333 del 25 Giugno 2010, ha respinto il ricorso di una moglie che si era vista ridurre dai giudici d’appello il mantenimento perché l’ex pagava da solo la rata del muto della casa coniugale a lei assegnata. I due si erano lasciati per incompatibilità caratteriale. In particolare l’uomo aveva iniziato a distaccarsi fino a lasciare la moglie sola, anche di notte. Per questo il Tribunale gli aveva addebitato la separazione, ponendo a suo carico un assegno di 400 euro al mese. In appello il mantenimento era stato ridotto a 200 dato che, aveva motivato la Corte territoriale, l’uomo pagava da solo la rata del mutuo. Contro questa decisione l’ex ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo.
“La decurtazione dell’assegno di mantenimento – si legge in sentenza – dovuto dal marito separato alla ricorrente dell’importo di 200 euro mensili è stato giustificato dalla circostanza del pagamento da parte del predetto dell’intera rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in comunione e adibita ad abitazione della moglie”.
(Avv. Angelo Remedia)

Comodato senza termine. In caso di separazione la casa va restituita ai suoceri che l’avevano prestata al figlio.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15986 del 7 luglio 2010, cambiando rotta rispetto a una giurisprudenza che sembrava ormai consolidata ha sancito la possibilità per i genitori di vedersi restituire la casa dove, dopo la separazione, vivono la ex nuora e i nipoti.
I fatti sono accaduti a Lecce dove una coppia aveva dato in comodato una casa di proprietà al figlio sposato. Nel frattempo erano nati dei nipoti ma poi i due si erano separati. In un primo momento il Tribunale pugliese aveva dato loro ragione, ordinando alla donna la restituzione dell'immobile. Poi la Corte d'Appello aveva cambiato le carte in tavola assegnando l'immobile alla nuora affidataria dei bambini. Contro questa decisione la coppia di anziani ha fatto ricorso in Cassazione che ha dato loro ragione.
Il punto di forza per la terza sezione civile è stata la nozione di "comodato precario" ed ha sancito che qualora un immobile sia stato dato in comodato privo di termine, "la fattispecie integra il comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 9 maggio 2010

Stare in famiglia? meglio il carcere. Ma chi evade dagli arresti domiciliari per fuggire dalla famiglia, non commette reato!

Nocera. Un uomo esasperato dai rapporti con la propria famiglia, ha deciso di "evadere" dai domiciliari per farsi riportare in cella e scontare la reclusione in carcere.
Ma la Suprema Corte, ha fatto il resto! La sesta sezione penale con la sentenza n. 16673/2010 ha stabilito che in una simile situazione non sussistono i presupposti del reato di evasione e spiega che chi si trova agli arresti domiciliari ed "esce dal luogo degli arresti, intenzionalmente, alla presenza dei Carabinieri, al fine di porre consapevolmente in essere una trasgressione idonea a ricondurlo in carcere, data l’impossibile convivenza con i familiari, non commette il reato di evasione". Difetta in un caso del genere il dolo tipico del reato previsto e punito dall'articolo 385 del codice penale. La fattispecie del dolo, spiega la Corte, "consiste nella consapevolezza e volontà di usufruire di una libertà di movimento vietata dal precetto penale". Durante il processo l'imputato ha dichiarato di non essersi sottratto ai controllo della Polizia giudiziaria, che era presente all'atto della "evasione". Egli ha semplicemente realizzato una condizione fattuale nei termini che gli erano stati indicati come idonei a determinarne il rientro in carcere.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 3 maggio 2010

Cassazione: assegno di mantenimento e casa familiare possono essere interdipendenti.

Proprio così. La Corte di Cassazione ha stabilito che se il figlio si allontana dalla casa coniugale, il coniuge perde l'assegnazione del diritto di abitazione esclusivo della casa ma ha diritto ad un aumento dell'assegno di mantenimento.
Questo perché il presupposto imprescindibile per l'assegnazione della casa coniugale "al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti".
Nel caso specifico, però, il provvedimento di assegnazione della casa era stato espressamente preso anche a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico sicchè, "il venir meno del presupposto" della presenza dei figli, da un lato non preclude la modifica del provvedimento e cioè la revoca dell'assegnazione della casa familiare, ma dall’altro rende legittima la rideterminazione dell'assegno divorzile.
Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che la variazione dei provvedimenti presi all’atto del divorzio (o della separazione) costituisce "un principio generale che trascende la specifica previsione [...] normativa e deve ritenersi consentita pertanto anche in tema di assegnazione della casa coniugale, la cui eclusione peraltro sarebbe priva di alcuna valida giustificazione giuridica qualora vengano meno le ragioni che l'hanno determinata”.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 26 aprile 2010

Il figlio che picchia i genitori per avere i soldi rischia una condanna per estorsione.

A tanto è arrivata la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 19 aprile 2010, n. 14914. Già in secondo grado il figlio violento era stato condannato a 2 anni e a 4 mesi di reclusione, per le continue violenze perpetrate ai danni dei genitori. Questi avevano confermato le violenze subite, mentre il figlio aveva sostenuto la legittimità delle sue pretese, perché, in mancanza di un lavoro e quindi di una fonte di sostentamento, i suoi genitori avrebbero dovuto mantenerlo “per lo stretto legame di parentela” esistente.
La Corte ha stabilito che “pur essendo pacifico il principio che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa “ispo facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato dello stesso (…) va nella specie rilevato come non risulti affatto la prova che le somme, chieste con le modalità violente che risultano accertata, fossero destinate al mantenimento dell’imputato. Ne consegue che, in difetto di tale essenziale connotazione causale dell’agire del ricorrente, si è nella specie verificata l’azione esecutiva e la soggettività del delitto di estorsione e non la minore fattispecie criminosa disciplinata dall’art.39 393 c.p.”.(il quale ultimo disciplina il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone).
(Avv. Angelo Remedia)

martedì 6 aprile 2010

Il figlio adolescente che aggredisce i genitori può essere condannato per maltrattamenti.

Rischia una condanna per maltrattamenti l'adolescente intemperante che aggredisce verbalmente e fisicamente i genitori. Questo anche se il ragazzo è cresciuto in un clima di ostilità familiare o abbia una giovanissima età.
Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12798 del 30.03.2010, respingendo il ricorso di un ragazzo accusato di ripetuti maltrattamenti ai danni del padre, della madre, e della sorella.
La difesa del figlio era incentrata sul clima familiare di “notevole conflittualità” esistente all’epoca dei fatti, minimizzando gli episodi ossia riconducendoli in “accesi ed animati litigi” e nel carattere reticente delle deposizioni rese in sede testimoniale dai suoi congiunti.
I giudici sono stati fermi nel respingere tali argomentazioni, attribuendo la reticenza delle vittime al loro comprensibile tentativo di ridimensionare la vicenda, dopo che il giovane aveva lasciato la casa paterna. Quanto invece alla giovanissima età dell’imputato all'epoca dei fatti, la Corte ha affermato che egli, "nonostante la giovane età (che, comunque non era tale da impedirgli di compiere liberamente le sue scelte di vita) era consapevole della sofferenza arrecata ai propri congiunti sia con atti di violenza fisica sia con frequenti aggressioni verbali".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 21 marzo 2010

Al coniuge separato spetta l'assegno sociale se l’obbligato non paga il mantenimento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6570 del 18 marzo 2010, ha respinto il ricorso dell'Inps confermando le due decisioni di merito concordanti. Nei fatti, dopo la separazione lui non aveva mai corrisposto alla moglie l'assegno determinato dal giudice. Lei, quindi, aveva fatto domanda per l'assegno sociale. L'Inps l'aveva respinta sostenendo che qualunque altro tipo di reddito è incompatibile con la prestazione previdenziale. Reddito del quale è sufficiente essere titolare seppur non concretamente percepito. La sezione lavoro del Tribunale, cui si è rivolta la donna, ha invece ritenuto sussistente il buon diritto della donna alla prestazione richiesta. La Corte d'Appello di Firenze ha poi confermato la decisione dei primi giudici.
I giudici della Cassazione sezione lavoro hanno sottolineato che avere in teoria diritto al mantenimento, in realtà mai percepito (e con buona probabilità date le condizioni economiche di lui, senza nessuna speranza di riceverlo) non esclude la possibilità di ottenere l'assegno sociale.
"È lo stesso legislatore, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta percezione del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito".
Tanto più in questo caso dove la Corte di Firenze ha verificato che "l'assegno di mantenimento - o c.d. di divorzio - non è stato mai corrisposto alla signora per ragioni di accertata incapienza del coniuge divorziato".
Conferma dunque la sentenza di merito che, "dopo aver accertato la mancata percezione di un reddito incompatibile e la infruttuosa concreta attivazione dell'assistito per la riscossione di tale reddito, ha riconosciuto la spettanza del reclamato beneficio [assegno sociale] non considerando rilevante, ai fini di cui trattasi, la mera titolarità di tale reddito incompatibile, ritenendo necessario, ai fini della esclusione del beneficio; anche l'effettiva sua percezione".
Un commento personale: quando potremo vedere un po’ di “ragionevole buonsenso” nella Pubblica Amministrazione? Da quel giorno si eviteranno tante cause…
(Avv. Angelo Remedia)

sabato 6 febbraio 2010

Il doppio requisito di pubblicità del fondo patrimoniale.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 13 ottobre 2009, n. 21658, ha fissato quali siano i criteri indispensabili affinché lo strumento del fondo patrimoniale possa effettivamente preservare la sicurezza economica della famiglia dalle eventuali aggressioni di creditori e dunque essere opponibile ai terzi.
Così il Supremo Collegio precisa che se il fondo patrimoniale è costituito anche da beni immobili, occorre una doppia pubblicità: la trascrizione nei registri immobiliari e l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Infatti, soltanto con la doppia pubblicità si realizza a pieno la conoscenza dei terzi ed i coniugi eviteranno eventuali aggressioni dei creditori ai beni di famiglia.
La Suprema Corte puntualizza questo principio, conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la costituzione del fondo patrimoniale, poiché rientra, tra le convenzioni matrimoniali regolate dall'art. 162 del Codice civile, per essere opponibile ai terzi necessita l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre il vincolo di destinazione sugli immobili è soggetto alla trascrizione prevista dall'art. 2647 c.c..
Per completezza ricordiamo che se l’atto non è opponibile ai terzi, esso ha mera efficacia interna e dunque per l’eventuale aggressione creditoria non è neppure necessaria una preventiva azione revocatoria del fondo patrimoniale.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 31 gennaio 2010

I beni del fondo patrimoniale non sono aggredibili dal fallimento.

Alcuni o tutti i beni di proprietà dei coniugi possono costituire il cd. “fondo patrimoniale”, ossia quell'insieme di beni costituiti per far fronte ai bisogni stretti della famiglia. Si tratta di un vincolo “di destinazione” del bene e, se per costituirlo è sufficiente la volontà dei coniugi, per rimuoverlo occorre l’autorizzazione del giudice tutelare qualora nella famiglia vi fossero figli minori.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 1112/2010, ha specificato che detti beni non possono essere acquisiti dal fallimento dell’imprenditore (uno dei coniugi) neppure per la sua quota di pertinenza. La sentenza, prendendo in considerazione il D. Lgs n. 5 del 2006 che ha modificato l'art. 155 della legge fallimentare, si deve escludere il concetto di “confusione del patrimonio” tra i beni destinati a soddisfare esigenze specifiche (quelli costituiti nel fondo patrimoniale) con gli altri beni di proprietà dell'imprenditore fallito.
Approfondimenti sul fondo patrimoniale.
(Avv. Angelo Remedia)

venerdì 11 dicembre 2009

Paga il mantenimento anche chi è decaduto dalla potestà genitoriale.

Permane l’obbligo di pagare l'assegno di mantenimento per i figli anche per chi è decaduto dalla potestà genitoriale. Il principio viene sancito dalla sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato una condanna di Corte d’Appello, per la violazione degli obblighi di assistenza comminata ad un uomo il quale, dopo aver perso la patria potestà sui figli, aveva deciso di tagliare il mantenimento alla ex moglie e alle due figlie. Secondo la Corte la perdita della potestà non costituisce motivo per sottrarsi dagli obblighi del mantenimento. "La pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale - scrive la Corte (sentenza 43288/2009) - lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati, sicchè il provvedimento non incide sulla responsabilità penale, e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all'art. 570 c.p. e non ne fa venire meno la permanenza". Il padre, peraltro, era stato dichiarato decaduto dalla potestà proprio perchè in precedenza aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza a moglie e figlie. La Corte di Cassazione ha ora sottolineato come "la decadenza dalla potestà dei figli" vuole punire il genitore inadempiente privandolo dei poteri di rappresentanza e di amministrazione dei beni del figlio nonchè dell'usufrutto legale sui beni stessi, poteri tutti finalizzati alla sua educazione e istruzione. Il fatto che un genitore non faccia più il papà "lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto" che deve continuare a mantenere i figli.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 1 novembre 2009

Al padre i permessi di congedo dal lavoro anche se la moglie è casalinga.

L’INPS, con la circolare 112/2009 recepisce un orientamento della giurisprudenza amministrativa (sent. C.d.Stato n.4293/2008) per il quale il padre ha diritto al congedo di lavoro anche se la mamma è una casalinga. Tale diritto nasce allorquando la casalinga si trovi "nell’oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività".
Con questa circolare l’Istituto di Previdenza cambia il proprio orientamento già espresso nelle precedenti circolari laddove interpretava l'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 - ove si prevede che il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente” - nel senso che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi esclusivamente la madre “lavoratrice autonoma" e non anche la "casalinga" (se non per gli estremi casi di morte o grave infermità della stessa).
Oggi si può ritenere ammissibile "la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato” perché impossibilitata o impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili)".