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domenica 2 ottobre 2011

L’aumento dell’iva di un punto percentuale.

E’ ufficiale: in Italia l’iva è aumentata di un punto percentuale (dal 20 al 21%) sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizio pagate dopo il 17 settembre 2011. Il tutto grazie al D.L. 138 del 2011 (la cd. manovra di ferragosto) la cui conversione in legge è stata pubblicata in G.U. il 16 settembre e diviene efficace dal giorno dopo.
Con un apposito comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate (immaginando – forse – che tanti seppur non in lidi lontani, non erano comunque al lavoro) ha precisato che nel caso il contribuente che emette la fattura con la vecchia aliquota, può (tranquillamente) emetterne una seconda con la sola variazione in aumento prevista dall’art. 26 comma 1 DPR 633/72, e se fatto (e versato) prima della dichiarazione periodica dell’iva (mensile o trimestrale), questo non comporta sanzioni.
Amen.
Ps. qualcuno con la scusa dell’iva ha aumentato il caffè al bar da 0,90 ad 1,00 Euro (oltre il 10%); e la benzina non è da meno. Italia.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 13 marzo 2011

L'amministrazione che non agisce in autotutela per l'annullamento di un suo atto illegittimo, è tenuta al risarcimento dei danni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5120 del 3 marzo 2011, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un cittadino cui l'amministrazione finanziaria aveva recapitato un atto illegittimo, ma che non si era attivata per annullarlo in autotutela.
Il Giudice di Pace cui il contribuente si era rivolto aveva statuito una condanna di euro 894,90 per spese di commercialista, e spese accessorie e consequenziali per rapportarsi con gli uffici della pubblica amministrazione.
L’ufficio è ricorso in Cassazione sostenendo la piena discrezionalità dell’ente nell’emettere o meno il provvedimento in autotutela e dunque che il contribuente non avesse un diritto soggettivo leso dal suo mancato esercizio.
La Cassazione (ed in questo giudizio il contribuente non si è costituito) ha rigettato il ricorso in quanto "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c. c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norme e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buon amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c. c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 c.c.".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 11 luglio 2010

Per il fisco i criteri presuntivi prevalgono su quelli di cassa. (!)

La Cassazione ci sbalordisce ancora: con la sentenza n. 16235 del 9 luglio 2010 la Corte interviene sui redditi dei professionisti. Gli studi di settore e i coefficienti presuntivi prevalgono sui criteri di cassa. Il professionista, infatti, non può provare il suo reddito, a dispetto dell’accertamento presuntivo notificato dal fisco, sulla base di quanto ha effettivamente incassato nell’anno di imposta contestato. Insomma il fatto che il compenso possa essere pagato nell’anno successivo non è rilevante ai fini fiscali.
Mah.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 14 giugno 2010

Lo Stato non riconosce l’attività di prostituzione, ma il fisco vuole le tasse!

L'attività di prostituzione non viene riconosciuta dallo Stato come attività lecita e produttiva di redditi leciti e dunque tassabili, ma lo stesso tramite l'Agenzia delle Entrate impone che i proventi siano assoggettati al fisco tra i “redditi diversi”. Questo è quanto risultato dalla sentenza 109/10/10 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata lo scorso 3 maggio: dove la prova della attività illecita è stata riconosciuta in capo alla “contribuente” e, siccome non è riuscita a dimostrarlo sono assoggettati alla imposizione fiscale.
Nei fatti la ricorrente subì un accertamento fiscale ancorato agli incrementi patrimoniali che la donna aveva ascritto all'attività più antica del mondo. Già la Commissione provinciale di Viterbo le aveva rigettato l’impugnativa. Ora anche quella Regionale: "la ricorrente ritiene di svolgere l'attività di prostituta ma non fornisce la prova", ancora "la contribuente ha allegato solo due verbali di denuncia resa ai Carabinieri di Lodi, da cui si rileva che l'attività è stata svolta solo in quei due giorni". Orbene siccome la donna non è riuscita a dimostrare la illiceità dei redditi (dichiarati) con i quali aveva formato il suo patrimonio, lo Stato vuole le tasse perché ritiene debbano rientrare nella categoria dei redditi "diversi" (e leciti).
Una nota personale: non sarebbe opportuno che il Parlamento faccia un passo (qualunque) e decida definitivamente qualcosa sul problema della prostituzione?
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 18 aprile 2010

Contestazione sulla base degli studi di settore? E' essenziale il contraddittorio.

E' proprio l'Agenzia delle Entrate che in una recente circolare indica come essenziale il dialogo con il contribuente e dunque anche il contraddittorio.
Solo con questo, infatti il contribuente può rappresentare la sua reale posizione e dunque spiegare le motivazioni di un eventuale discostamento dal relativo studio di settore. Quest'ultimo, infatti rappresenta delle presunzioni statistiche del Ministero, non certo la prova della concreta attività del contribuente.
Ci sembra che la strada dell'Agenzia vada verso una civiltà giuridica che vede le parti in posizione paritetica e contribuisce dunque alla deflazione dell'eventuale contenzioso tributario, sicchè condividiamo in pieno gli intendimenti mostrati.
(Avv. Angelo Remedia)

sabato 6 febbraio 2010

Cassazione Civile: risarcimento del danno patito per mancata autotutela della Pubblica Amministrazione.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di illegittima pretesa tributaria: alla domanda "se, in linea di principio la P.A. possa essere responsabile ai sensi dell'articolo 2043 Codice Civile per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell’esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento arrecasse danno al privato, o se ciò costituisse violazione ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico" la Cassazione ha risposto positivamente.
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza 19 gennaio 2010, n.2010 ha dichiarato che: ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere un privato cittadino ad affrontare spese legali e d'altro per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. è innegabile e permanente. Si tratta dunque dell'accertamento che il danno conseguente all'atto illegittimo, ha prodotto tutti i suoi effetti, poiché la P.A. non è intervenuta tempestivamente ad evitarli, con i mezzi che la legge le attribuisce.
(Dr. Luigi Napolitano)

domenica 1 novembre 2009

Per il fisco nessuna deroga al principio dell’onere della prova.

I compensi fuori busta vanno rigorosamente documentati e non è sufficiente l’accertamento induttivo fatto al lavoratore sulla base delle dichiarazioni degli addetti all’amministrazione dell’azienda presso cui lavora. Il tutto nell’ambito di una indagine nella quale gli amministratori dichiaravano che gli ammanchi erano rappresentati dai compensi fuori busta dei dipendenti. Con la sentenza 22769 del 28 ottobre 2009 la Cassazione ha ribadito il principio per il quale i poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 d.lgs. 546/1992 “…sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell’onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all’impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell’altra parte.” ti serve? chiedici la sentenza via mail

domenica 18 ottobre 2009

Cassazione: spetta al Fisco provare la falsità delle fatture.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21317/2009 della Quinta Sezione Civile ha fissato il seguente principio qualora il Fisco suppone che "l'operazione commerciale, documentata dalla fattura" in realtà non è mai stata posta in essere, deve darne rigorosa prova diversamente deve darne prova. La Corte ha sostenuto che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella ipotesi di costi documentati da fatture che l’amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l’esistenza di un maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale, documentate dalla fattura , in realtà non è stata mai posta in essere”.
Una personale osservazione: il principio è quello fissato come regola generale dal nostro codice civile all’art. 2697. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Perché per il Fisco il Codice Civile non dovrebbe valere? …