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domenica 19 febbraio 2012

Nuovo tasso di interesse legale dal 1.1.2012

A partire dall'1 gennaio 2012 la misura del saggio degli interessi legali è salita di nuovo al 2,5% per cento in forza del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011 recante "Misura del saggio di interesse legale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre scorso, in riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze la facoltà di modificare la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Ricordiamo che il saggio degli interessi legali, a partire dal 1942, in forza dei precedenti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze è cambiato diverse volte e, per i vari anni, è quello riportato nella tabella già pubblicata nel ns. blog. (Avv. Angelo Remedia)

lunedì 12 dicembre 2011

Il promotore finanziario trafuga i soldi del cliente. La banca è obbligata a restituirli.

La Terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24004 del 16 novembre 2011, ha stabilito che nel caso in cui il promotore finanziario “scappa con la cassa” (i soldi consegnati dal cliente), la banca ne risponde in solido e per intero. A nulla è valso il tentativo della banca di sottrarsi o mitigare la richiesta di risarcimento sul presupposto che il versamento del danaro era stato eseguito con modalità vietate dalla Consob. E neppure che questo era specificato nei moduli del promotore.
Nei fatti, il cliente affermava di aver sottoscritto alcuni moduli relativi a vari fondi di investimento e di aver versato ad un promotore finanziario di un dato gruppo bancario, circa 300 milioni di lire. In seguito l’amara sorpresa: prova ad informarsi in banca e scopre che il denaro non le era mai stato versato e dunque riteneva di non dovergli nulla.
La Corte di Cassazione, a conferma della pronuncia di merito, condannava la Banca al pagamento della somma di euro 167.848,50, oltre rivalutazione ed interessi fissando il seguente principio di diritto: "la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, rispettivamente commi primo e secondo, Cc". Nello specifico, la banca ha costruito la sua difesa anche sui moduli che avrebbe sottoscritto il cliente e sui suoi doveri di diligenza. Il Supremo Collegio ha ribadito che, le regole che i promotori devono osservare nel ricevere somme di danaro dai loro clienti, sono finalizzate a porre obblighi di comportamento in capo al promotore stesso, per tutelare espressamente il cliente - risparmiatore. La previsione inserita dalla banca nei moduli sottoposti al cliente e da questi firmati, non può assolutamente cambiare l’essenza di queste regole. trasformandole da obbligo di comportamento del promotore in un obbligo di diligenza gravante sul risparmiatore, il cui mancato rispetto si tradurrebbe in un addebito di colpa (esclusiva o concorrente) a suo carico; il tutto, conclude la sentenza, a meno che l'intermediario prova che vi sia stata, se non collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore, delle proprie regole di condotta.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 20 novembre 2011

Separazione: Fido segue l’affido …congiunto?

A chi viene affidato l'amico a 4 zampe in caso di separazione o divorzio?
In materia, la prima sentenza rivoluzionaria cui riferirsi è quella emessa dal Tribunale di Cremona l’11.6.2008, secondo cui: ”valgono le regole per l’affido congiunto”, come sei i due cani in questione fossero i “figli” della coppia.
In realtà, se per un figlio questo è, quando funziona, il regime più idoneo per crescere, stante la separazione dei genitori, per i cani non vale lo stesso principio.
Anche per lui, come per i figli, occorre gestire il “trauma da separazione” a causa dei cambiamenti di vita che la separazione stessa impone. In particolare dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è stato aggiunto il “Titolo XIV-bis degli animali” in cui l’art. 455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) recita: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.Questa norma recepisce, ad oggi solo nelle intenzioni, quanto già disposto dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore in ambito europeo gia dal 1°gennaio 2009 a seguito della ratifica degli Stati membri, ed introduce il concetto dell’animale come “essere senziente”, un essere capace di provare sensazione e, in quanto tale, meritevole di diritti e conseguente tutela.
(Dr.ssa Chiara Carocci)

venerdì 4 novembre 2011

Revocatoria del fondo patrimoniale: nullità per mancata integrità del contraddittorio dei coniugi

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 21494 del 18/10/2011, ha stabilito che nella revocatoria del fondo patrimoniale, ricompreso tra le convenzioni matrimoniali all’art. 167 c.c. e costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia con un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “la natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la necessità quindi che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali è stata costituita comportano che nel successivo giudizio promosso con l'azione revocatoria siano legittimati passivi entrambi i coniugi anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse anche dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio.” Invero, la proprietà dei beni costituenti il fondo, spetta ad entrambi i coniugi, a norma dell’art. 168 c.c., a meno che non sia disposto il contrario nell’atto di costituzione.

(Avv. Maria Grazia Coppola)

sabato 22 ottobre 2011

La delibera condominiale è annullabile se l’amministratore non mette a disposizione i documenti contabili.

La sentenza della Seconda Sezione Civile della Corte dei Cassazione n. 19210/2011, ha ribadito che non è necessario che il condomino specifichi all'amministratore le ragioni per cui chiede di prendere visione o di estrarre copia di documenti contabili del Condominio. Tale richiesta, secondo gli Ermellini di Piazza Cavour, può essere fatta in qualsiasi momento e non soltanto in sede di rendiconto annuale e/o di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, purchè, non sia di ostacolo all'attività amministrativa e non si risolva in un peso economico per il Condominio. Il rifiuto in tal senso dell’amministratore, ove non ne sia dimostrata l'impossibilità, dà luogo a responsabilità e all'annullamento della delibera eventualmente presa dall'Assemblea Condominiale. Ad ogni buon conto, la facoltà del condomino di ottenere copia della documentazione contabile non è considerata come fine a se stessa essendo, invece, finalizzata ad un'attività di controllo non solo formale sull'attività dell'amministratore. Paralizzare questa possibilità di riscontro di ogni condomino, di conseguenza, influirebbe quindi negativamente sulla legittimità della delibera che di conseguenza potrà essere annullata.
(Avv. Maria Grazia Coppola)

Il sinistro non provoca l’aumento dell’assicurazione: ora si può!

Buone notizie per i guidatori: è possibile evitare che, in caso di incidente con colpa, si verifichi lo “scatto del malus” e che il premio assicurativo venga aumentato.
Come? Contattando la propria compagnia e riscattando quanto dalla stessa pagato in ragione del sinistro. Le modalità sono semplici, non serve che il proprietario del veicolo prenda questa decisione nelle fasi concitate che seguono il sinistro. Basta che, in prossimità della scadenza dell’assicurazione, la persona interessata chieda alla propria compagnia di conoscere l’importo complessivo dei danni pagati durante l’anno. A questo punto, confrontando le somme con quelle relative all’aumento previsto per l’aumento del premio ed il rinnovo, l’assicurato valuterà la convenienza di rimborsare alla compagnia le somme pagate per il risarcimento del danno. Ovviamente tenendo anche conto del fatto che il beneficio del riscatto è esteso anche agli anni successivi, ovvero agli anni che sarebbero necessari all’assicurato per ritornare alla precedente classe di merito.
La procedura del riscatto varia a seconda del tipo di risarcimento che è avvenuto: in caso di indennizzo diretto (ovvero danno risarcito direttamente dalla compagnia del danneggiato) la richiesta per conoscere le somme pagate va inoltrata alla Consap, qualora, invece, al risarcimento ha provveduto la propria Compagnia è alla stessa che la richiesta andrà rivolta.
Infine, importante ricordare, che la possibilità di richiedere ed effettuare il riscatto permane anche qualora, alla scadenza della polizza, l’assicurato intenda cambiare compagnia assicurativa: in tal modo alla nuova compagnia verrà presentato un attestato di rischio privo del sinistro “riscattato”.
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

martedì 18 ottobre 2011

Multe: qualcosa è cambiato. Attenzione!

Multa? Pochi possono dire: “non è affar mio”.
Con l’entrata in vigore del D.lgs 150/2011, dal 7 ottobre 2011, avremo ancora meno tempo per poter fare ricorso.
In sostanza, chi riceverà una multa e vorrà contestarla, dovrà pagare una tassa minima di € 37,00 e avrà solo 30 giorni (e non più 60) per fare ricorso al Giudice di Pace.
Se, invece, vorrà ricorrere al Prefetto avrà sempre i 60 giorni di tempo, e non dovrà pagare alcun contributo, ma, nel caso in cui il ricorso non venga accolto, verrà condannato al pagamento almeno del doppio della somma del verbale e non sarà più possibile appellarsi al Giudice di Pace, ma l’unica alternativa valida sarà la Corte di Cassazione.
Nel quadro finora prospettato si profilano anche nuove ipotesi in cui le infrazioni potranno essere annullate: ad esempio, nel caso in cui la pubblica amministrazione ometta di depositare copia degli atti di accertamento prima della data dell'udienza.
Assecondando i principi generali di non retroattività delle leggi, le nuove norme saranno applicate solo ai verbali delle infrazioni contestate dopo il 6 ottobre 2011.
Le multe precedenti o i procedimenti già avviati, anche se non ancora notificati, continueranno a seguire le vecchie disposizioni.
(Dr.ssa Chiara Carocci)

domenica 2 ottobre 2011

L’aumento dell’iva di un punto percentuale.

E’ ufficiale: in Italia l’iva è aumentata di un punto percentuale (dal 20 al 21%) sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizio pagate dopo il 17 settembre 2011. Il tutto grazie al D.L. 138 del 2011 (la cd. manovra di ferragosto) la cui conversione in legge è stata pubblicata in G.U. il 16 settembre e diviene efficace dal giorno dopo.
Con un apposito comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate (immaginando – forse – che tanti seppur non in lidi lontani, non erano comunque al lavoro) ha precisato che nel caso il contribuente che emette la fattura con la vecchia aliquota, può (tranquillamente) emetterne una seconda con la sola variazione in aumento prevista dall’art. 26 comma 1 DPR 633/72, e se fatto (e versato) prima della dichiarazione periodica dell’iva (mensile o trimestrale), questo non comporta sanzioni.
Amen.
Ps. qualcuno con la scusa dell’iva ha aumentato il caffè al bar da 0,90 ad 1,00 Euro (oltre il 10%); e la benzina non è da meno. Italia.
(Avv. Angelo Remedia)

La prestazione di lavoro temporanea deve essere sempre espressamente ed adeguatamente motivata. Diversamente il rapporto è a tempo indeterminato.

Gli Ermellini della sezione lavoro, con la sentenza n. 14715 del 5 luglio 2011 hanno rigettato il ricorso di una azienda condannata dalla Corte d’Appello a considerare instaurato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore. Nel caso specifico è stato ritenuto invalido il contratto del lavoratore con il fornitore “interposto” per genericità della causale del contratto, considerando invece valido e costituito quello [tra lavoratore e] con l’utilizzatore finale della prestazione lavorativa.
Nello specifico si legge: "Il contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore assume un peculiare rilievo rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), L. 24-6-1997 n. 196 e la mancanza/genericità dello stesso spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale che il legislatore fa discendere dall'indicazione, nel contratto di fornitura, delle ipotesi cui il contratto interinale può essere concluso".
(Avv. Angelo Remedia)

La casa delle vacanze non va assegnata al coniuge separato.

La Cassazione pone un altro limite tra i coniugi separati e divorziati. Con la sentenza del 04.07.2011 n. 14553 ha stabilito che al coniuge a cui sono stati affidati i figli, non spetta l’assegnazione [anche] della casa delle vacanze in quanto deve prendersi in considerazione solo l'abitazione "principale" ossia quella dove si svolgeva [e si svolge] la vita della famiglia.
Il caso riguardava il coniuge convivente con un figlio maggiorenne, sicchè la Corte ha specificato che “…al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita, ed inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica”.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 12 giugno 2011

Indennità di ferie e riposi: prescrizione decennale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10341 dell'11 maggio 2011, inverte la rotta sulla natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti. La sentenza in commento reputa che l’indennità “…ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro". Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto che la prescrizione di detto diritto “…soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquiennale ex art. 2947 c.c.".
Tanto seppur la Corte d'Appello aveva sposato altra giurisprudenza di segno opposto.
Forse sarebbe stato meglio un intervento “chiarificatore” delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Ciò che lascia ancor più perplessi è la decorrenza in costanza di rapporto… ma la Giurisprudenza non poteva spingersi oltre, sicchè sarebbe auspicabile un intervento legislativo.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 13 marzo 2011

Obbligazioni Lehman Brothers. La banca italiana risarcisca il cliente.

Risale all’8 settembre 2008 il fallimento del colosso finanziario americano Lehman Brothers. Oggi il Tribunale di Torino, ha condannato la banca Intesa-Sanpaolo al risarcimento dei danni nei confronti di un suo cliente di 474 mila euro più 10 mila per interessi e rivalutazioni varie. Nei fatti, la banca italiana aveva investito i risparmi del cliente in un portafoglio di titoli vari, tra cui c’erano obbligazioni proprio della Lehman Brothers; obbligazioni, che dopo il crac, non hanno avuto alcun valore. Il cliente ha lamentato un sostanziale difetto di informativa della banca nei suoi riguardi, sulla pericolosità e rischiosità dell’investimento. Il giudice, accogliendo tale tesi, ha stabilito che Intesa-Sanpaolo avrebbe dovuto farsi parte attiva ed avvisare il risparmiatore delle profonde difficoltà che il colosso americano stava attraversando e del correlativo rischio connesso all’acquisto dei titoli obbligazionari; di qui l’obbligo risarcitorio.
(Avv. Angelo Remedia)

Modalità operative contro le telefonate moleste.

Tempo fa parlammo del nuovo registro per opporsi alle telefonate. Oggi abbiamo le modalità operative:
E’ sufficiente cliccare sul sito http://www.registrodelleopposizioni.it/ e seguire le procedure che lì sono indicate. Per gli “amanti del telefono” è stato istituito il numero verde 800.265.265. E alla pagina Moduli per gli abbonati è possibile scaricare i moduli per iscrizione aggiornamento e revoca.
In questo caso vale il "silenzio-assenso": chi non si iscriverà nel registro e dunque in mancanza di comunicazione, sarà soggetto alle telefonate “moleste”!
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 24 gennaio 2011

Assegno bancario senza data. Conseguenze.

L’assegno bancario privo della data di emissione al momento della consegna al prenditore è nullo per violazione del n. 5 dell’art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.
E’ tuttavia, questa, una prassi piuttosto frequente nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie ove, solitamente, il portatore dell'assegno appone la data prima di procedere all’incasso. Ciò, da un lato per l’opportunità di non gravare la posizione dell’emittente (per l’inevitabile applicazione di interessi passivi da parte della banca trattaria) laddove il prenditore non proceda immediatamente all’incasso del titolo, dall’altro perché l’eventualità che la nullità del titolo di credito possa effettivamente rilevarsi è praticamente da escludersi. Infatti, laddove l’assegno bancario venga presentato all’incasso completo di tutti i suoi elementi, anche se visibilmente aggiunti in un secondo momento dall’emissione (diversità di inchiostro, diversità nella calligrafia utilizzata per il riempimento), l’Istituto di Credito non può rifiutarne il pagamento.
Tuttavia, volendo superare le innegabili difficoltà probatorie del caso, ad esempio attraverso una semplice fotocopia dell’assegno privo della data di emissione ma con la firma per ricevuta del prenditore, la norma può avere delle conseguenze importanti sul piano pratico, basti pensare che l’assegno nullo non è titolo esecutivo, non può dar luogo al protesto né a sanzioni amministrative (art. 1 l. n. 386 del 1990 come sostituito dall’art. 28 d.leg. n. 507 del 1999) né alla penale del 10 % ex art.3 L.386/1990 ed ancora, ogni eventuale segnalazione alle Centrali Rischi Interbancarie sarebbe illegittima.
Concludendo, rilasciare assegni privi della data di emissione costituisce una prassi consolidata perché sufficientemente garantistica per entrambe le parti del positivo esito dell’operazione, laddove, però, tra le parti sorga la necessità di “documentare” la data di siffatto pagamento, quando cioè il titolo passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ossia quando l’emittente perde il possesso del titolo che esce così dalla sua disponibilità giuridica (da ultimo Cass. 30 luglio 2009, n. 17749; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2160)., appare allora fortemente opportuno (soprattutto per il creditore) che il titolo di credito sia completo in ogni suo punto, diversamente (ed a parte le suddette conseguenze giuridiche) varrebbe solo come promessa di pagamento ex art.1988 c.c..
(Avv. Gianluca Brogi)

Schema di termini per il procedimento delle multe stradali.

Uno schema o riepilogo in questa materia, ai più non farà male! ... :-)
La notifica della multa va fatta in:
- 90 giorni dall’accertamento del proprietario del veicolo;
- 360 giorni se risiede all’estero;
- 100 giorni al proprietario o responsabile se c’è contestazione immediata al conducente o trasgressore non proprietario del mezzo;
Il destinatario della notifica:
a. deve comunicare all’Autorità i dati del conducente per la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente entro
- 60 giorni dalla notifica della violazione;
b. può effettuare il pagamento in misura ridotta (minimo pena pecuniaria per l'infrazione contestata) entro
- 60 giorni a decorrere dalla contestazione immediata della multa
c. può proporre impugnazione: al Prefetto oppure al Giudice di Pace, alternativamente entro
- 60 giorni, a mezzo deposito o spedizione del ricorso;
Il Prefetto ha 210 giorni per pronunciarsi sul ricorso: all’interno di questi, il Prefetto ha:
- 30 giorni per l’invio della richiesta all'Organo accertatore
- 60 per la fase istruttoria
-120 per emanare il provvedimento
Se il ricorso al Prefetto è stato fatto spedendo o depositando il plico presso l’Organo Accertatore (vigili, polizia, …) l’intero procedimento dovrà concludersi in 180 giorni.
Successivamente, per comunicare l'esito del ricorso il Prefetto ha
- 90 giorni se residente in Italia
- 360 giorni se il ricorrente risiede all'estero (inconcepibile nell'era moderna);
Il trasgressore, destinatario del provvedimento Prefettizio può
a. pagare nei successivi
- 30 giorni
b. ricorrere al Giudice di Pace (e non è possibile fare l’inverso ossia prima il ricorso al GdP e poi al Prefetto) entro
- 30 giorni dalla notifica della reiezione del ricorso al Prefetto.
La successiva cartella esattoriale per la riscossione del dovuto deve essere notificata entro
- 5 anni dalla notifica della contravvenzione;
Il trasgressore, destinatario della cartella esattoriale può
a. pagare nei successivi
- 30 giorni
b. ricorrere al Giudice di Pace entro
- 30 giorni dalla notifica della cartella per vizi della stessa.

…E mi sembra tutto!.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 16 gennaio 2011

Libero accesso per i datori di lavori alle dichiarazioni dei dipendenti rese in sede ispettiva.

Con la sentenza n. 9102 del 13 dicembre 2010, il Consiglio di Stato si è espresso in maniera negativa per i casi di diniego di accesso agli atti opposto dall'Amministrazione sulla base di norme che precludono ai datori di lavoro la consultazione della documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai propri dipendenti. Un passo così dispone: "…le finalità che sostengono disposizioni preclusive - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita 'comunque' dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990."
Nel caso di specie l’INPS era tenuta al rilascio della la documentazione richiesta dalla società perché in linea con il diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 della L. n. 241/1990. Esso infatti può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 L. n. 241/1990; art. 8 D.P.R. n. 352/1992 e art. 4 D.Lgs. n. 39/1997) e nel caso in esame non ricorreva alcuna di quelle ipotesi previste: segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori.
(Avv. Angelo Remedia)

Nuovo tasso di interesse legale

A partire dal 1 gennaio 2011 gli interessi legali sono saliti all'1,5% con un aumento quindi di mezzo punto. Il nuovo tasso è determinato dal decreto del 7 dicembre scorso del Ministero dell'Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2010. Il decreto dispone testualmente "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011". Per completezza i tassi di interesse legale sono stati questi negli anni

(Avv. Angelo Remedia)

Licenziamento legittimo del dipendente che timbra per un collega.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24796 del 7 dicembre 2010 ha ribadito la necessità della permanenza del vincolo fiduciario tra dipendente e datore di lavoro. Sicchè ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che timbra il cartellino altrui con il deliberato e volontario tentativo di ingannare il datore di lavoro, anche se poi il collega avesse timbrato di lì a poco.
La Suprema Corte ha così confermato la decisione dei giudici di merito che, come si legge nella sentenza, hanno "ricostruito la condotta del lavoratore in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) ponendo in rilievo la gravità dei fatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 14 novembre 2010

Un registro per opporsi alle fastidiose chiamate pubblicitarie.

Ebbene si, se avete ricevuto una di queste chiamate e avete maledetto l’operatore che ha fatto il vostro numero allora per voi c’è una buona notizia. Il DPR del 7 settembre 2010 n. 178, (pubblicato nella G.U del 2 novembre 2010 ed in vigore dal successivo 17), ha dato attuazione all’art. 20-bis del Decreto n. 135/2009 per la istituzione del Registro pubblico delle opposizioni. Questo accoglierà i nominativi degli abbonati telefonici che non desiderano essere contattati telefonicamente a fini commerciali o promozionali. L’iscrizione del proprio numero non avrà costi e questo impedirà gli operatori commerciali dal chiamarvi. Coloro che non si iscrivono, prestano tacitamente consenso ad essere contattati, salvo gli utenti che non compaiono in elenco cartaceo.
Attenzione, il regolamento prevede che entro 90 giorni dal 2 novembre 2010, data di pubblicazione in Gazzetta del D.P.R., il Ministero dello Sviluppo Economico o il soggetto terzo al quale eventualmente sarà affidato il contratto di gestione del Registro, dovranno provvedere alla predisposizione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati. Per questo al momento c’è da attendere.
Queste però sono le istruzioni per fare le comunicazioni di iscrizione al registro:

  1. mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico; in tale caso, l’abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
  2. mediante chiamata, comunicando gli stessi dati, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro. Il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l’abbonato di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
  3. mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento;
  4. mediante posta elettronica.

qui il seguito
(Avv. Angelo Remedia)

Il rapporto di lavoro part-time può trasformarsi in full-time.

La Corte di Cassazione, nel campo del diritto del lavoro, con la sentenza del 13.10.2010 n. 21160, ha ribadito un principio da tempo affermato: in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione; cioè non è importante la qualificazione giuridica del rapporto (o se vogliamo, come è intitolato il contratto di lavoro) quanto la concretezza delle mansioni svolte, la loro tipologia e la loro durata. E’ stato così che un rapporto di lavoro nato in forma di tempo parziale è stato trasformato in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante il contratto sottoscritto fosse solo part-time, sulla base dell’orario di lavoro di fatto svolto dal lavoratore, prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e talvolta addirittura superiore.
(Avv. Angelo Remedia)