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martedì 4 gennaio 2011

TAR: offerta di una impresa con costi del personale troppo bassi? legittima l’esclusione dalla gara d’appalto.

Latina, la sezione staccata del TAR Lazio ha ritenuto, con la sentenza n. 1863 del 5 novembre 2010, legittima l'esclusione dalla gara d'appalto per un'impresa la cui offerta è risultata troppo bassa relativamente al costo del personale.
Si trattava di una gara, indetta da un Comune, per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari e dell'archivio storico e l’esclusione fu fatta in quanto l'offerta economica si discostava per € 1.196, 10 dal costo complessivo del personale previsto dal CCNL. Tale differenza, secondo l'Amministrazione, “è una perdita economica per la società, per cui l'offerta economica della stessa risulta essere non adeguata”.
L’impresa ritiene ingiusta detta decisione e ricorre al tribunale amministrativo il quale ha reputato che "l'offerta economica della ricorrente non è in grado di superare la valutazione di incongruenza espressa dalla stazione appaltante, posto che tale offerta presenta uno scostamento con il costo complessivo dell’appalto" e che la relativa differenza di € 1.196, 10 grava sul costo del personale, essa non avrebbe consentito il rispetto di quanto disposto dal CCNL di riferimento.
Di poi anche i giustificativi addotti dalla società circa “l’errore materiale”, sono stati respinti.
(Avv. Angelo Remedia)

martedì 20 luglio 2010

L’assegno in bianco del prenditore (beneficiario) è valido.

La recente sentenza della Corte di Cassazione del 14 luglio 2010 n. 16556, ribadendo il precedente orientamento espresso nella sent. 18528/2007, ha stabilito che Anche senza il nome del prenditore l’assegno bancario è valido anzi è equiparabile all’assegno bancario al portatore o può essere girato a un terzo.
Questo infatti il principio enunciato: “Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l’indicazione del prenditore oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco ha il diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questa possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne richiede il pagamento”.
Di qui il principio per il quale l’assegno bancario che viene rilasciato senza l’indicazione del nome del prenditore vale come assegno bancario al portatore e può essere convertito in titolo all’ordine oppure riempito con il proprio nome e trasferito a un terzo.
(Avv. Angelo Remedia)

venerdì 4 giugno 2010

Il commercialista risponde del reato di bancarotta se ha suggerito e guidato attività fraudolente alla società.

Il 24 maggio 2010 con la sentenza n.19545, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, ha sanzionato un commercialista per una attività illecita, tipica dell’imprenditore.
Nella sentenza -la Corte ha stabilito che anche il commercialista, risponde di bancarotta fraudolenta se assume la “guida tecnica” delle operazioni illecite.
La Corte ha infatti precisato che il commercialista, peraltro appartenente al Collegio dei Sindaci, “ha ammesso il suo ruolo di guida tecnica in tutte le attività di trasferimenti spoliativi dei beni della società”. In più “i giudici di merito hanno anche messo in risalto che egli indirettamente partecipò alla distrazione degli strumenti di ufficio, acquistandoli attraverso la società: si tratta di un episodio di modesto rilievo contabile, ma di altissimo rilievo dimostrativo, ai fini del convincimento della totale abnegazione del ricorrente nella costruzione e nello sviluppo del piano finalizzato alla scomparsa giuridica dei beni di massimo valore, tanto da spingersi, dal ruolo di regia e di comando nella tecnica fraudolente, a quello di diretto occultatore di beni residui”.
Sulla difesa del professionista ha precisato la Corte che “l’ipotesi che queste condotte rivestano esclusivamente un carattere di illiceità deontologica, sanzionabile all’interno della disciplina della categoria professionale di appartenenza, in quanto contrastante con un elementare visione del vigente ordinamento giuridico, ugualmente è al di fuori delle argomentazioni meritevoli di esame”.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 24 maggio 2010

Sanzione di 180.000 Euro alla banca per pratica commerciale scorretta se non estingue l’ipoteca alla chiusura del mutuo.

In seguito all’estinzione del contratto di mutuo immobiliare, ai sensi del “decreto Bersani” la banca è obbligata ad inviare al cliente, automaticamente e senza alcuna sua richiesta, la attestazione di avvenuta estinzione del mutuo; nei successivi 30 giorni deve chiedere al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della relativa ipoteca sull’immobile.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, lo scorso 26 Agosto 2009 ha comminato una “super multa” di ben 180.000 Euro ad un Istituto Bancario per la pratica commerciale scorretta dovuta al ritardo nell’estinguere l’ipoteca di garanzia sull’immobile. Il Tar Lazio, con la sent. 12283/2010, cui la Banca aveva fatto ricorso per l’annullamento, ha invece confermato tutte le motivazioni espresse dall’AGCM seppur ha rinviato alla stessa la necessità di un ridimensionamento della multa.
(Avv. Angelo Remedia)

sabato 6 febbraio 2010

La cancellazione del protesto bancario prima della decorrenza dell’anno? Ora è ammissibile.

La pronuncia è di un Tribunale marchigiano, il quale ha accolto il ricorso d’urgenza di un imprenditore protestato per mancanza di fondi, ma che aveva onorato quanto dovuto successivamente, ma la banca non aveva provveduto alla cancellazione e/o alla rettifica sulle banche dati pubbliche.
L’importanza della sentenza risiede principalmente nello “slalom giuridico” compiuto per raggiungere una tutela fino a questo momento mai attuata e che rappresenta una pronuncia da “Bastian contrario”.
Proviamo a sintetizzarne i principi: la legge 12 febbraio 1955, n. 77, mentre prevede che il debitore protestato su cambiale o vaglia cambiario, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico qualora, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, provveda al pagamento del titolo e di tutti gli accessori, non consente, invece, al traente di un assegno bancario, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal medesimo registro informatico anche qualora esso abbia adempiuto nel termine di 60 giorni dal protesto, negandogli quindi la possibilità di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. Della questione, si è occupata anche la Corte Costituzionale sulla disparità di trattamento delle situazioni molto simili tra loro, ma ha confermato l’impianto della legge.
Così oggi è stata posta una nuova questione al vaglio del Tribunale, ossia la legittimità alla detenzione ed alla pubblicazione di dati non (più) veritieri – ossia lo status di debitore - nel Registro dei Protesti, nonostante l'avvenuto pagamento, perché contrasta apertamente con i principi affermati dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di privacy. Tutto con particolare attenzione all’inevitabile danno (di reputazione commerciale e di negato accesso al credito) derivante dal permanere dei dati non veritieri. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile ed accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 10 gennaio 2010

Interessi legali: tasso del 1% dal 1 gennaio 2010

Con decreto del 4 dicembre 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2009) ha fissato al 1% il tasso di interesse legale da applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2010, decurtando dunque di due punti il precedente saggio.
Un commento: il tasso di interessi sale e scende in forza di leve economiche e di scelte politiche; quando scende, se da un lato alcune persone in difficoltà con un debito (non gli incalliti che non pagano affatto) ne trovano giovamento perchè consente loro di farvi fronte, grandi società ci baseranno la strategia economica aziendale nella scelta dei tempi in cui onorare i propri debiti (leggasi ad es. le assicurazioni nel pagare o meno i sinistri rilevanti...) con inevitabili riflessi sugli stessi cittadini in difficoltà, e sulla già ingolfata macchina della giustizia civilistica che inevitabilmente verrà ancor più inondata di cause.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 18 ottobre 2009

In carcere chi continua a gestire una azienda in decozione, occultando lo stato di crisi.

L’imprenditore che gestisce la società in stato di decozione ossia in crisi “verosimilmente” irreversibile, continuando ad investire e coprendo i buchi con dei finanziamenti, rischia il carcere. Ciò anche se la gestione avventata è durata pochi mesi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 38577 del 5 ottobre 2009, ha confermato la condanna per bancarotta e ricorso abusivo al credito nei confronti di un piccolo imprenditore, socio di maggioranza di una sas, che, nonostante il periodo di crisi attraversato dall’azienda, aveva continuato a fare investimenti facendosi finanziare dalle banche per quasi un anno.

Cassazione: spetta al Fisco provare la falsità delle fatture.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21317/2009 della Quinta Sezione Civile ha fissato il seguente principio qualora il Fisco suppone che "l'operazione commerciale, documentata dalla fattura" in realtà non è mai stata posta in essere, deve darne rigorosa prova diversamente deve darne prova. La Corte ha sostenuto che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella ipotesi di costi documentati da fatture che l’amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l’esistenza di un maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale, documentate dalla fattura , in realtà non è stata mai posta in essere”.
Una personale osservazione: il principio è quello fissato come regola generale dal nostro codice civile all’art. 2697. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Perché per il Fisco il Codice Civile non dovrebbe valere? …