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lunedì 12 dicembre 2011

Il furto di beni aziendali legittima il licenziamento del lavoratore.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22692/2011 ha seguito un ragionamento logico distante dalla difesa del lavoratore, che si focalizzava sulla proporzionalità dell’offesa economica di minima entità con la sanzione massima del licenziamento. Questo il principio di diritto ricavato: "Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti".
La Suprema Corte, ha dunque sottolineato che la proporzionalità deve essere valutata non solo sulle conseguenze economiche del fatto, ma su una serie di elementi che vanno dal grado di responsabilità collegato alle mansioni del lavoratore, alle modalità della condotta, specie se queste possono far trasparire una particolare propensione alla trasgressione ed infine alla rilevanza dei fatti sulla permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro. Con questo confermando la correttezza dell’iter giuridico ricostruito dalla sentenza impugnata laddove "è legittimo attendersi che la società non possa più fare affidamento su un dipendente che ha trafugato beni aziendali per esigenze personali, attuando un comportamento doloso ed in concorso con un collega, col ragionevole timore del reiterarsi di una tale condotta".
(Avv. Angelo Remedia)

sabato 22 ottobre 2011

L’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Interbancari produce un danno risarcibile.

Con la sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010 la Prima sezione civile della Cassazione ha stabilito che l’illegittima segnalazione dello stato di insolvenza di una società, fatta da una Banca alla Centrale dei Rischi, determina un danno di cui si può pretendere il risarcimento, in quanto la segnalazione stessa costituisce “di per sé, un comportamento pregiudizievole per l’attività economica” della società illegittimamente segnalata, evidenziando, altresì, “come il discredito che deriva da siffatta segnalazione è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi; con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, e una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato”.
La Corte ha aggiunto che la liquidazione del danno può avvenire anche con criteri equitativi, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c., “qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito”.
Nel caso di specie l’illegittimità della segnalazione era dovuta al fatto che la società non versava in stato di insolvenza: e dunque non ricorrevano i presupposti per la segnalazione.
(Dr.ssa Veronica Mugno)

domenica 16 gennaio 2011

Libero accesso per i datori di lavori alle dichiarazioni dei dipendenti rese in sede ispettiva.

Con la sentenza n. 9102 del 13 dicembre 2010, il Consiglio di Stato si è espresso in maniera negativa per i casi di diniego di accesso agli atti opposto dall'Amministrazione sulla base di norme che precludono ai datori di lavoro la consultazione della documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai propri dipendenti. Un passo così dispone: "…le finalità che sostengono disposizioni preclusive - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita 'comunque' dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990."
Nel caso di specie l’INPS era tenuta al rilascio della la documentazione richiesta dalla società perché in linea con il diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 della L. n. 241/1990. Esso infatti può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 L. n. 241/1990; art. 8 D.P.R. n. 352/1992 e art. 4 D.Lgs. n. 39/1997) e nel caso in esame non ricorreva alcuna di quelle ipotesi previste: segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori.
(Avv. Angelo Remedia)

martedì 4 gennaio 2011

TAR: offerta di una impresa con costi del personale troppo bassi? legittima l’esclusione dalla gara d’appalto.

Latina, la sezione staccata del TAR Lazio ha ritenuto, con la sentenza n. 1863 del 5 novembre 2010, legittima l'esclusione dalla gara d'appalto per un'impresa la cui offerta è risultata troppo bassa relativamente al costo del personale.
Si trattava di una gara, indetta da un Comune, per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari e dell'archivio storico e l’esclusione fu fatta in quanto l'offerta economica si discostava per € 1.196, 10 dal costo complessivo del personale previsto dal CCNL. Tale differenza, secondo l'Amministrazione, “è una perdita economica per la società, per cui l'offerta economica della stessa risulta essere non adeguata”.
L’impresa ritiene ingiusta detta decisione e ricorre al tribunale amministrativo il quale ha reputato che "l'offerta economica della ricorrente non è in grado di superare la valutazione di incongruenza espressa dalla stazione appaltante, posto che tale offerta presenta uno scostamento con il costo complessivo dell’appalto" e che la relativa differenza di € 1.196, 10 grava sul costo del personale, essa non avrebbe consentito il rispetto di quanto disposto dal CCNL di riferimento.
Di poi anche i giustificativi addotti dalla società circa “l’errore materiale”, sono stati respinti.
(Avv. Angelo Remedia)

venerdì 4 giugno 2010

Il commercialista risponde del reato di bancarotta se ha suggerito e guidato attività fraudolente alla società.

Il 24 maggio 2010 con la sentenza n.19545, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, ha sanzionato un commercialista per una attività illecita, tipica dell’imprenditore.
Nella sentenza -la Corte ha stabilito che anche il commercialista, risponde di bancarotta fraudolenta se assume la “guida tecnica” delle operazioni illecite.
La Corte ha infatti precisato che il commercialista, peraltro appartenente al Collegio dei Sindaci, “ha ammesso il suo ruolo di guida tecnica in tutte le attività di trasferimenti spoliativi dei beni della società”. In più “i giudici di merito hanno anche messo in risalto che egli indirettamente partecipò alla distrazione degli strumenti di ufficio, acquistandoli attraverso la società: si tratta di un episodio di modesto rilievo contabile, ma di altissimo rilievo dimostrativo, ai fini del convincimento della totale abnegazione del ricorrente nella costruzione e nello sviluppo del piano finalizzato alla scomparsa giuridica dei beni di massimo valore, tanto da spingersi, dal ruolo di regia e di comando nella tecnica fraudolente, a quello di diretto occultatore di beni residui”.
Sulla difesa del professionista ha precisato la Corte che “l’ipotesi che queste condotte rivestano esclusivamente un carattere di illiceità deontologica, sanzionabile all’interno della disciplina della categoria professionale di appartenenza, in quanto contrastante con un elementare visione del vigente ordinamento giuridico, ugualmente è al di fuori delle argomentazioni meritevoli di esame”.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 24 maggio 2010

Il datore di lavoro che tollera le assenze, perde il diritto di licenziare il dipendente.

L’imprenditore che tollera le assenze ripetute dei propri dipendenti oltre il periodo di comporto, perde il diritto di recesso.
Lo ha stabilito la Cassazione sez. lavoro con la sentenza 11342 dell’ 11 maggio 2010, respingendo il ricorso presentato da una cooperativa per la dichiarazione di legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente per superamento dei limiti di comporto.
Gli Ermellini, confermando le motivazioni per le quali la Corte di Appello di Messina aveva respinto l’impugnazione della società cooperativa, hanno stabilito che poiché le prolungate assenze erano state tollerate anche oltre la maturazione del comporto, il lavoratore si era potuto convincere dell’irrilevanza delle assenze e dell’acquiescenza della controparte alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Per questo la Corte ha formulato ed applicato il seguente principio, “per il licenziamento per superamento del periodo di comporto, opera ugualmente il criterio della tempestività del recesso, sebbene, difettando gli estremi di urgenza che si impongono nell'ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo fra la data di detto superamento e quella del licenziamento - al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto - vada condotta con criteri di minor rigore che tengano conto delle circostanze significative, così contemperando da un lato l'esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall'altro, quella del datore di lavoro al vaglio della gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità con la continuazione del rapporto”.
(Avv. Angelo Remedia)

La “testa di legno”, può essere assolto dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per gli illeciti commessi dall'amministratore effettivo.

Questa la ricostruzione della Cassazione, quinta sezione penale: l’amministratore legale che non corrisponde a quello di fatto, ossia la cosiddetta “testa di legno”, non può essere condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per il semplice fatto di aver accettato l’incarico. Deve essere provata la sua consapevolezza delle attività illecite compiute dall’altro amministratore, quello di fatto. Al contrario, ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19049 del 19.05.2010, la testa di legno è sempre responsabile della bancarotta fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili.
In particolare il Supremo Collegio ha annullato con rinvio la condanna per bancarotta patrimoniale (confermando invece quella di bancarotta documentale) nei confronti di un amministratore che dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito era soltanto una testa di legno. Ciò perché non era stato provato che l’uomo avesse partecipato o comunque avesse piena contezza delle sottrazioni effettuate dall’amministratore di fatto.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 16 maggio 2010

La fidejussione: nozione, limiti e particolari troppo spesso trascurati.

La fidejussione è la garanzia personale che Tizio offre al creditore Caio per l’assolvimento delle obbligazioni del debitore Mevio.
Talvolta lo facciamo spontaneamente quando ci obblighiamo “con la parola o la stretta di mano” in favore dell’amico o del parente che sta compiendo una operazione la cui entità è modesta e non richiede neppure forme sacramentali.
Nella prassi commerciale e soprattutto quella bancaria, la fidejussione assume invece caratteristiche molto importanti proprio per la rilevanza del credito, attuale o futuro, che essa deve garantire. Il codice civile pone diversi limiti a questa forma di garanzia: anzitutto la manifestazione di volontà non può essere tacita ma deve essere espressa; poi essa copre tanto il debito principale quanto gli accessori e le spese; poi passa a tutelare le posizioni dello stesso fideiussore il quale per esempio può opporre al creditore tutte le eccezioni che può svolgere il debitore, come pure deve essere messo in condizioni di agire - in surroga del creditore - verso il debitore, dopo che ha pagato il debito e così via. Alcune particolarità di questo contratto, però, sono spesso … dimenticate e trascurate. Anzitutto il codice stabilisce la regola principale che se il fideiussore garantisce obbligazioni future, è necessario che fin dal momento della sottoscrizione venga fissato (e non lasciato in bianco) un tetto massimo alla garanzia (di qui la nullità delle fidejussioni cd. “omnibus”); poi all’art.1956 stabilisce che “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.” E qui la casistica è copiosa soprattutto per le fidejussioni prestate a favore di società che continuano ad essere “sovvenzionate” dagli istituti di credito, anche nei momenti immediatamente antecedenti il fallimento della società stessa; la norma successiva invece prevede che: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Anche qui non sempre la norma viene rispettata: nei mutui, ad esempio, dove i tempi di pagamento delle rate sono molto lunghi (anche semestrali) e la banca, “per politica aziendale” aspetta la morosità di almeno due rate prima di “proporre le sue istanze contro il debitore”.
In ogni caso è fondamentale tener presente un principio: le violazioni vanno rappresentate ritualmente in giudizio e non devono essere dimenticate; al di fuori del giudizio, non mi è ancora capitato che un istituto di credito rinunci alla sua pretesa nei confronti del fideiussore, … spontaneamente!
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 21 marzo 2010

Cade in revocatoria il pagamento fatto dalla società fallita alle banche, per debiti dei soci.

Il massimo organo della Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di cui all'art. 64 legge fall. Ossia e più in generale, sono inefficaci i pagamenti posti in essere dal soggetto fallito in favore di un terzo e che non hanno avuto – per sé - un vantaggio patrimoniale.
Il caso riguarda una società fallita che aveva pagato al Monte dei Paschi di Siena i debiti dei suoi soci; debiti per oltre 1 milione di euro. La curatela aveva chiesto l'annullamento del pagamento e, il Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto l'istanza. La Corte d'Appello aveva poi confermato questo capo della decisione. Il ricorso in Cassazione della banca è stato rigettato, confermando la pronuncia d’appello di inefficacia del pagamento.
In diritto, le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n. 6538 del 18 marzo 2010, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza affermando che "in tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato; per cui la relativa classificazione non può più fondarsi sulla esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento collegato o non collegato ad un sia pur indiretto guadagno o ad un risparmio di spesa". Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo (in questo caso la società poi fallita) "di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, agli effetti dell'art. 64 legge fall., solo quando dall'operazione che esso conclude, sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi, il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso recare un vantaggio al debitore". Mentre, la ragione deve considerarsi "onerosa" tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, cosí da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, "cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 21 febbraio 2010

Vendita in blocco e vendita cumulativa. Effetti sulla prelazione immobiliare del conduttore.

Con la sentenza 23749/2008 la Cassazione ha tracciato un solco nelle vendite immobiliari ai fini del correlativo diritto del conduttore, di prelazione nell’acquisto.
“…in tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello d'abitazione, …, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che i detti diritti di prelazione e riscatto non sorgono in favore del conduttore … qualora la alienazione a terzi riguardi, alternativamente, o l'intero edificio nel quale si trova l'immobile locato o una parte dello stabile medesimo costituente un complesso unitario, con individualità propria diversa da quella della singola unità locata (cd. vendita in blocco), mentre sussistono [i diritti di prelazione] in presenza della vendita a terzi di più unità immobiliare, ancorchè, per ipotesi, nello stesso corpo di fabbrica, ma non strutturalmente omogenei [confinanti] nè funzionalmente coordinati (cd. vendita cumulativa) (In questo senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 20 dicembre 2007, n. 26981).”
Prosegue la Corte che è del tutto ininfluente l’animus dell’acquirente che voglia in futuro unire funzionalmente gli immobili, è invece necessario che l’intero complesso immobilare “…sia dotato di una propria oggettiva ed effettiva individualità strutturale e funzionale, tale da non essere oggettivamente frazionabile in distinti trasferimenti delle singole porzioni di fabbricato..”
Concludendo, se la vendita riguarda diverse unità immobiliari tra loro collegate fisicamente perché confinanti, oppure sono funzionalmente coordinate nella loro possibilità di utilizzo, si è in presenza di una “vendita in blocco” che esclude la sussistenza della prelazione del conduttore in locazione non abitativa; se non sussiste il collegamento fisico o funzionale tra gli immobili, si è in presenza di una “vendita cumulativa” o plurima e come tale soggetta alla prelazione ed al riscatto del conduttore dell’immobile ceduto.
(Avv. Angelo Remedia)

Il lavoratore improduttivo può (e deve) essere licenziato. Parola di Cassazione.

La sentenza 3125/2010 della sezione lavoro della Cassazione ha reiterato un principio fondamentale del rapporto lavorativo tra azienda e dipendente: l’obbligo della diligente collaborazione dovuta dal lavoratore.
In particolare gli Ermellini hanno sottolineato che le aziende possono legittimamente licenziare il lavoratore nel caso in cui dimostrino che sussiste una significativa sproporzione tra la media produttiva degli altri dipendenti e quanto il singolo lavoratore riesce effettivamente a realizzare. Pressocchè ininfluente la circostanza che il lavoratore risulti impiegato solo da pochi mesi in quanto se all’inizio del rapporto di lavoro si può comprendere una certa difficoltà di adattamento a mansioni che possono essere nuove, tale adattamento non può essere superiore ad un paio di mesi se si tratta di mansioni semplici, manuali e ripetitive. Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha sentenziato che la Corte d’Appello aveva correttamente accertato una evidente violazione della diligente collaborazione del dipendente.
Una riflessione personale: nel caso esaminato la sproporzione era fortemente determinata da una componente volontaria del lavoratore contraria agli interessi dell'azienda; in questi casi è salutare per l'impresa togliere la "mela marcia dal paniere sano".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 14 febbraio 2010

Anche i fallimenti devono avere una “ragionevole durata”.

La sentenza 28318/09 della Corte di Cassazione ha indicato in 7 anni la durata normale o meglio ragionevole che deve avere una procedura fallimentare, oltre i quali è possibile chiedere il risarcimento. Gli Ermellini richiamando un orientamento della Corte di Giustizia Europea hanno ribadito che questo termine tiene conto anche del tempo necessario per definire nei vari gradi di giudizio i procedimenti incidentali nati dal fallimento (6 anni in totale) e il tempo necessario per il riparto dell'attivo (un anno).
Nella motivazione della sentenza la Corte aggiunge di aver tenuto conto della particolare complessità delle procedure specificando che: "Nel fissare il termine di ragionevole durata, nella valutazione della complessità della vicenda processuale, deve quindi tenersi conto delle fasi strumentali alla definizione dei rapporti e della liquidazione dei beni, rilevanti in quanto incidenti sulla complessità del caso, ferma restando la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, ed alle ragioni delle medesime, avuto riguardo alla loro obbiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti".
(Avv. Angelo Remedia)

Al lavoratore va attribuita la qualifica relativa alle mansioni di fatto svolte, anche se formalmente le mansioni erano assegnate ad un superiore.

"Al fine di escludere il diritto del dipendente alla superiore qualifica (...) non è sufficiente che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere organizzativo, conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle mansioni stesse, ovvero degli elementi più qualificanti delle stesse": con questa motivazione, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27825/2009, ha respinto il ricorso delle Poste contro la denuncia di un dipendente che voleva vedersi riconosciute le mansioni svolte, diverse da quelle certificate sul contratto di lavoro ma di fatto svolte, seppur contemporaneamente attribuite ad altro dirigente. Con questa sentenza i giudici di Piazza Cavour segnano un punto a favore dei diritti dei lavoratori, da oggi più tutelati circa le mansioni effettivamente svolte in azienda.
(Dr. Luigi Napolitano)

sabato 6 febbraio 2010

La cancellazione del protesto bancario prima della decorrenza dell’anno? Ora è ammissibile.

La pronuncia è di un Tribunale marchigiano, il quale ha accolto il ricorso d’urgenza di un imprenditore protestato per mancanza di fondi, ma che aveva onorato quanto dovuto successivamente, ma la banca non aveva provveduto alla cancellazione e/o alla rettifica sulle banche dati pubbliche.
L’importanza della sentenza risiede principalmente nello “slalom giuridico” compiuto per raggiungere una tutela fino a questo momento mai attuata e che rappresenta una pronuncia da “Bastian contrario”.
Proviamo a sintetizzarne i principi: la legge 12 febbraio 1955, n. 77, mentre prevede che il debitore protestato su cambiale o vaglia cambiario, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico qualora, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, provveda al pagamento del titolo e di tutti gli accessori, non consente, invece, al traente di un assegno bancario, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal medesimo registro informatico anche qualora esso abbia adempiuto nel termine di 60 giorni dal protesto, negandogli quindi la possibilità di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. Della questione, si è occupata anche la Corte Costituzionale sulla disparità di trattamento delle situazioni molto simili tra loro, ma ha confermato l’impianto della legge.
Così oggi è stata posta una nuova questione al vaglio del Tribunale, ossia la legittimità alla detenzione ed alla pubblicazione di dati non (più) veritieri – ossia lo status di debitore - nel Registro dei Protesti, nonostante l'avvenuto pagamento, perché contrasta apertamente con i principi affermati dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di privacy. Tutto con particolare attenzione all’inevitabile danno (di reputazione commerciale e di negato accesso al credito) derivante dal permanere dei dati non veritieri. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile ed accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 31 gennaio 2010

I beni del fondo patrimoniale non sono aggredibili dal fallimento.

Alcuni o tutti i beni di proprietà dei coniugi possono costituire il cd. “fondo patrimoniale”, ossia quell'insieme di beni costituiti per far fronte ai bisogni stretti della famiglia. Si tratta di un vincolo “di destinazione” del bene e, se per costituirlo è sufficiente la volontà dei coniugi, per rimuoverlo occorre l’autorizzazione del giudice tutelare qualora nella famiglia vi fossero figli minori.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 1112/2010, ha specificato che detti beni non possono essere acquisiti dal fallimento dell’imprenditore (uno dei coniugi) neppure per la sua quota di pertinenza. La sentenza, prendendo in considerazione il D. Lgs n. 5 del 2006 che ha modificato l'art. 155 della legge fallimentare, si deve escludere il concetto di “confusione del patrimonio” tra i beni destinati a soddisfare esigenze specifiche (quelli costituiti nel fondo patrimoniale) con gli altri beni di proprietà dell'imprenditore fallito.
Approfondimenti sul fondo patrimoniale.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 10 gennaio 2010

Interessi legali: tasso del 1% dal 1 gennaio 2010

Con decreto del 4 dicembre 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2009) ha fissato al 1% il tasso di interesse legale da applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2010, decurtando dunque di due punti il precedente saggio.
Un commento: il tasso di interessi sale e scende in forza di leve economiche e di scelte politiche; quando scende, se da un lato alcune persone in difficoltà con un debito (non gli incalliti che non pagano affatto) ne trovano giovamento perchè consente loro di farvi fronte, grandi società ci baseranno la strategia economica aziendale nella scelta dei tempi in cui onorare i propri debiti (leggasi ad es. le assicurazioni nel pagare o meno i sinistri rilevanti...) con inevitabili riflessi sugli stessi cittadini in difficoltà, e sulla già ingolfata macchina della giustizia civilistica che inevitabilmente verrà ancor più inondata di cause.
(Avv. Angelo Remedia)

venerdì 11 dicembre 2009

Contratto di lavoro: da collaboratore a lavoratore subordinato.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro, basato su un formale contratto di collaborazione coordinata e continuativa, risulti sprovvisto dei requisiti della specificità e della tempestività, deve applicarsi la sanzione per la mancanza di progettualità. Sicchè il contratto di lavoro deve essere modificato da parasubordinato a subordinato, trasformando in tal modo il rapporto nella forma maggiormente garantistica e tutelante per il lavoratore prevista nel nostro ordinamento. A questa conclusione è giunto il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1188 del 31 agosto 2009.

domenica 18 ottobre 2009

In carcere chi continua a gestire una azienda in decozione, occultando lo stato di crisi.

L’imprenditore che gestisce la società in stato di decozione ossia in crisi “verosimilmente” irreversibile, continuando ad investire e coprendo i buchi con dei finanziamenti, rischia il carcere. Ciò anche se la gestione avventata è durata pochi mesi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 38577 del 5 ottobre 2009, ha confermato la condanna per bancarotta e ricorso abusivo al credito nei confronti di un piccolo imprenditore, socio di maggioranza di una sas, che, nonostante il periodo di crisi attraversato dall’azienda, aveva continuato a fare investimenti facendosi finanziare dalle banche per quasi un anno.

Cassazione: spetta al Fisco provare la falsità delle fatture.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21317/2009 della Quinta Sezione Civile ha fissato il seguente principio qualora il Fisco suppone che "l'operazione commerciale, documentata dalla fattura" in realtà non è mai stata posta in essere, deve darne rigorosa prova diversamente deve darne prova. La Corte ha sostenuto che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella ipotesi di costi documentati da fatture che l’amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l’esistenza di un maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale, documentate dalla fattura , in realtà non è stata mai posta in essere”.
Una personale osservazione: il principio è quello fissato come regola generale dal nostro codice civile all’art. 2697. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Perché per il Fisco il Codice Civile non dovrebbe valere? …

giovedì 8 ottobre 2009

Fondazione dei Consulenti del Lavoro. Il dipendente in carcere è licenziabile

Qualcuno ricorderà che a giugno 2009 la Corte di Cassazione aveva convalidato la reintegrazione di un lavoratore in azienda, finito in carcere per ragioni estranee alla sua attività lavorativa. Oggi la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ci offre il seguente parere: il dipendente assente dal lavoro perchè carcerato può essere licenziato: non per “inadempimento”. Il licenziamento può avvenire ai sensi dell'articolo 3 delle legge 604 del 1966, in quanto per “impossibilità” della prestazione lavorativa per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". La Corte di Cassazione infatti, spiega la Fondazione, con la sentenza n. 12721 del 1° giugno 2009 "ha stabilito che quando il lavoratore è assente dal lavoro a causa dello stato di carcerazione preventiva o, comunque, di detenzione a seguito di condanna per fatti estranei al rapporto contrattuale non si è in presenza di un inadempimento, bensì di un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa a norma dell'articolo 1464 c.c.. Si esclude, quindi, la riconducibilità della fattispecie in esame al licenziamento per inadempimento, sia esso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo". Ciò non toglie, prosegue la Fondazione, che possano sussistere altre ragioni per il licenziamento. La detenzione infatti può costituire giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'articolo 3 legge 604/1966.