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domenica 19 febbraio 2012

Nuovo tasso di interesse legale dal 1.1.2012

A partire dall'1 gennaio 2012 la misura del saggio degli interessi legali è salita di nuovo al 2,5% per cento in forza del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011 recante "Misura del saggio di interesse legale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre scorso, in riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze la facoltà di modificare la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Ricordiamo che il saggio degli interessi legali, a partire dal 1942, in forza dei precedenti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze è cambiato diverse volte e, per i vari anni, è quello riportato nella tabella già pubblicata nel ns. blog. (Avv. Angelo Remedia)

martedì 18 ottobre 2011

Multe: qualcosa è cambiato. Attenzione!

Multa? Pochi possono dire: “non è affar mio”.
Con l’entrata in vigore del D.lgs 150/2011, dal 7 ottobre 2011, avremo ancora meno tempo per poter fare ricorso.
In sostanza, chi riceverà una multa e vorrà contestarla, dovrà pagare una tassa minima di € 37,00 e avrà solo 30 giorni (e non più 60) per fare ricorso al Giudice di Pace.
Se, invece, vorrà ricorrere al Prefetto avrà sempre i 60 giorni di tempo, e non dovrà pagare alcun contributo, ma, nel caso in cui il ricorso non venga accolto, verrà condannato al pagamento almeno del doppio della somma del verbale e non sarà più possibile appellarsi al Giudice di Pace, ma l’unica alternativa valida sarà la Corte di Cassazione.
Nel quadro finora prospettato si profilano anche nuove ipotesi in cui le infrazioni potranno essere annullate: ad esempio, nel caso in cui la pubblica amministrazione ometta di depositare copia degli atti di accertamento prima della data dell'udienza.
Assecondando i principi generali di non retroattività delle leggi, le nuove norme saranno applicate solo ai verbali delle infrazioni contestate dopo il 6 ottobre 2011.
Le multe precedenti o i procedimenti già avviati, anche se non ancora notificati, continueranno a seguire le vecchie disposizioni.
(Dr.ssa Chiara Carocci)

domenica 2 ottobre 2011

L’aumento dell’iva di un punto percentuale.

E’ ufficiale: in Italia l’iva è aumentata di un punto percentuale (dal 20 al 21%) sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizio pagate dopo il 17 settembre 2011. Il tutto grazie al D.L. 138 del 2011 (la cd. manovra di ferragosto) la cui conversione in legge è stata pubblicata in G.U. il 16 settembre e diviene efficace dal giorno dopo.
Con un apposito comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate (immaginando – forse – che tanti seppur non in lidi lontani, non erano comunque al lavoro) ha precisato che nel caso il contribuente che emette la fattura con la vecchia aliquota, può (tranquillamente) emetterne una seconda con la sola variazione in aumento prevista dall’art. 26 comma 1 DPR 633/72, e se fatto (e versato) prima della dichiarazione periodica dell’iva (mensile o trimestrale), questo non comporta sanzioni.
Amen.
Ps. qualcuno con la scusa dell’iva ha aumentato il caffè al bar da 0,90 ad 1,00 Euro (oltre il 10%); e la benzina non è da meno. Italia.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 16 gennaio 2011

Nuovo tasso di interesse legale

A partire dal 1 gennaio 2011 gli interessi legali sono saliti all'1,5% con un aumento quindi di mezzo punto. Il nuovo tasso è determinato dal decreto del 7 dicembre scorso del Ministero dell'Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2010. Il decreto dispone testualmente "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011". Per completezza i tassi di interesse legale sono stati questi negli anni

(Avv. Angelo Remedia)

domenica 14 novembre 2010

Un registro per opporsi alle fastidiose chiamate pubblicitarie.

Ebbene si, se avete ricevuto una di queste chiamate e avete maledetto l’operatore che ha fatto il vostro numero allora per voi c’è una buona notizia. Il DPR del 7 settembre 2010 n. 178, (pubblicato nella G.U del 2 novembre 2010 ed in vigore dal successivo 17), ha dato attuazione all’art. 20-bis del Decreto n. 135/2009 per la istituzione del Registro pubblico delle opposizioni. Questo accoglierà i nominativi degli abbonati telefonici che non desiderano essere contattati telefonicamente a fini commerciali o promozionali. L’iscrizione del proprio numero non avrà costi e questo impedirà gli operatori commerciali dal chiamarvi. Coloro che non si iscrivono, prestano tacitamente consenso ad essere contattati, salvo gli utenti che non compaiono in elenco cartaceo.
Attenzione, il regolamento prevede che entro 90 giorni dal 2 novembre 2010, data di pubblicazione in Gazzetta del D.P.R., il Ministero dello Sviluppo Economico o il soggetto terzo al quale eventualmente sarà affidato il contratto di gestione del Registro, dovranno provvedere alla predisposizione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati. Per questo al momento c’è da attendere.
Queste però sono le istruzioni per fare le comunicazioni di iscrizione al registro:

  1. mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico; in tale caso, l’abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
  2. mediante chiamata, comunicando gli stessi dati, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro. Il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l’abbonato di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
  3. mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento;
  4. mediante posta elettronica.

qui il seguito
(Avv. Angelo Remedia)

sabato 6 febbraio 2010

La cancellazione del protesto bancario prima della decorrenza dell’anno? Ora è ammissibile.

La pronuncia è di un Tribunale marchigiano, il quale ha accolto il ricorso d’urgenza di un imprenditore protestato per mancanza di fondi, ma che aveva onorato quanto dovuto successivamente, ma la banca non aveva provveduto alla cancellazione e/o alla rettifica sulle banche dati pubbliche.
L’importanza della sentenza risiede principalmente nello “slalom giuridico” compiuto per raggiungere una tutela fino a questo momento mai attuata e che rappresenta una pronuncia da “Bastian contrario”.
Proviamo a sintetizzarne i principi: la legge 12 febbraio 1955, n. 77, mentre prevede che il debitore protestato su cambiale o vaglia cambiario, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico qualora, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, provveda al pagamento del titolo e di tutti gli accessori, non consente, invece, al traente di un assegno bancario, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal medesimo registro informatico anche qualora esso abbia adempiuto nel termine di 60 giorni dal protesto, negandogli quindi la possibilità di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. Della questione, si è occupata anche la Corte Costituzionale sulla disparità di trattamento delle situazioni molto simili tra loro, ma ha confermato l’impianto della legge.
Così oggi è stata posta una nuova questione al vaglio del Tribunale, ossia la legittimità alla detenzione ed alla pubblicazione di dati non (più) veritieri – ossia lo status di debitore - nel Registro dei Protesti, nonostante l'avvenuto pagamento, perché contrasta apertamente con i principi affermati dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di privacy. Tutto con particolare attenzione all’inevitabile danno (di reputazione commerciale e di negato accesso al credito) derivante dal permanere dei dati non veritieri. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile ed accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 10 gennaio 2010

Interessi legali: tasso del 1% dal 1 gennaio 2010

Con decreto del 4 dicembre 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2009) ha fissato al 1% il tasso di interesse legale da applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2010, decurtando dunque di due punti il precedente saggio.
Un commento: il tasso di interessi sale e scende in forza di leve economiche e di scelte politiche; quando scende, se da un lato alcune persone in difficoltà con un debito (non gli incalliti che non pagano affatto) ne trovano giovamento perchè consente loro di farvi fronte, grandi società ci baseranno la strategia economica aziendale nella scelta dei tempi in cui onorare i propri debiti (leggasi ad es. le assicurazioni nel pagare o meno i sinistri rilevanti...) con inevitabili riflessi sugli stessi cittadini in difficoltà, e sulla già ingolfata macchina della giustizia civilistica che inevitabilmente verrà ancor più inondata di cause.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 8 marzo 2009

Scioperi selvaggi addio!

Lo scorso 27 febbraio 2009 Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un disegno di legge di riforma del diritto di sciopero nel settore dei trasporti. (In concreto si tratta di uno schema di "delega al governo" che verrà proposto al parlamento per la sua approvazione). Questi i punti salienti.
Per proclamare lo sciopero nel settore del trasporto è necessario che le organizzazioni che lo indicono abbiano la rappresentanza di almeno la metà dei lavoratori. In alternativa, è previsto che quando le sigle rappresentano almeno il 20% ma non arrivano al 50%, serve un referendum preventivo che ottenga almeno il 30% di consensi.
La revoca degli scioperi, sempre nel settore dei trasporti, dovrà essere comunicata con congruo anticipo.
Lo sciopero virtuale, invece, sarà disciplinato dalla contrattazione, potendo essere effettuato in varie modalità, con o senza la trattenuta dal salario.
Incorrono in sanzioni amministrative quei lavoratori di qualunque categoria che bloccano strade, autostrade, porti, ostacolando la libera circolazione.
La responsabilità di comminare sanzioni passa dal datore di lavoro alla Commissione di garanzia e la riscossione viene affidata ad Equitalia.