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lunedì 12 dicembre 2011

Il promotore finanziario trafuga i soldi del cliente. La banca è obbligata a restituirli.

La Terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24004 del 16 novembre 2011, ha stabilito che nel caso in cui il promotore finanziario “scappa con la cassa” (i soldi consegnati dal cliente), la banca ne risponde in solido e per intero. A nulla è valso il tentativo della banca di sottrarsi o mitigare la richiesta di risarcimento sul presupposto che il versamento del danaro era stato eseguito con modalità vietate dalla Consob. E neppure che questo era specificato nei moduli del promotore.
Nei fatti, il cliente affermava di aver sottoscritto alcuni moduli relativi a vari fondi di investimento e di aver versato ad un promotore finanziario di un dato gruppo bancario, circa 300 milioni di lire. In seguito l’amara sorpresa: prova ad informarsi in banca e scopre che il denaro non le era mai stato versato e dunque riteneva di non dovergli nulla.
La Corte di Cassazione, a conferma della pronuncia di merito, condannava la Banca al pagamento della somma di euro 167.848,50, oltre rivalutazione ed interessi fissando il seguente principio di diritto: "la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, rispettivamente commi primo e secondo, Cc". Nello specifico, la banca ha costruito la sua difesa anche sui moduli che avrebbe sottoscritto il cliente e sui suoi doveri di diligenza. Il Supremo Collegio ha ribadito che, le regole che i promotori devono osservare nel ricevere somme di danaro dai loro clienti, sono finalizzate a porre obblighi di comportamento in capo al promotore stesso, per tutelare espressamente il cliente - risparmiatore. La previsione inserita dalla banca nei moduli sottoposti al cliente e da questi firmati, non può assolutamente cambiare l’essenza di queste regole. trasformandole da obbligo di comportamento del promotore in un obbligo di diligenza gravante sul risparmiatore, il cui mancato rispetto si tradurrebbe in un addebito di colpa (esclusiva o concorrente) a suo carico; il tutto, conclude la sentenza, a meno che l'intermediario prova che vi sia stata, se non collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore, delle proprie regole di condotta.
(Avv. Angelo Remedia)

sabato 22 ottobre 2011

L’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Interbancari produce un danno risarcibile.

Con la sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010 la Prima sezione civile della Cassazione ha stabilito che l’illegittima segnalazione dello stato di insolvenza di una società, fatta da una Banca alla Centrale dei Rischi, determina un danno di cui si può pretendere il risarcimento, in quanto la segnalazione stessa costituisce “di per sé, un comportamento pregiudizievole per l’attività economica” della società illegittimamente segnalata, evidenziando, altresì, “come il discredito che deriva da siffatta segnalazione è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi; con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, e una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato”.
La Corte ha aggiunto che la liquidazione del danno può avvenire anche con criteri equitativi, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c., “qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito”.
Nel caso di specie l’illegittimità della segnalazione era dovuta al fatto che la società non versava in stato di insolvenza: e dunque non ricorrevano i presupposti per la segnalazione.
(Dr.ssa Veronica Mugno)

domenica 13 marzo 2011

Obbligazioni Lehman Brothers. La banca italiana risarcisca il cliente.

Risale all’8 settembre 2008 il fallimento del colosso finanziario americano Lehman Brothers. Oggi il Tribunale di Torino, ha condannato la banca Intesa-Sanpaolo al risarcimento dei danni nei confronti di un suo cliente di 474 mila euro più 10 mila per interessi e rivalutazioni varie. Nei fatti, la banca italiana aveva investito i risparmi del cliente in un portafoglio di titoli vari, tra cui c’erano obbligazioni proprio della Lehman Brothers; obbligazioni, che dopo il crac, non hanno avuto alcun valore. Il cliente ha lamentato un sostanziale difetto di informativa della banca nei suoi riguardi, sulla pericolosità e rischiosità dell’investimento. Il giudice, accogliendo tale tesi, ha stabilito che Intesa-Sanpaolo avrebbe dovuto farsi parte attiva ed avvisare il risparmiatore delle profonde difficoltà che il colosso americano stava attraversando e del correlativo rischio connesso all’acquisto dei titoli obbligazionari; di qui l’obbligo risarcitorio.
(Avv. Angelo Remedia)

martedì 20 luglio 2010

L’assegno in bianco del prenditore (beneficiario) è valido.

La recente sentenza della Corte di Cassazione del 14 luglio 2010 n. 16556, ribadendo il precedente orientamento espresso nella sent. 18528/2007, ha stabilito che Anche senza il nome del prenditore l’assegno bancario è valido anzi è equiparabile all’assegno bancario al portatore o può essere girato a un terzo.
Questo infatti il principio enunciato: “Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l’indicazione del prenditore oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco ha il diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questa possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne richiede il pagamento”.
Di qui il principio per il quale l’assegno bancario che viene rilasciato senza l’indicazione del nome del prenditore vale come assegno bancario al portatore e può essere convertito in titolo all’ordine oppure riempito con il proprio nome e trasferito a un terzo.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 11 luglio 2010

Il mantenimento va ridotto se il coniuge obbligato paga da solo la rata di mutuo.

È legittima la decurtazione dell'assegno di mantenimento se il coniuge cui spetta l'obbligo dell'assegno paga per intero la rata del mutuo della casa coniugale, acquistata in regime di comunione dei beni, in cui vive esclusivamente la moglie assegnataria.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15333 del 25 Giugno 2010, ha respinto il ricorso di una moglie che si era vista ridurre dai giudici d’appello il mantenimento perché l’ex pagava da solo la rata del muto della casa coniugale a lei assegnata. I due si erano lasciati per incompatibilità caratteriale. In particolare l’uomo aveva iniziato a distaccarsi fino a lasciare la moglie sola, anche di notte. Per questo il Tribunale gli aveva addebitato la separazione, ponendo a suo carico un assegno di 400 euro al mese. In appello il mantenimento era stato ridotto a 200 dato che, aveva motivato la Corte territoriale, l’uomo pagava da solo la rata del mutuo. Contro questa decisione l’ex ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo.
“La decurtazione dell’assegno di mantenimento – si legge in sentenza – dovuto dal marito separato alla ricorrente dell’importo di 200 euro mensili è stato giustificato dalla circostanza del pagamento da parte del predetto dell’intera rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in comunione e adibita ad abitazione della moglie”.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 24 maggio 2010

Sanzione di 180.000 Euro alla banca per pratica commerciale scorretta se non estingue l’ipoteca alla chiusura del mutuo.

In seguito all’estinzione del contratto di mutuo immobiliare, ai sensi del “decreto Bersani” la banca è obbligata ad inviare al cliente, automaticamente e senza alcuna sua richiesta, la attestazione di avvenuta estinzione del mutuo; nei successivi 30 giorni deve chiedere al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della relativa ipoteca sull’immobile.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, lo scorso 26 Agosto 2009 ha comminato una “super multa” di ben 180.000 Euro ad un Istituto Bancario per la pratica commerciale scorretta dovuta al ritardo nell’estinguere l’ipoteca di garanzia sull’immobile. Il Tar Lazio, con la sent. 12283/2010, cui la Banca aveva fatto ricorso per l’annullamento, ha invece confermato tutte le motivazioni espresse dall’AGCM seppur ha rinviato alla stessa la necessità di un ridimensionamento della multa.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 16 maggio 2010

La fidejussione: nozione, limiti e particolari troppo spesso trascurati.

La fidejussione è la garanzia personale che Tizio offre al creditore Caio per l’assolvimento delle obbligazioni del debitore Mevio.
Talvolta lo facciamo spontaneamente quando ci obblighiamo “con la parola o la stretta di mano” in favore dell’amico o del parente che sta compiendo una operazione la cui entità è modesta e non richiede neppure forme sacramentali.
Nella prassi commerciale e soprattutto quella bancaria, la fidejussione assume invece caratteristiche molto importanti proprio per la rilevanza del credito, attuale o futuro, che essa deve garantire. Il codice civile pone diversi limiti a questa forma di garanzia: anzitutto la manifestazione di volontà non può essere tacita ma deve essere espressa; poi essa copre tanto il debito principale quanto gli accessori e le spese; poi passa a tutelare le posizioni dello stesso fideiussore il quale per esempio può opporre al creditore tutte le eccezioni che può svolgere il debitore, come pure deve essere messo in condizioni di agire - in surroga del creditore - verso il debitore, dopo che ha pagato il debito e così via. Alcune particolarità di questo contratto, però, sono spesso … dimenticate e trascurate. Anzitutto il codice stabilisce la regola principale che se il fideiussore garantisce obbligazioni future, è necessario che fin dal momento della sottoscrizione venga fissato (e non lasciato in bianco) un tetto massimo alla garanzia (di qui la nullità delle fidejussioni cd. “omnibus”); poi all’art.1956 stabilisce che “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.” E qui la casistica è copiosa soprattutto per le fidejussioni prestate a favore di società che continuano ad essere “sovvenzionate” dagli istituti di credito, anche nei momenti immediatamente antecedenti il fallimento della società stessa; la norma successiva invece prevede che: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Anche qui non sempre la norma viene rispettata: nei mutui, ad esempio, dove i tempi di pagamento delle rate sono molto lunghi (anche semestrali) e la banca, “per politica aziendale” aspetta la morosità di almeno due rate prima di “proporre le sue istanze contro il debitore”.
In ogni caso è fondamentale tener presente un principio: le violazioni vanno rappresentate ritualmente in giudizio e non devono essere dimenticate; al di fuori del giudizio, non mi è ancora capitato che un istituto di credito rinunci alla sua pretesa nei confronti del fideiussore, … spontaneamente!
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 9 maggio 2010

La banca non è responsabile per aver pagato assegni falsi se la difformità delle sottoscrizioni non è evidente “a vista”.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8127 del 02 aprile 2010, ha ribadito il principio, affermato più volte dalla stessa Corte, che la diligenza richiesta alla banca trattaria nel valutare la firma di traenza prima di inviare un assegno in stanza di compensazione è quella media e non impone l’utilizzo di particolari sistemi di analisi e o di strumentazioni per l’accertamento della genuinità del titolo di credito.
Il fatto risale al luglio del 1997 e questo ne giustifica anche la portata. La società ricorrente scoprì il furto di ben 84 assegni bancari il 18 luglio 1997 e lo denunciò ai Carabinieri il successivo 21 mentre alla banca lo comunicò il 23. Purtroppo tra il 7 e l’11 luglio, tre assegni furono incassati per aprire nuovi conti correnti, con delle firme che la ricorrente assumeva essere false.
Cosicchè la ricorrente, con la propria impugnativa lamentava il mancato utilizzo da parte della banca, di supporti elettronici, nel caso di specie la cd. scansione, per accertare se vi fosse stata o meno una falsificazione delle firme di traenza apposte su assegni rubati e negoziati e per questo l’istituto di credito aveva omesso quella diligenza di cui all’ art. 1176 secondo comma cod. civ., che invece avrebbe permesso di rilevare la falsificazione ed escluso l’addebito .
La Suprema Corte ha invece sottolineato che la banca trattaria, nel confrontare la corrispondenza delle firme di traenza con quelle depositate dal correntista, deve utilizzare la diligenza media, pertanto la violazione dell’obbligo di diligenza può rilevarsi quando la difformità risulti “ictu oculi”, senza che sia necessario l’utilizzo di particolari strumenti attrezzature meccaniche o chimiche, idonee a rilevare la falsificazione o la loro alterazione, né sarebbe possibile richiedere ai dipendenti della banca una particolare competenza grafologica.
Una nota personale: da tempo ormai il pagamento degli assegni avviene per via elettronica se l’importo facciale non supera i 3.000,00 Euro ossia con la modalità elettronica della cd. check truncation (la compensazione ed il pagamento avviene la stessa notte per via telematica); per somme superiori c’è ancora la stanza di compensazione “materiale”. E’ evidente che nel primo caso, che ricomprendono la stragrande maggioranza delle transazioni con assegni, il controllo umano non c’è affatto, se non per casi appositamente “segnalati”.
Sulla pronuncia arrivata "solo 13 anni dopo" ... è in linea con la media dei processi italiani che vanno in Cassazione.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 26 aprile 2010

Storica pronuncia della Cassazione in tema di usura bancaria: la cms va inclusa nel calcolo del TEG.

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla metodologia del calcolo del TEG. Con la sentenza 12028 del 26.3.2010 ha stabilito che la commissione di massimo scoperta va ricompresa nel calcolo del TEG. Questo testualmente il passo più significativo: “Questo collegio ritiene che il chiaro tenore letterale del comma IV dell’art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacchè ricorre tutte le volte in cui un cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.
Ciò comporta che nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.”
Da tempo ormai, e da più parti, (incluso il sottoscritto) si attendeva un segnale netto della Suprema Corte verso una problematica – l’usura bancaria - che seppur diffusa e riconosciuta, non ha ancora visto condanne definitive.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 21 marzo 2010

Cade in revocatoria il pagamento fatto dalla società fallita alle banche, per debiti dei soci.

Il massimo organo della Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di cui all'art. 64 legge fall. Ossia e più in generale, sono inefficaci i pagamenti posti in essere dal soggetto fallito in favore di un terzo e che non hanno avuto – per sé - un vantaggio patrimoniale.
Il caso riguarda una società fallita che aveva pagato al Monte dei Paschi di Siena i debiti dei suoi soci; debiti per oltre 1 milione di euro. La curatela aveva chiesto l'annullamento del pagamento e, il Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto l'istanza. La Corte d'Appello aveva poi confermato questo capo della decisione. Il ricorso in Cassazione della banca è stato rigettato, confermando la pronuncia d’appello di inefficacia del pagamento.
In diritto, le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n. 6538 del 18 marzo 2010, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza affermando che "in tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato; per cui la relativa classificazione non può più fondarsi sulla esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento collegato o non collegato ad un sia pur indiretto guadagno o ad un risparmio di spesa". Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo (in questo caso la società poi fallita) "di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, agli effetti dell'art. 64 legge fall., solo quando dall'operazione che esso conclude, sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi, il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso recare un vantaggio al debitore". Mentre, la ragione deve considerarsi "onerosa" tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, cosí da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, "cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 10 gennaio 2010

Interessi legali: tasso del 1% dal 1 gennaio 2010

Con decreto del 4 dicembre 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2009) ha fissato al 1% il tasso di interesse legale da applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2010, decurtando dunque di due punti il precedente saggio.
Un commento: il tasso di interessi sale e scende in forza di leve economiche e di scelte politiche; quando scende, se da un lato alcune persone in difficoltà con un debito (non gli incalliti che non pagano affatto) ne trovano giovamento perchè consente loro di farvi fronte, grandi società ci baseranno la strategia economica aziendale nella scelta dei tempi in cui onorare i propri debiti (leggasi ad es. le assicurazioni nel pagare o meno i sinistri rilevanti...) con inevitabili riflessi sugli stessi cittadini in difficoltà, e sulla già ingolfata macchina della giustizia civilistica che inevitabilmente verrà ancor più inondata di cause.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 18 ottobre 2009

In carcere chi continua a gestire una azienda in decozione, occultando lo stato di crisi.

L’imprenditore che gestisce la società in stato di decozione ossia in crisi “verosimilmente” irreversibile, continuando ad investire e coprendo i buchi con dei finanziamenti, rischia il carcere. Ciò anche se la gestione avventata è durata pochi mesi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 38577 del 5 ottobre 2009, ha confermato la condanna per bancarotta e ricorso abusivo al credito nei confronti di un piccolo imprenditore, socio di maggioranza di una sas, che, nonostante il periodo di crisi attraversato dall’azienda, aveva continuato a fare investimenti facendosi finanziare dalle banche per quasi un anno.

mercoledì 10 giugno 2009

Cassazione: tra moglie e marito il prestito non va restituito.

Con la sentenza n.12551/2009 la Corte ha respinto il ricorso di una donna separata che aveva domandato la restituzione di un prestito di 19mila euro fatto a suo marito per estinguere un mutuo "acceso nel corso del matrimonio per lavori alla casa coniugale e per il ripianamento dei debiti dell'impresa del marito". Gli Ermellini hanno stabilito che, dovendo presumersi l’esistenza della solidarietà coniugale, i 'prestiti' tra i coniugi costituiscono solo una sua modalità di estrinsecazione e dunque impiegati per reciproci e comuni interessi che si manifestano nello spirito del mutuo soccorso, proprio del matrimonio. Non solo, ma dal Palazzaccio arriva anche una “stilettata morale” in quanto si afferma che questo genere di affari dovrebbero rimanere "nella riservatezza della vita familiare". Viene dunque negata solo la tutela giudiziaria, perciò a fronte di un eventuale e spontaneo adempimento dell’obbligato, anche quest'ultimo non potrebbe chiedere “la restituzione”.

martedì 9 giugno 2009

Fondo patrimoniale: attenzione alla revocatoria per fidejussioni pregresse e debiti successivi.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, è stata introdotta la figura del fondo patrimoniale.
Ai sensi dell'art 167 c.c., questo strumento patrimoniale consente di destinare determinati beni - tutti o parte di essi - sia mobili che immobili – sia personali che comuni – esclusivamente ai "bisogni della famiglia". Costituisce dunque uno strumento patrimoniale aggiuntivo rispetto ai regimi patrimoniali ordinari a disposizione dei coniugi (comunione o separazione) anche scelti o successivamente modificati. La Cassazione (11683/01) stabilisce che esso serve "al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative". Il fondo può costituirsi solo con atto pubblico o per testamento, e può costituirsi da uno o entrambi i coniugi, ed anche da un terzo, ma in tal ultimo caso è necessaria l’accettazione dei coniugi. La proprietà dei beni, salvo che non sia stabilito diversamente, spetta ad entrambi i coniugi. L’amministrazione è tipica dei beni in comunione e, ai sensi dell’art. 169 c.c. “non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente”.
Il patrimonio separato che si viene a formare, è tutelato da un vincolo di inespropriabilità: nel caso in cui i coniugi dovessero contrarre un'obbligazione per assolvere esigenze diverse da quelle familiari tanto che i creditori non potrebbero soddisfare il loro diritto sottoponendo ad esecuzione forzata i beni del fondo.
Ma cosa succede se uno dei coniugi, in periodo anteriore alla costituzione del fondo avesse prestato fidejussione bancaria (o ordinaria) in favore di una società o di un terzo?
Al ruolo di debitore o garante dello stesso, assunto dal coniuge ex ante viene assicurata la prevalenza: in quanto tale, egli risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dell'inadempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 c.c.).
Ciò pertanto i creditori dell’obbligato hanno la possibilità di agire tramite l'azione revocatoria, facendo dichiarare inefficace, ma solo nei loro confronti, l'atto di costituzione del patrimonio separato.
La Cassazione (4422/2001), rilevato che il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore dopo l'insorgere del credito, sussiste la revocabilità del fondo poiché il suo diritto (su questi beni) è suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano sui beni che ancora non esistevano nel patrimonio del debitore al momento della nascita del credito.
L’art. 2901 c.c. stabilisce come condizione per l’esercizio dell’azione di revocatoria che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Nel caso del fideiussore è sufficiente che il terzo contraente (l’altro coniuge) fosse consapevole del pregiudizio. Il pregiudizio può consistere anche nel solo pericolo di un'azione esecutiva infruttuosa. E la consapevolezza, è determinabile per presunzioni "senza che sia data rilevanza all'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo". Ultima nota: la Suprema Corte ribadisce che poiché gli effetti dell'azione revocatoria non si estendono al conferimento operato dal coniuge non debitore (o meglio non garante) ne deriva che rimanendo questi estraneo non assumerà la posizione di litisconsorte necessario nel relativo processo.
Per tal motivo, prima dell’atto pubblico, è buona norma accertarsi che non ci siano “pendenze latenti” o fidejussioni pendenti.

sabato 30 maggio 2009

Il mutuo. Tanti ne parlano, ma cos'è?

Il nostro Codice Civile, all’art. 1813 da una definizione dell’attuale contratto di mutuo: “il mutuo è il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Altre norme prevedono la sua “presunzione di onerosità (interessi)”, la libertà di forma contrattuale e la possibilità di una restituzione anche a rate. In tempi antichi il denaro non era l’unica merce di scambio esistente, sicchè anche altri beni venivano dati a mutuo e, il corrispettivo, si pagava sempre in relazione agli stessi beni. La particolarità infatti, di questo contratto, non è il “prestito” di un bene che poi deve essere esattamente restituito (come ad esempio una macchina a noleggio o un appartamento in locazione) ma il trasferimento della proprietà del bene dal mutuante al mutuatario e l’obbligo per questo non di restituire lo stesso bene, bensì uno equivalente in misura e qualità. Gaio, un giurista romano morto nel 180 d.c., scriveva del mutuo “L’obbligazione si contrae mediante cosa come nel caso del mutuo. La dazione a mutuo concerne propriamente quelle cose che valgono per peso, numero o misura, quali il denaro contante, il vino, l’olio, il frumento, il rame, l’argento e l’oro. Diamo queste cose, a numero, peso o misura, affinché diventino di chi le riceve, e ci vengano successivamente restituite, non le stesse, ma altre della stessa natura. Per questo è chiamato mutuo, perché quel che ti è dato in questo modo da me, diventa da mio, tuo

lunedì 25 maggio 2009

Anatocismo: sentenza da record.

Quasi 330.000 Euro. Questa è la condanna che il Tribunale di Firenze ha inflitto ad una banca, per una causa di anatocismo, a favore di un commerciante che per 12 anni è stato costretto a lavorare con lo scoperto di conto corrente. E senza neppure un euro di danni. Il commerciante ha anche sollecitato il legale ad un pignoramento della banca perché rimasta inerme (o sbigottita). Detto fatto. L’ufficiale giudiziario si è presentato in banca per l’esecuzione immobiliare. La banca però non è rimasta a guardare: ha pagato nelle mani dell’ufficiale giudiziario, sicché il correntista dovrà ora attendere anche il provvedimento di svincolo del Giudice dell’Esecuzione.

venerdì 1 maggio 2009

Usura e anatocismo bancario. Nozione e conseguenze.

Ai “non addetti ai lavori” proviamo a spiegare, in termini semplici i due concetti.
L’anatocismo consiste nel conteggio (ed applicazione) di interessi sugli interessi.
Pensiamo agli interessi che le banche applicavano trimestralmente sui conti correnti e sugli stessi ricalcolati altri interessi nel trimestre successivo, oppure, nel caso di mutuo, agli interessi di mora, calcolati su tutta la rata scaduta (e non pagata in tempo) piuttosto che solo sulla parte di rata che costituiva il capitale (vd. prospetto di ammortamento) e non anche sulla quota di interessi.
L’Usura è la pratica perseguita da chi si fa dare o promettere interessi notevolmente alti.
L’art. 644 del codice penale, che lo prevede, è stato modificato dalla L. 108/1996. Con questa legge è stata introdotta la cd. usura oggettiva: ossia sono usurari gli interessi che comunque superano il cd. tasso soglia. Questo Tasso viene determinato aumentando del 50% quello medio rilevato trimestralmente dal Ministero, per tipologie omogenee (conti correnti, leasing, ed altro). Orbene la Legge citata stabilisce che qualunque addebito viene applicato (comunque voglia chiamarsi), al di fuori dei bolli delle imposte e delle tasse (e dunque anche gli interessi anatocistici), concorre alla formazione della voce interessi o costo o guadagno (vista dalla parte delle banche). La risultanza, se supera il tasso medio + il suo 50% costituisce usura.
In passato, l’usura veniva sempre legata alla condizione soggettiva (stato di bisogno) del debitore e (all’approfittamento) del creditore.
Le conseguenze sono diverse: le somme addebitate a titolo di anatocismo sono non dovute e dunque può esserne chiesta la restituzione (con gli interessi). Se invece siamo in presenza di usura, l’art.1815 cod.civ. dispone un sistema sanzionatorio: non sono affatto dovuti gli interessi, neppure quelli legali.
Cosa si può fare contro la banca? Alla prossima puntata. :-)

domenica 26 aprile 2009

Conto corrente bancario di un prestanome; anche questo risponde dei danni.

La Cassazione (sez. terza civile sent. n. 8127/2009) ha stabilito che il prestanome di conti bancari risponde sempre personalmente per gli illeciti fatti ai terzi, da parte del proprio fiduciario, per il tramite dell’uso dei conti bancari a sé intestati. E tanto anche se è all’oscuro delle operazioni svolte.
Il principio di diritto esposto è: “qualora un soggetto acconsenta, su richiesta di un altro, ad intestarsi un conto corrente in via fiduciaria, cioè con l’intesa che le somme che su di esso transitino sono di pertinenza dell’altro soggetto, che costui avrà in concreto la gestione del conto e che esse saranno, però, utilizzate per lo svolgimento di un’attività lecita di detto soggetto, l’intestatario del conto (fiduciario) è tenuto, per il fatto stesso di apparire verso i terzi come intestatario del conto ed a maggior ragione per il fatto di non averne la concreta gestione, ad esercitare la necessaria vigilanza sul rispetto da parte di quel soggetto della finalizzazione dell’utilizzo del conto corrente esclusivamente all’esercizio di detta attività, conforme agli accordi presi. Ne consegue che, qualora l’intestatario ometta di esercitare tale vigilanza, disinteressandosi completamente della gestione del conto (astenendosi, come nella specie, dal controllare gli estratti conto e rimettendoli senza leggerli all’altro soggetto, firmando assegni in bianco che venivano riempiti dal medesimo e non preoccupandosi neppure di conoscere quale fosse l’importo accreditato), e l’altro soggetto utilizzi il conto corrente per realizzare un illecito in danno di terzi, l’intestatario del conto corrente può rispondere sul piano causale a titolo di imprudenza e negligenza, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del danno cagionato ai terzi per effetto dell’illecito”.

domenica 5 aprile 2009

L’anatocismo del conto corrente e la prescrizione.

Tanti amici e clienti ci hanno chiesto di dare chiarimenti su questo aspetto che quotidianamente ci capita.
Tutti gli utenti bancari sanno che l’estratto conto inviato dalla banca, se non contestato, si intende approvato. Lo stesso art. 1832 c.c. prevede, proseguendo, la possibilità di impugnarlo, per i soli errori di scritturazione, entro i successivi sei mesi.
Se invece le iniziali clausole contrattuali (o omissioni) fossero nulle, come quelle sull’anatocismo trimestrale o su un tasso di interesse indeterminato tipo “usi piazza”, la relativa azione è imprescrittibile ex art. 1422 c.c. In altre parole il giudice deve comunque stabilire che quelle specifiche condizioni sono da ritenersi nulle e questo lo si può chiedere in ogni momento. Quello che però, comunque si prescrive, è il diritto ad ottenere la restituzione di quanto si fosse pagato “a causa” delle previsioni (dichiarate o accertate) nulle: restituzione o abbattimento del debito, ovviamente…. Questo diritto si prescrive in dieci anni.
Copiosa giurisprudenza specifica che il conto corrente deve ritenersi come un contratto unitario, caratterizzato da un rapporto unitario, costituito da una pluralità di atti esecutivi e dove i singoli addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell’unico originario rapporto. Per questo solamente con il saldo finale (chiusura del conto) si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti fra le parti.
Allora la prescrizione decorre proprio dalla chiusura del conto corrente, sia quando lo chiude il correntista (magari con il pagamento anche rateizzato, del saldo negativo), sia quando lo chiude l’istituto bancario (eventualmente con il “passaggio a sofferenza”).
Perciò fino a dieci anni dopo la chiusura del conto, il correntista ha possibilità di “rivedere” il suo rapporto con la banca.

lunedì 9 marzo 2009

Assegno protestato. Iscrizione nelle "black list". (CAI. CRIF,...)

Dopo il protesto, il presentatore ha l'obbligo di segnalazione (non può sottrarsi). E' così che si finisce sulle banche dati pubbliche e private dei "cattivi pagatori" ai quali, spesso, viene negato ogni successivo accesso al credito.
La normativa non prevede la cancellazione del protesto ma solo la riabilitazione e questo anche se il debitore paga l’assegno e gli accessori immediatamente.
La riabilitazione può essere chiesta solo dopo un anno dal protesto e se si è in possesso del titolo in originale e delle ricevute di pagamento della sorte, degli interessi, della penale e delle spese; in mancanza delle ricevute è possibile una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio (al Comune). E' disposta dal Presidente del Tribunale competente e successivamente va presentata istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio.
Nel caso di protesto errato occorre rivolgersi al Tribunale con le modalità del ricorso d’urgenza e notificare il provvedimento di accoglimento al Presidente della Camera di Commercio il quale provvederà alla cancellazione definitiva.
La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro Informatico fino alla sua cancellazione. Diversamente, trascorsi 5 anni dalla registrazione (a prescindere dal pagamento), viene automaticamente cancellata.