Visualizzazione post con etichetta RISARCIMENTI DANNI. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta RISARCIMENTI DANNI. Mostra tutti i post

domenica 20 novembre 2011

Multe: Cinture di sicurezza. In caso di sinistro la parola dei Vigili non basta più!

Decisione della Cassazione che fa tirare un sospiro di sollievo agli automobilisti. Secondo quanto stabilito dagli Ermellini della seconda sezione con la sentenza 21514/11, la parola dei vigili potrebbe non essere più sufficiente a confermare una contravvenzione. Nel caso esaminato dalla Corte il ricorrente era un passeggero trasportato multato perché, a detta degli agenti, non indossava le cinture di sicurezza. Tale constatazione era stata però sostenuta solo dalla parola degli agenti che, intervenuti a seguito di un incidente stradale, riscontravano che "le cinture di sicurezza del passeggero erano bloccate nella propria sede, in quanto il montante ove era installata la cintura di sicurezza risultava piegato in seguito all'evento". Gli stessi desumevano, quindi, che se l'automobilista avesse indossato le cinture queste sarebbero rimaste avvolte ma non bloccate.
La Suprema Corte ha rilevato come per l’emissione della sentenza il Giudicante non poteva basarsi solo sulla parola degli agenti specie perché in primo grado non si era provveduto ad acquisire la cartella clinica che avrebbe potuto "fare escludere la violazione dell'obbligo di indossare le cinture”.
La decisione risulta fondamentale dunque, laddove, alla luce della stessa, la mancanza delle cinture di sicurezza non può essere rilevata sulla sola parola degli agenti senza che sia presa in esame la cartella clinica.

(Dr.ssa Annachiara Salvio)

sabato 22 ottobre 2011

L’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Interbancari produce un danno risarcibile.

Con la sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010 la Prima sezione civile della Cassazione ha stabilito che l’illegittima segnalazione dello stato di insolvenza di una società, fatta da una Banca alla Centrale dei Rischi, determina un danno di cui si può pretendere il risarcimento, in quanto la segnalazione stessa costituisce “di per sé, un comportamento pregiudizievole per l’attività economica” della società illegittimamente segnalata, evidenziando, altresì, “come il discredito che deriva da siffatta segnalazione è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi; con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, e una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato”.
La Corte ha aggiunto che la liquidazione del danno può avvenire anche con criteri equitativi, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c., “qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito”.
Nel caso di specie l’illegittimità della segnalazione era dovuta al fatto che la società non versava in stato di insolvenza: e dunque non ricorrevano i presupposti per la segnalazione.
(Dr.ssa Veronica Mugno)

domenica 3 luglio 2011

Godere delle ferie è un diritto? Per i medici, non sempre è così.

La categoria dei medici, a solo parere di chi scrive, da un po’ di tempo è messa sotto tiro quasi che nel farlo si trova la panacea dei mali della sanità e dei bilanci.
Per questo siccome le ferie dei medici vanno (giustamente) concordate con la ASL per esigenze di copertura territoriale minima, se la ASL non le concede che succede? Questo il caso. Successivamente ad una rituale richiesta di godere delle ferie annuali e di un rifiuto da parte del datore che non sia conforme alla normativa applicabile, il dipendente non può autonomamente assentarsi dal luogo di lavoro. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 giugno 2011 n. 12805, ha rigettato il ricorso di un medico e affermando che "secondo la disciplina di cui al DPR n. 270 del 2000, accordo collettivo per i medici di medicina generale, dei 21 giorni di ferie complessivi spettanti, compete al medico la scelta di 11, mentre i residui 10 si usufruiscono su indicazione dell'azienda. Al medico compete dunque di scegliere, ma non può poi prescindere dal previo consenso della ASL...".
Prosegue “…la necessità di un equo contemperamento tra le esigenze dei medici e quelle della ASL, e quindi la illegittimità di ogni forma di iniziativa unilaterale, appare intrinseca al tipo di servizio reso.” In conclusione l'illegittimità del rifiuto datoriale di concessione delle ferie, riconosciuta nel caso di specie dalla Corte territoriale, può dar luogo al risarcimento danni, ma non autorizza alla decisione unilaterale di fruizione del riposo.
E mi chiedo: ma un medico stanco e stressato, sarà poi così produttivo? …e se sbaglia diagnosi?...
(Avv. Angelo Remedia)

Risarcimento al marito per l’incidente della moglie.

La Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 13179 depositata il 16 giugno 2011 ha ribadito la tutela della sfera sessuale dei congiunti. Nel caso esaminato la Corte ha stabilito che qualora successivamente ad un incidente, la moglie non potesse più avere rapporti sessuali, deve essere risarcito anche il marito.
Gli Ermellini hanno dunque confermato la pronuncia dei giudici di merito sul presupposto, espresso nella motivazione, che "il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell'attrice, sì da impedire normali rapporti sessuali, è altresì lesivo del diritto del marito a intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce a un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell'articolo 2059 Cc: ne consegue la risarcibilità del danno in parola ex articolo 1223 Cc, pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell'illecito, secondo il criterio della cosiddetta "regolarità causale".
In altre parole, dal fatto illecito scaturisce una responsabilità che deve coprire anche i danni non immediatamente diretti ed addirittura afferenti un terzo, se sussiste uno specifico collegamento causale.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 13 marzo 2011

L'amministrazione che non agisce in autotutela per l'annullamento di un suo atto illegittimo, è tenuta al risarcimento dei danni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5120 del 3 marzo 2011, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un cittadino cui l'amministrazione finanziaria aveva recapitato un atto illegittimo, ma che non si era attivata per annullarlo in autotutela.
Il Giudice di Pace cui il contribuente si era rivolto aveva statuito una condanna di euro 894,90 per spese di commercialista, e spese accessorie e consequenziali per rapportarsi con gli uffici della pubblica amministrazione.
L’ufficio è ricorso in Cassazione sostenendo la piena discrezionalità dell’ente nell’emettere o meno il provvedimento in autotutela e dunque che il contribuente non avesse un diritto soggettivo leso dal suo mancato esercizio.
La Cassazione (ed in questo giudizio il contribuente non si è costituito) ha rigettato il ricorso in quanto "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c. c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norme e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buon amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c. c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 c.c.".
(Avv. Angelo Remedia)

Obbligazioni Lehman Brothers. La banca italiana risarcisca il cliente.

Risale all’8 settembre 2008 il fallimento del colosso finanziario americano Lehman Brothers. Oggi il Tribunale di Torino, ha condannato la banca Intesa-Sanpaolo al risarcimento dei danni nei confronti di un suo cliente di 474 mila euro più 10 mila per interessi e rivalutazioni varie. Nei fatti, la banca italiana aveva investito i risparmi del cliente in un portafoglio di titoli vari, tra cui c’erano obbligazioni proprio della Lehman Brothers; obbligazioni, che dopo il crac, non hanno avuto alcun valore. Il cliente ha lamentato un sostanziale difetto di informativa della banca nei suoi riguardi, sulla pericolosità e rischiosità dell’investimento. Il giudice, accogliendo tale tesi, ha stabilito che Intesa-Sanpaolo avrebbe dovuto farsi parte attiva ed avvisare il risparmiatore delle profonde difficoltà che il colosso americano stava attraversando e del correlativo rischio connesso all’acquisto dei titoli obbligazionari; di qui l’obbligo risarcitorio.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 24 gennaio 2011

Il casco è obbligatorio ma soprattutto utile.

La Cassazione ha ribadito il concetto della colpa concorrente per il conducente motociclista che non indossa il casco. E questo diminuisce l’entità del successivo risarcimento.
Questo è quanto risulta dalla sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.26568/2010) secondo cui "L'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa". Naturalmente, chiarisce la Corte, è necessario che il giudice accerti in concreto che tale violazione "abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale".
(Avv. Angelo Remedia)

martedì 4 gennaio 2011

Ingiusta detenzione. No allo specifico risarcimento della mancata paternità.

Non un giorno di carcere o due, ma un uomo è stato ingiustamente detenuto in carcere per ben 11 anni, cinque mesi e ventisei giorni. Poi è stato assolto a seguito di revisione del processo, e per l'ingiusta detenzione era stato già accordato un risarcimento di circa un milione e mezzo di euro.
L’ex detenuto però, una volta tornato in libertà ha trovato la sua compagna ormai prossima alla menopausa, sicchè ha chiesto di essere risarcito anche per il fatto di non essere diventato padre.
La suprema Corte però (Terza sezione penale, sentenza n.40094/2010) gli ha negato lo specifico risarcimento ritentendo tale diritto già risarcito dalla somma riconosciuta. Infatti per i Giudici quel diritto costituisce solo una "conseguenza naturale della perdita della liberta' personale".
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 14 giugno 2010

Altra fonte di reddito (non tassata) per i sindacati: la costituzione di parte civile anche per un lavoratore non iscritto.

La Corte di Cassazione con la sentenza 22558/2010 ha affermato che le associazioni a difesa dei lavoratori possono costituirsi parte civile contro le aziende per gli infortuni sul lavoro, e questo anche se la vittima non era iscritta al proprio sindacato.
Nel caso specifico il capocantiere ed il responsabile della sicurezza di una ditta di costruzioni, furono riconosciuti colpevoli di omicidio colposo per la morte sul lavoro di un operaio edile, deceduto dopo un brutto incidente mentre conduceva una gru. Oltre ai 10 mesi di carcere, ed il risarcimento alla vedova, la Corte ha confermato sia la legittimità della costituzione in giudizio dei tre maggiori sindacati, sia il risarcimento di 15.000 euro ciascuno.
La sentenza recita:"Il mutato quadro di riferimento porta a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta".
Una nota personale. Basta disuguaglianze: la certezza del diritto è qualcosa che va recuperata, non minata, di questo credibilità ne possono aver sofferto in astratto qualunque associazione si occupi di lavoratori… e poi si prenda posizione sui redditi tuttora non tassati dei sindacati.
(Avv. Angelo Remedia)

venerdì 4 giugno 2010

Riprese audiovisive all’esterno: non sempre sono lecite.

I principi guida sono: il rispetto della privacy, l’esigenza di riservatezza, la concreta situazione di fatto e la in equivoca rinuncia anche tacita a tale diritto.
Nella sentenza n. 47165/2010 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso il caso di una coppia condannata dai giudici di primo grado che di appello. per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), perchè avevano effettuato riprese con una telecamera alle figlie dei vicini di casa mentre giocavano nel giardino confinante. Ha cassato la sentenza e rinviato il giudizio al giudice di secondo grado per una revisione del processo seguendo questi principi. Rilevato che "le scene captate erano agevolmente percepibili ad occhio nudo, non esistendo ostacoli fisici alla visione del giardino confinante da parte dell'abitazione degli stessi", può escludersi l'integrazione del reato punito dall'art. 615 bis c.p.
In altre parole il Collegio spiega che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita quando si adottano sistemi per superare quei normali ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altrui.
Per questo, la Corte aggiunge "è necessario bilanciare l'esigenza di riservatezza (che trova presidio nella normativa costituzionale quale espressione della personalità dell'individuo nonchè la protezione del domicilio, pur esso assistito da tutela di rango costituzionale, che dispiega severa protezione dell'immagine), e la naturale compressione del diritto imposta dalla concreta situazione di fatto o, ancora, la tacita, ma inequivoca rinuncia al diritto stesso, come accade nel caso di persona che, pur fruendo di un sito privato, si esponga in posizione visibile da una pluralità indeterminata di soggetti".
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 26 aprile 2010

Il cane morde? Il padrone paga: per responsabilità oggettiva.

Cattive notizie giungono dalla Suprema Corte per i proprietari di cani. D’ora in poi, a seguito dei principi stabiliti dalla sentenza 9037/2010, il proprietario dell’animale che ha aggredito un terzo non avrà più scuse o giustificazioni: si dovrà risarcire il danno. A nulla varrà aver fatto tutto il possibile perché il danno stesso si verificasse; neanche la prova di aver tenuto l’animale legato con la catena o di aver esposto il cartello “attenti al cane” esimeranno dalla responsabilità. L’unica chance di vedersi esentato da responsabilità sarà quello di provare che il fatto sia dipeso da un evento talmente improvviso da aver superato “ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo”. Per gli Ermellini, infatti, “la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” non libera il proprietario dalla responsabilità ex art. 2052 c.c.: tale responsabilità, spiega la Corte, “prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno alla causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità”.
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

lunedì 12 aprile 2010

E’ reato minacciare un dipendente di licenziamento per essersi rifiutato di prestare attività lavorativa fuori orario.

In questo senso la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 11891/2010, ha condannato un capo reparto che biasimava un’impiegata per non aver svolto attività lavorativa fuori dal normale orario di servizi. Il capo reparto le avrebbe proferito che “l’avrebbe messa a fare del lavoro molto pesante o con macchinari difficili da utilizzare di modo che sarebbe stata costretta a licenziarsi per non stressarsi” sì da configurare, con la minaccia di licenziamento, un “ingiusto danno”.
La Suprema Corte ha ritenuto che tale comportamento configura i reati di minacce e di violenza privata e per tale motivo, il capo reparto è stato condannato al pagamento di una multa di 51 euro oltre al risarcimento dei danni alla lavoratrice.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 29 marzo 2010

"Serve un uomo". Per la Cassazione è reato.

Costituisce un'offesa a tutti gli effetti che fa scattare la condanna penale ed il risarcimento a favore delle donne. In questo modo la quinta sezione penale ha reso definitiva una condanna per diffamazione con tanto di risarcimento nei confronti di una giornalista di un quotidiano e del suo interlocutore, un sindacalista della Cisl, colpevoli di aver pubblicato un articolo sul carcere di Arienzo (CE) diretto da una direttrice donna, in cui si diceva testualmente 'Carcere, per dirigerlo serve un uomo'.
La quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 10164 del 2010, ha respinto il ricorso e ha evidenziato che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la frase 'sarebbe meglio una gestione al maschile' è "oggettivamente diffamatoria ed è da sola idonea ad affermare la responsabilità sia dell'intervistato che dell'intervistatore"."La censura mossa alla persona offesa è sganciata da ogni dato gestionale ed è riferita al solo fatto di essere una donna. E' un gratuito apprezzamento...contrario alla dignità della persona perché ancorato al profilo, ritenuto decisivo, che deriva dal dato biologico dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso".
(Dott. Luigi Napolitano)

domenica 21 marzo 2010

Cade in revocatoria il pagamento fatto dalla società fallita alle banche, per debiti dei soci.

Il massimo organo della Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di cui all'art. 64 legge fall. Ossia e più in generale, sono inefficaci i pagamenti posti in essere dal soggetto fallito in favore di un terzo e che non hanno avuto – per sé - un vantaggio patrimoniale.
Il caso riguarda una società fallita che aveva pagato al Monte dei Paschi di Siena i debiti dei suoi soci; debiti per oltre 1 milione di euro. La curatela aveva chiesto l'annullamento del pagamento e, il Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto l'istanza. La Corte d'Appello aveva poi confermato questo capo della decisione. Il ricorso in Cassazione della banca è stato rigettato, confermando la pronuncia d’appello di inefficacia del pagamento.
In diritto, le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n. 6538 del 18 marzo 2010, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza affermando che "in tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato; per cui la relativa classificazione non può più fondarsi sulla esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento collegato o non collegato ad un sia pur indiretto guadagno o ad un risparmio di spesa". Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo (in questo caso la società poi fallita) "di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, agli effetti dell'art. 64 legge fall., solo quando dall'operazione che esso conclude, sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi, il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso recare un vantaggio al debitore". Mentre, la ragione deve considerarsi "onerosa" tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, cosí da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, "cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 7 marzo 2010

Risarcimento dei danni da 'vacanza rovinata', anche per chi trova spiaggia e mare sporchi.

La Suprema Corte ha finalmente fatto un passo avanti nel marasma delle false promesse. Qualora il depliant mostrava spiaggia bianchissima e mare cristallino, il turista non può trovare spiaggia sporca e mare inquinato. Se succede va risarcito. Non solo: spiaggia e mare puliti sono una legittima aspettativa di chi va in vacanza.
I Giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n.5189/2010 hanno respinto il ricorso di un tour operator che i giudici di appello avevano condannato a risarcire il danno ad una coppia che aveva trascorso una vacanza in Grecia. Nei fatti, la coppia aveva acquistato un pacchetto vacanza in un club di Creta; ed il depliant mostrava una spiaggia bella ed un mare eccellente. Giunti a Creta trovavano invece tutt’altro.
In primo grado il Tribunale respingeva le domande dei turisti sostenendo che la pulizia della spiaggia e la purezza del mare "non dipendevano dalla responsabilità dell'albergo". La Corte d'appello ribaltava la pronuncia condannando il tour operator a risarcire un danno di oltre mille euro per la settimana di vacanza rovinata. Ora anche la Cassazione ha confermato la condanna spiegando che "l'organizzatore o il venditore… di un pacchetto turistico… assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalita' di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti" anche sulla base di quanto viene proposto sui propri "depliant illustrativi".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 14 febbraio 2010

Anche i fallimenti devono avere una “ragionevole durata”.

La sentenza 28318/09 della Corte di Cassazione ha indicato in 7 anni la durata normale o meglio ragionevole che deve avere una procedura fallimentare, oltre i quali è possibile chiedere il risarcimento. Gli Ermellini richiamando un orientamento della Corte di Giustizia Europea hanno ribadito che questo termine tiene conto anche del tempo necessario per definire nei vari gradi di giudizio i procedimenti incidentali nati dal fallimento (6 anni in totale) e il tempo necessario per il riparto dell'attivo (un anno).
Nella motivazione della sentenza la Corte aggiunge di aver tenuto conto della particolare complessità delle procedure specificando che: "Nel fissare il termine di ragionevole durata, nella valutazione della complessità della vicenda processuale, deve quindi tenersi conto delle fasi strumentali alla definizione dei rapporti e della liquidazione dei beni, rilevanti in quanto incidenti sulla complessità del caso, ferma restando la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, ed alle ragioni delle medesime, avuto riguardo alla loro obbiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti".
(Avv. Angelo Remedia)

Consenso informato: limiti risarcitori, onere della prova del medico e del paziente.

Con la sentenza 2847/2010, la 3° sezione della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in materia di consenso informato. Nello specifico ha ribadito il diverso onere della prova che incombe sulle parti. Sicché nel caso in cui il medico abbia omesso di informare il paziente sui rischi e sulle caratteristiche di un determinato intervento, la correlativa richiesta risarcitoria del paziente - per danni derivati con il peggioramento delle sue condizioni di salute - può essere accolta solo nel caso in cui provi che, qualora fosse stato correttamente informato dei rischi, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento stesso.
Senza questa specifica prova, il paziente potrebbe domandare solo il risarcimento del danno per la lesione del proprio diritto di autodeterminazione.

Per altro verso si sottolinea che l'intervento stesso del medico, anche solo in funzione diagnostica, importa comunque l'instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue che, effettuata anche solo la visita diagnostica (in esecuzione del contratto), l'illustrazione al paziente delle conseguenze (certe o incerte che siano, purché non del tutto anomale) della terapia o dell'intervento che il medico reputa necessari o opportuni ai fini di ottenere, il necessario consenso del paziente all'esecuzione della prestazione terapeutica, costituisce un obbligo del medico. Quest’ultimo dovrà darne compiuta prova a fronte della semplice negazione del paziente.
In conclusione "per addossare al medico le conseguenze negative dell'intervento, necessario e correttamente eseguito, sarebbe occorso addivenire alla conclusione che la paziente non vi si sarebbe sottoposta se fosse stata adeguatamente informata, non potendosi altrimenti affermare la sussistenza di nesso dì causalità tra la violazione (omessa informazione) e il bene giuridico che si assume leso (la salute)".
(Avv. Angelo Remedia)

sabato 6 febbraio 2010

Il danneggiato ha diritto anche all’importo dell’Iva indicata in preventivo nonché al c.d. “fermo tecnico” nel caso di mancato utilizzo del mezzo.

La Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile – con la sentenza del 27 gennaio 2010, n.1688 in materia di risarcimento danni da incidente stradale a favore dei danneggiati ha affermato che il risarcimento del danno deve estendersi anche agli oneri accessori e conseguenziali, dunque, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta.
Inoltre, ha affermato che è possibile la liquidazione equitativa del c.d. danno da fermo tecnico anche in assenza di prova specifica, essendo sufficiente la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo. L'Autoveicolo, osserva la Suprema Corte è, infatti, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) anche durante la sosta forzata per le riparazioni, spesa comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
(Avv. Gianluca Brogi)

Cassazione Civile: risarcimento del danno patito per mancata autotutela della Pubblica Amministrazione.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di illegittima pretesa tributaria: alla domanda "se, in linea di principio la P.A. possa essere responsabile ai sensi dell'articolo 2043 Codice Civile per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell’esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento arrecasse danno al privato, o se ciò costituisse violazione ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico" la Cassazione ha risposto positivamente.
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza 19 gennaio 2010, n.2010 ha dichiarato che: ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere un privato cittadino ad affrontare spese legali e d'altro per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. è innegabile e permanente. Si tratta dunque dell'accertamento che il danno conseguente all'atto illegittimo, ha prodotto tutti i suoi effetti, poiché la P.A. non è intervenuta tempestivamente ad evitarli, con i mezzi che la legge le attribuisce.
(Dr. Luigi Napolitano)

domenica 31 gennaio 2010

Il passeggero non allaccia la cintura? Fatelo scendere!

Ebbene si. La Cassazione si è pronunciata contro un automobilista per omicidio per un passeggero che viaggiava senza cinture allacciate. Nella sentenza 3585/2010 la Corte sottolinea che chi è alla guida non può essere tollerante perchè è "titolare di una posizione di garanzia" e deve quindi "prevedere e prevenire le altrui imprudenze e avventatezze". Con tale premessa, la Corte è stata ferma: di fronte a persone restie ad indossare la cintura, anche nei sedili posteriori dell'auto, bisogna farle scendere senza esitazione. Il Supremo Collegio ha dunque confermato una condanna per il reato ex art. 589 del codice penale di omicidio colposo, inflitta ad un automobilista che non aveva preteso dal passeggero che gli sedeva accanto, di indossare le cinture in quanto a causa di un incidente il trasportato aveva perso la vita.
(Avv. Angelo Remedia)