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domenica 19 febbraio 2012

La crisi non autorizza il datore di lavoro ad imporre condizioni inique. Anzi è estorsore.

Ancora una volta la Corte di Cassazione interviene a tutela dei diritti del lavoratori. Gli ermellini hanno infatti stabilito, con sentenza 4290/12, che qualora un datore di lavoro, facendo leva sulla nota crisi economica e lavorativa dei tempi attuali, nonché dell’evidente prevalenza della domanda di lavoro rispetto all’offerta, induca, con modi anche solo velatamente minacciosi, il lavoratore ad accettare un salario inadeguato rispetto al lavoro effettivamente svolto o, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi, potrà essere perseguito penalmente e condannato per estorsione.
La Corte ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro, indagato per estorsione, con il quale richiedeva la revoca degli arresti domiciliari. Tale decisione è stata presa dalla Corte poiché la stessa ha ravvisato sia nelle modalità dell'assunzione (pagamento inferiore a quello contrattuale), sia delle modalità con le quali veniva corrisposto il salario, da una parte, l'elemento oggettivo della minaccia (o il lavoratore accettava non solo di essere sottopagato ma anche di firmare una quietanza per una somma superiore della quale, poi, doveva restituire la differenza, oppure non veniva assunto o, se assunto, veniva licenziato) dall’altra l'elemento dell'ingiusto profitto da parte dell'indagato che, con le suddette modalità, non solo otteneva che i dipendenti lavorassero per lui sottopagati ma anche si tutelava dalle eventuali azioni civilistiche dei lavoratori tese ad ottenere quanto loro dovuto.La misura cautelare, poi, è stata motivata con il timore che una misura meno afflittiva potesse consentire all’imprenditore di intervenire ancora su persone che erano parte della sua passata o presente vita aziendale dunque nel pericolo di reiterazione del reato ex art.274 c.p.p. (Dr.ssa Annachiara Salvio)

lunedì 12 dicembre 2011

Il furto di beni aziendali legittima il licenziamento del lavoratore.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22692/2011 ha seguito un ragionamento logico distante dalla difesa del lavoratore, che si focalizzava sulla proporzionalità dell’offesa economica di minima entità con la sanzione massima del licenziamento. Questo il principio di diritto ricavato: "Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti".
La Suprema Corte, ha dunque sottolineato che la proporzionalità deve essere valutata non solo sulle conseguenze economiche del fatto, ma su una serie di elementi che vanno dal grado di responsabilità collegato alle mansioni del lavoratore, alle modalità della condotta, specie se queste possono far trasparire una particolare propensione alla trasgressione ed infine alla rilevanza dei fatti sulla permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro. Con questo confermando la correttezza dell’iter giuridico ricostruito dalla sentenza impugnata laddove "è legittimo attendersi che la società non possa più fare affidamento su un dipendente che ha trafugato beni aziendali per esigenze personali, attuando un comportamento doloso ed in concorso con un collega, col ragionevole timore del reiterarsi di una tale condotta".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 2 ottobre 2011

La prestazione di lavoro temporanea deve essere sempre espressamente ed adeguatamente motivata. Diversamente il rapporto è a tempo indeterminato.

Gli Ermellini della sezione lavoro, con la sentenza n. 14715 del 5 luglio 2011 hanno rigettato il ricorso di una azienda condannata dalla Corte d’Appello a considerare instaurato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore. Nel caso specifico è stato ritenuto invalido il contratto del lavoratore con il fornitore “interposto” per genericità della causale del contratto, considerando invece valido e costituito quello [tra lavoratore e] con l’utilizzatore finale della prestazione lavorativa.
Nello specifico si legge: "Il contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore assume un peculiare rilievo rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), L. 24-6-1997 n. 196 e la mancanza/genericità dello stesso spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale che il legislatore fa discendere dall'indicazione, nel contratto di fornitura, delle ipotesi cui il contratto interinale può essere concluso".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 3 luglio 2011

Godere delle ferie è un diritto? Per i medici, non sempre è così.

La categoria dei medici, a solo parere di chi scrive, da un po’ di tempo è messa sotto tiro quasi che nel farlo si trova la panacea dei mali della sanità e dei bilanci.
Per questo siccome le ferie dei medici vanno (giustamente) concordate con la ASL per esigenze di copertura territoriale minima, se la ASL non le concede che succede? Questo il caso. Successivamente ad una rituale richiesta di godere delle ferie annuali e di un rifiuto da parte del datore che non sia conforme alla normativa applicabile, il dipendente non può autonomamente assentarsi dal luogo di lavoro. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 giugno 2011 n. 12805, ha rigettato il ricorso di un medico e affermando che "secondo la disciplina di cui al DPR n. 270 del 2000, accordo collettivo per i medici di medicina generale, dei 21 giorni di ferie complessivi spettanti, compete al medico la scelta di 11, mentre i residui 10 si usufruiscono su indicazione dell'azienda. Al medico compete dunque di scegliere, ma non può poi prescindere dal previo consenso della ASL...".
Prosegue “…la necessità di un equo contemperamento tra le esigenze dei medici e quelle della ASL, e quindi la illegittimità di ogni forma di iniziativa unilaterale, appare intrinseca al tipo di servizio reso.” In conclusione l'illegittimità del rifiuto datoriale di concessione delle ferie, riconosciuta nel caso di specie dalla Corte territoriale, può dar luogo al risarcimento danni, ma non autorizza alla decisione unilaterale di fruizione del riposo.
E mi chiedo: ma un medico stanco e stressato, sarà poi così produttivo? …e se sbaglia diagnosi?...
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 12 giugno 2011

Indennità di ferie e riposi: prescrizione decennale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10341 dell'11 maggio 2011, inverte la rotta sulla natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti. La sentenza in commento reputa che l’indennità “…ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro". Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto che la prescrizione di detto diritto “…soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquiennale ex art. 2947 c.c.".
Tanto seppur la Corte d'Appello aveva sposato altra giurisprudenza di segno opposto.
Forse sarebbe stato meglio un intervento “chiarificatore” delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Ciò che lascia ancor più perplessi è la decorrenza in costanza di rapporto… ma la Giurisprudenza non poteva spingersi oltre, sicchè sarebbe auspicabile un intervento legislativo.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 16 gennaio 2011

Libero accesso per i datori di lavori alle dichiarazioni dei dipendenti rese in sede ispettiva.

Con la sentenza n. 9102 del 13 dicembre 2010, il Consiglio di Stato si è espresso in maniera negativa per i casi di diniego di accesso agli atti opposto dall'Amministrazione sulla base di norme che precludono ai datori di lavoro la consultazione della documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai propri dipendenti. Un passo così dispone: "…le finalità che sostengono disposizioni preclusive - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita 'comunque' dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990."
Nel caso di specie l’INPS era tenuta al rilascio della la documentazione richiesta dalla società perché in linea con il diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 della L. n. 241/1990. Esso infatti può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 L. n. 241/1990; art. 8 D.P.R. n. 352/1992 e art. 4 D.Lgs. n. 39/1997) e nel caso in esame non ricorreva alcuna di quelle ipotesi previste: segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori.
(Avv. Angelo Remedia)

Licenziamento legittimo del dipendente che timbra per un collega.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24796 del 7 dicembre 2010 ha ribadito la necessità della permanenza del vincolo fiduciario tra dipendente e datore di lavoro. Sicchè ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che timbra il cartellino altrui con il deliberato e volontario tentativo di ingannare il datore di lavoro, anche se poi il collega avesse timbrato di lì a poco.
La Suprema Corte ha così confermato la decisione dei giudici di merito che, come si legge nella sentenza, hanno "ricostruito la condotta del lavoratore in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) ponendo in rilievo la gravità dei fatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente".
(Avv. Angelo Remedia)

martedì 4 gennaio 2011

I genitori devono mantenere i figli maggiorenni finchè trovano lavoro "adeguato", non solo per loro.

Occupandosi di figli adottivi, la Corte di Cassazione, Sez. I civile con sentenza del 11 novembre 2010, n. 22909, Pres. Luccioli, Rel. Salvago ha fissato il principio che i figli vanno mantenuti anche se sono diventati maggiorenni e finchè non abbiano trovato "un mestiere rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia".
Per questo i genitori (naturali o adottivi) dovranno mantenere i figli non solo fino a quando non troveranno un lavoro "confacente alla loro preparazione e inclinazione" ma questo dovrà anche essere consono alla "condizione sociale della famiglia".
Nello specifico la Corte si è occupata del ricorso di un comune della provincia di Napoli, che ha chiesto e ottenuto il rimborso di 48 mila euro spesi per il collocamento in una casa famiglia di tre figli adottati da una coppia. I figli erano stati allontanati dalla famiglia adottiva perchè trovati in stato di abbandono.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 14 novembre 2010

Il rapporto di lavoro part-time può trasformarsi in full-time.

La Corte di Cassazione, nel campo del diritto del lavoro, con la sentenza del 13.10.2010 n. 21160, ha ribadito un principio da tempo affermato: in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione; cioè non è importante la qualificazione giuridica del rapporto (o se vogliamo, come è intitolato il contratto di lavoro) quanto la concretezza delle mansioni svolte, la loro tipologia e la loro durata. E’ stato così che un rapporto di lavoro nato in forma di tempo parziale è stato trasformato in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante il contratto sottoscritto fosse solo part-time, sulla base dell’orario di lavoro di fatto svolto dal lavoratore, prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e talvolta addirittura superiore.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 14 giugno 2010

Altra fonte di reddito (non tassata) per i sindacati: la costituzione di parte civile anche per un lavoratore non iscritto.

La Corte di Cassazione con la sentenza 22558/2010 ha affermato che le associazioni a difesa dei lavoratori possono costituirsi parte civile contro le aziende per gli infortuni sul lavoro, e questo anche se la vittima non era iscritta al proprio sindacato.
Nel caso specifico il capocantiere ed il responsabile della sicurezza di una ditta di costruzioni, furono riconosciuti colpevoli di omicidio colposo per la morte sul lavoro di un operaio edile, deceduto dopo un brutto incidente mentre conduceva una gru. Oltre ai 10 mesi di carcere, ed il risarcimento alla vedova, la Corte ha confermato sia la legittimità della costituzione in giudizio dei tre maggiori sindacati, sia il risarcimento di 15.000 euro ciascuno.
La sentenza recita:"Il mutato quadro di riferimento porta a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta".
Una nota personale. Basta disuguaglianze: la certezza del diritto è qualcosa che va recuperata, non minata, di questo credibilità ne possono aver sofferto in astratto qualunque associazione si occupi di lavoratori… e poi si prenda posizione sui redditi tuttora non tassati dei sindacati.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 24 maggio 2010

Il datore di lavoro che tollera le assenze, perde il diritto di licenziare il dipendente.

L’imprenditore che tollera le assenze ripetute dei propri dipendenti oltre il periodo di comporto, perde il diritto di recesso.
Lo ha stabilito la Cassazione sez. lavoro con la sentenza 11342 dell’ 11 maggio 2010, respingendo il ricorso presentato da una cooperativa per la dichiarazione di legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente per superamento dei limiti di comporto.
Gli Ermellini, confermando le motivazioni per le quali la Corte di Appello di Messina aveva respinto l’impugnazione della società cooperativa, hanno stabilito che poiché le prolungate assenze erano state tollerate anche oltre la maturazione del comporto, il lavoratore si era potuto convincere dell’irrilevanza delle assenze e dell’acquiescenza della controparte alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Per questo la Corte ha formulato ed applicato il seguente principio, “per il licenziamento per superamento del periodo di comporto, opera ugualmente il criterio della tempestività del recesso, sebbene, difettando gli estremi di urgenza che si impongono nell'ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo fra la data di detto superamento e quella del licenziamento - al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto - vada condotta con criteri di minor rigore che tengano conto delle circostanze significative, così contemperando da un lato l'esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall'altro, quella del datore di lavoro al vaglio della gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità con la continuazione del rapporto”.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 18 aprile 2010

Illegittimo il licenziamento del lavoratore in sciopero, che blocca altri colleghi non scioperanti.

Non è licenziabile il lavoratore scioperante che impedisce ai colleghi non scioperanti di recarsi al lavoro.
Tale è l’orientamento promosso dalla Corte di Cassazione (sentenza n.7518/2010) la quale, pur riconoscendo l’illegittimità di tale comportamento che compromette l'altrui diritto all'espletamento della prestazione lavorativa, ha ritenuto che lo stesso non lede il rapporto fiduciario che lega il lavoratore all'azienda. E’ stato infatti respinto il ricorso di una fabbrica che chiedeva la conferma del licenziamento inflitto ad un dipendente il quale, sostando per due ore davanti all'azienda in una giornata di sciopero, tentava di convincere i colleghi crumiri a non recarsi sul posto di lavoro.
Respingendo il ricorso dell’azienda la Suprema Corte ha sottolineato come, pur ritenendosi il picchettaggio illegittimo poiché lesivo del "diritto della parte datoriale alla prosecuzione dell'attività aziendale" anche in caso di sciopero, la sanzione del licenziamento risulta eccessiva. In particolare il comportamento del dipendente scioperante “non era sfociato in atti di materiale violenza ai danni del compagno di lavoro il quale risultava fosse stato strattonato e fatto arretrare rispetto all'ingresso della fabbrica che aveva gia' varcato, senza che, tuttavia, fosse stato fatto segno di ulteriore violenza fisica".
Per la Cssazione dunque mancherebbe nel caso di specie "la giusta causa di licenziamento".
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

lunedì 12 aprile 2010

La statura non può essere un ostacolo nei concorsi pubblici. Tranne per categorie speciali.

Il Tribunale Amministrativo del Veneto ha accolto, con una sentenza dello scorso 2 Aprile 2010, il ricorso di una “vigilessa” esclusa dal Corpo dei Vigili Urbani di Verona “perché troppo bassa”. Nei fatti è alta m. 1,61 contro i m. 1,63 previsti nel bando.
Ora quel bando è risultato illegittimo laddove prevedeva un limite minimo di statura: già una legge del 1986 affermava che “l’altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni” tranne che per alcuni casi tassativi ossia: Forze armate, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo forestale, Vigili del fuoco e Ferrovie dello Stato. E qui mancava appunto la Polizia Municipale.
Peraltro in queste “categorie speciali” il limite minimo viene fissato in m.1,61 e dunque più morbido del bando impugnato; osservazione che puntualmente ha specificato anche il Tribunale laddove “la statura minima prescritta dal bando non appare in ogni caso congrua, tenuto conto di quanto stabilito per posizioni professionali sicuramente comparabili”.
Un commento personale, il forte desiderio di lavorare unito all’intraprendenza di tentare un concorso, anche senza requisiti, a volte premia.
(Avv. Angelo Remedia)

E’ reato minacciare un dipendente di licenziamento per essersi rifiutato di prestare attività lavorativa fuori orario.

In questo senso la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 11891/2010, ha condannato un capo reparto che biasimava un’impiegata per non aver svolto attività lavorativa fuori dal normale orario di servizi. Il capo reparto le avrebbe proferito che “l’avrebbe messa a fare del lavoro molto pesante o con macchinari difficili da utilizzare di modo che sarebbe stata costretta a licenziarsi per non stressarsi” sì da configurare, con la minaccia di licenziamento, un “ingiusto danno”.
La Suprema Corte ha ritenuto che tale comportamento configura i reati di minacce e di violenza privata e per tale motivo, il capo reparto è stato condannato al pagamento di una multa di 51 euro oltre al risarcimento dei danni alla lavoratrice.
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 29 marzo 2010

Gli ampi poteri decisionali fanno acquisire la qualifica di dirigente a prescindere dalla procura speciale del datore di lavoro.

Ancora una volta la Cassazione ribadisce il concetto della prevalenza delle mansioni di fatto espletate, contro l’apparenza contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Con la sentenza n. 5809 del 10 marzo 2010, infatti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un consorzio confermando il riconoscimento della qualifica di dirigente in favore di un lavoratore al quale era stata data "un'ampia autonomia gestionale" come la gestione di fatture per oltre un milione e mezzo di euro. Confermata così la decisione del giudice di secondo grado, la Corte ha sottolineato che "il giudice di merito ha compiuto le operazioni logiche indicate, accertando i requisiti - soprattutto contrattuali - per l'individuazione della figura professionale del dirigente, ha accertato le mansioni con il relativo grado di autonomia gestionale e decisionale ed ha proceduto al necessario raffronto, per concludere che la qualifica dirigenziale spetta al lavoratore.” Nella sentenza si legge inoltre che "ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale è necessario e sufficiente che sia dimostrato l'espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate nella specie dalla preposizione a più servizi con ampia autonomia decisionale. Affermare la necessità del rilascio di procura speciale significa subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sé insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte, norma questa inderogabile a danno del lavoratore. In altri termini, pur in presenza di tutti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di dirigente, il riconoscimento stesso verrebbe subordinato al consenso del datore di lavoro".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 21 marzo 2010

Il lavoratore precario rimane un disoccupato.

La Cassazione Sezione Quinta Penale con la sentenza n. 48361/2008 si è indirettamente occupata del caso: un lavoratore che aveva partecipato ad un concorso pubblico sottacendo la sua assunzione temporanea come coadiutore sanitario presso la Asl di Taranto era stato condannato - nei due gradi di giudizio precedenti - per il reato di falso ideologico in atto pubblico, per aver indotto in errore i pubblici funzionari, sul suo stato di lavoro.
Tutto è partito dalla denuncia della Asl che aveva chiesto, ed ottenuto, anche il risarcimento dei danni (!)
La Cassazione ha annullato le sentenze di condanna perché "il fatto non sussiste" in quanto "un rapporto di impiego precario e temporaneo non può essere ritenuto sufficiente a fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione". Gli Ermellini hanno infatti osservato che anche qualora il lavoratore "avesse correttamente segnalato la propria condizione di assegnatario in via provvisoria del posto di coadiutore sanitario presso la Asl, ciò non avrebbe comportato la sua cancellazione dall’elenco di disoccupati tenuto dall’ufficio provinciale del lavoro".
In conclusione, la Suprema Corte ha sottolineato la prevalenza dell’interesse del lavoratore alla conservazione dello “status di disoccupato”, pur in presenza di brevi periodi di lavoro, ai fini della conservazione dei benefici che tale stato prevede, in relazione, nel caso esaminato, alla partecipazione a concorsi pubblici. Dunque le finalità del sistema di protezione sociale derivante dalle norme sullo stato di disoccupazione non possono venir meno solo perché sia stata effettuata una qualche esperienza lavorativa le cui caratteristiche fondamentali sono la temporaneità dell’impiego, la sua brevità e
l’incertezza sul futuro. Ed anzi, aggiungerei, la partecipazione al concorso pubblico mira proprio ad ottenere un posto di lavoro che è opposto al perdurare del precariato pertanto questo non può essere ostativo alla libera e legittima ricerca di un proprio stabile lavoro.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 7 marzo 2010

Tribunale trasforma i Co.Co.Pro. in lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

La sentenza è una conferma del principio della prevalenza, in materia lavoristica, delle situazioni di fatto rispetto alla forma delle stesse. Valutato preliminarmente il “progetto” indicato, esso è risultato fortemente generico e dunque inconsistente; di qui la sua inidoneità. Nello specifico poi, il Tribunale ha accertato che ricorrevano anche alcuni requisiti che la giurisprudenza della Suprema Corte indica come caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, ben distinto da quello autonomo che svolgono i collaboratori co.co.pro.; tra questi: “…: l’osservanza di un orario predeterminato, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione.” Così il Tribunale di Benevento con la sentenza del 15.12.2009 che ha ordinato la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento delle mensilità arretrate.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 21 febbraio 2010

Il lavoratore improduttivo può (e deve) essere licenziato. Parola di Cassazione.

La sentenza 3125/2010 della sezione lavoro della Cassazione ha reiterato un principio fondamentale del rapporto lavorativo tra azienda e dipendente: l’obbligo della diligente collaborazione dovuta dal lavoratore.
In particolare gli Ermellini hanno sottolineato che le aziende possono legittimamente licenziare il lavoratore nel caso in cui dimostrino che sussiste una significativa sproporzione tra la media produttiva degli altri dipendenti e quanto il singolo lavoratore riesce effettivamente a realizzare. Pressocchè ininfluente la circostanza che il lavoratore risulti impiegato solo da pochi mesi in quanto se all’inizio del rapporto di lavoro si può comprendere una certa difficoltà di adattamento a mansioni che possono essere nuove, tale adattamento non può essere superiore ad un paio di mesi se si tratta di mansioni semplici, manuali e ripetitive. Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha sentenziato che la Corte d’Appello aveva correttamente accertato una evidente violazione della diligente collaborazione del dipendente.
Una riflessione personale: nel caso esaminato la sproporzione era fortemente determinata da una componente volontaria del lavoratore contraria agli interessi dell'azienda; in questi casi è salutare per l'impresa togliere la "mela marcia dal paniere sano".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 14 febbraio 2010

Al lavoratore va attribuita la qualifica relativa alle mansioni di fatto svolte, anche se formalmente le mansioni erano assegnate ad un superiore.

"Al fine di escludere il diritto del dipendente alla superiore qualifica (...) non è sufficiente che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere organizzativo, conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle mansioni stesse, ovvero degli elementi più qualificanti delle stesse": con questa motivazione, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27825/2009, ha respinto il ricorso delle Poste contro la denuncia di un dipendente che voleva vedersi riconosciute le mansioni svolte, diverse da quelle certificate sul contratto di lavoro ma di fatto svolte, seppur contemporaneamente attribuite ad altro dirigente. Con questa sentenza i giudici di Piazza Cavour segnano un punto a favore dei diritti dei lavoratori, da oggi più tutelati circa le mansioni effettivamente svolte in azienda.
(Dr. Luigi Napolitano)

sabato 23 gennaio 2010

Il lavoratore può rinunciare alla impugnativa del licenziamento.

La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 22105/2009 ha fissato il principio che il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnativa del licenziamento, e dunque può farne oggetto di rinunce o transazioni. Questo in deroga all’art. 2113 c.c., il quale reputa impugnabili gli atti di rinunzia dei lavoratori ai diritti inderogabili di legge o ccnl.
Il caso riguardava un lavoratore che aveva accettato una “somma a saldo e stralcio di ogni sua spettanza” anche per rinunziare alla reintegra nel posto di lavoro; da qui la Corte ha reputato che “il recesso datoriale non era più illegittimo e, non erano più dovute somme a risarcimento di una eventuale illegittimità originaria del licenziamento”.
(Avv. Angelo Remedia)