sabato 28 marzo 2009

Legittimo il licenziamento del dipendente che si fa timbrare il cartellino da un collega. Anche se non c’è danno per l’azienda.

Tribunale, Corte d’Appello e Cassazione (sentenza 26239/2009) concordi nel reputare congrua la sanzione del licenziamento anche se all'azienda non deriva “un danno economico” reputando sufficiente il fatto che si sia realizzata una “lesione dei doveri di lealtà” nei confronti dell'azienda. Trattavasi di una dipendente di una clinica di Torino che si era fatto timbrare il cartellino prima di essere entrata a lavoro da una collega.
Persi il primo ed il secondo grado, la donna ha fatto ricorso agli Ermellini per l'applicazione di una sanzione più lieve siccome il fatto non aveva comportato un danno economico all'azienda. La Corte ha respinto la doglianza sottolineando che “la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito appare logica e coerente”. Infatti gli stessi avevano rettamente motivato le pronunce, facendo riferimento alla “lesione del vincolo fiduciario a prescindere dal danno patrimoniale subito dalla società”. Di qui la congruità della sanzione del licenziamento, “… vista la gravità dell'addebito contestato”.

lunedì 9 marzo 2009

Assegno protestato. Iscrizione nelle "black list". (CAI. CRIF,...)

Dopo il protesto, il presentatore ha l'obbligo di segnalazione (non può sottrarsi). E' così che si finisce sulle banche dati pubbliche e private dei "cattivi pagatori" ai quali, spesso, viene negato ogni successivo accesso al credito.
La normativa non prevede la cancellazione del protesto ma solo la riabilitazione e questo anche se il debitore paga l’assegno e gli accessori immediatamente.
La riabilitazione può essere chiesta solo dopo un anno dal protesto e se si è in possesso del titolo in originale e delle ricevute di pagamento della sorte, degli interessi, della penale e delle spese; in mancanza delle ricevute è possibile una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio (al Comune). E' disposta dal Presidente del Tribunale competente e successivamente va presentata istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio.
Nel caso di protesto errato occorre rivolgersi al Tribunale con le modalità del ricorso d’urgenza e notificare il provvedimento di accoglimento al Presidente della Camera di Commercio il quale provvederà alla cancellazione definitiva.
La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro Informatico fino alla sua cancellazione. Diversamente, trascorsi 5 anni dalla registrazione (a prescindere dal pagamento), viene automaticamente cancellata.

domenica 8 marzo 2009

Scioperi selvaggi addio!

Lo scorso 27 febbraio 2009 Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un disegno di legge di riforma del diritto di sciopero nel settore dei trasporti. (In concreto si tratta di uno schema di "delega al governo" che verrà proposto al parlamento per la sua approvazione). Questi i punti salienti.
Per proclamare lo sciopero nel settore del trasporto è necessario che le organizzazioni che lo indicono abbiano la rappresentanza di almeno la metà dei lavoratori. In alternativa, è previsto che quando le sigle rappresentano almeno il 20% ma non arrivano al 50%, serve un referendum preventivo che ottenga almeno il 30% di consensi.
La revoca degli scioperi, sempre nel settore dei trasporti, dovrà essere comunicata con congruo anticipo.
Lo sciopero virtuale, invece, sarà disciplinato dalla contrattazione, potendo essere effettuato in varie modalità, con o senza la trattenuta dal salario.
Incorrono in sanzioni amministrative quei lavoratori di qualunque categoria che bloccano strade, autostrade, porti, ostacolando la libera circolazione.
La responsabilità di comminare sanzioni passa dal datore di lavoro alla Commissione di garanzia e la riscossione viene affidata ad Equitalia.

sabato 28 febbraio 2009

I nonni hanno un autonomo diritto di visita dei nipoti?

Per i nonni è inammissibile l’intervento nel processo di separazione dei genitori, per far valere un autonomo diritto di visita dei nipoti.
Supreme pronunce fissano l’“... Oggetto del giudizio di separazione è l’accertamento della sussistenza dei presupposti della autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori (o maggiorenni e, senza loro colpa, non autosufficienti)”
Di qui la necessaria partecipazione al processo dei coniugi in via esclusiva.
Ai nonni, che non hanno un autonomo diritto alle visite, però, è concesso il diritto di sollecitare la magistratura (Tribunale dei minorenni) per la verifica del corretto esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono senza motivo plausibile vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti (Cass. 3904/57; 1115/81); il tutto nello spirito di tutela del diritto dei minori ad una pienezza di rapporti familiari.

Riaffermato il credito dell'amministratore di Condominio che ha anticipato denari propri

In sede di passaggio di consegne all’amministratore del condominio subentrante, viene verbalizzata l’annotazione del credito dell’amministratore uscente, dovuto per anticipazioni in favore del condominio stesso. In più viene fissato il termine che trascorsi 90 giorni dalla data di redazione del verbale di consegna dei documenti si sarebbe provveduto senza ulteriore avviso al recupero coatto del credito, con la decorrenza degli interessi dalla data di quantificazione del credito stesso.
Il Giudice di Pace su detto presupposto (e sulla contumacia del condominio) condanna il condominio al pagamento.
Ndr. Nello specifico non è dato capire se “il passaggio delle consegne” è atto di formazione negoziale ovvero unilaterale dell’Amministratore uscente: se nel primo caso ci vede in linea con la sentenza, nel secondo non la condividiamo. Ai nostri clienti suggeriamo di utilizzare la prima ipotesi quando non è possibile un riconoscimento assembleare.
Giudice di Pace di Bari, Sentenza 13 Gennaio 2009 , n. 139 ti serve? chiedici la sentenza via mail

domenica 22 febbraio 2009

Multa illegittima se l'agente non è ben visibile.

Il Tribunale di Modena (sent. 25.11.2008) ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di illegittimità di una multa per eccesso di velocità, sul presupposto che dal verbale non risultavano le condizioni di piena visibilità della pattuglia della polizia. In concreto, era notte, la pattuglia si trovava dall'altro lato del senso di marcia, senza illuminazione pubblica e l'agente ha dovuto attraversare la strada per la contestazione; il tutto in violazione dell'art. 183 DPR 14.12.1992 n. 495. (PS prima di firmare un verbale, leggetelo e se incompleto, fate prima rilevare esattamente i fatti...) Tribunale di Modena sentenza 25 novembre 2008. ti serve? chiedici la sentenza via mail

domenica 8 febbraio 2009

Test anti HIV senza consenso informato? Va risarcito il danno

La terza sezione della suprema Corte, con la sentenza n. 2468/2009 dispone di nuovo in materia di privacy e di consenso informato. Ha infatti accolto il ricorso di un omosessuale che, ricoverato per un forte attacco febbrile con diagnosi di leucopenia, era stato sottoposto al test anti-Hiv senza il suo preventivo consenso. Le doglianze del paziente – accolte dai massimi giudici - sono state da un lato la diffusione dentro e fuori l’ospedale della notizia della sua omosessualità, notizia data in illegittima evidenza sulla cartella clinica, peraltro non adeguatamente custodita, e dall’altro che non era stato informato del test cui è stato sottoposto. Sul primo punto la Cassazione ha rinviato ad altra Corte d’Appello la determinazione del risarcimento dovuto, sul secondo nel richiamare la legge 135 del '90 ha ricordato che “nessuno può essere sottoposto al test anti-Hiv, se non per motivi di necessità clinica”. Peraltro, anche nei nei casi di necessità “il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre e ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente”; quindi il consenso è derogabile solo “nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per terzi), circostanze che il giudice deve indicare".
L’omosessuale ha dovuto chiudere la sua attività commerciale ed ha chiesto un risarcimento di 500.000 Euro.

sabato 7 febbraio 2009

Matrimonio lampo e non consumato: il mantenimento è dovuto.

La Cassazione Civile, con la sentenza 2721 del 2009 ha disposto che anche un matrimonio di sette giorni può bastare per far sorgere il diritto al mantenimento e questo anche se il matrimonio non è stato consumato.
E questo sui noti principi della differenza di reddito, del tenore di vita che si sarebbe potuto avere nella prosecuzione della convivenza; a prescindere dal fatto che la moglie non abbia concesso al marito neppure il tradizionale jus primae noctis. Ma su tali reticenze, gli Ermellini hanno deciso una sostanziale riduzione dell’assegno, a soli 250 Euro mensili.

lunedì 2 febbraio 2009

Illegittimo il ruolo dopo la sentenza di rigetto del Giudice di Pace

Successivamente ad una sentenza di rigetto del Giudice di Pace dell’impugnativa dei verbali e delle ordinanze ingiunzioni, le somme ivi riportate non possono essere iscritte e poi riscosse a mezzo ruoli dell’esattore e non possono neppure essere maggiorate ai sensi dell’art. 27 L. 689/81. La riscossione infatti potrà effettursi secondo le ordinarie norme del codice di procedura civile da parte dell’ente creditore (l'art. 204 bis codice della strada non fa riferimento anche alle ipotesi di cui al 206 primo comma) aggiungendo solo gli interessi di mora al tasso legale.
Giudice di Pace di Roma, sentenza del 9 dicembre 2008. ti serve? chiedici la sentenza via mail

Moglie bisex perde anche il mantenimento se il marito la picchia sorprendendola a letto con altri

La Cassazione con sentenza n. 1734 del 2008 ha reputato la violenza del marito scaturita dalla scoperta del tradimento bisex della moglie, meno grave del tradimento stesso. Per questo se la moglie bisex è infedele, perde l'assegno di mantenimento anche se dimostra che suo marito l'ha picchiata. Inizialmente il Giudice del primo grado aveva addebitato a lui la colpa della separazione proprio perchè aveva ritenuto inammissibile la violenza del marito. Successivamente la Corte d'Appello e ora anche la Cassazione hanno ribaltato il verdetto affermando che la violenza del marito sarebbe “giustificabile” come reazione alla scoperta del tradimento inusuale della moglie.

domenica 25 gennaio 2009

Mancato consenso informato del paziente.La Cassazione: non sempre è reato

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fissato i criteri entro i quali il consenso informato del paziente può ritenersi indispensabile e vincolante. Il principio enunciato è il seguente, la condotta per la quale "il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall'intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale".
Con tale principio, le sezioni unite della Suprema Corte hanno annullato senza rinvio "perchè il fatto non sussiste" la decisione della Corte d'appello di Bologna che, nel febbraio 2007, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di violenza privata contestato al medico Nunzio G. in primo grado e che gli era valso una multa di seimila euro, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare si trattava di una vicenda avvenuta nel reparto di ginecologia dell'ospedale di Cattolica il 20 novembre del 1997 quando Roberta M. veniva sottoposta dal medico ad un intervento di laparoscopia operativa e, senza soluzione di continuità, a salpingectomia che determinò l'asportazione della tuba sinistra. "L'intervento demolitorio - ricostruito dagli Ermellini - risultò essere stato una scelta corretta ed obbligata, eseguita nel rispetto della lex artis e con competenza superiore alla media". Tuttavia, secondo l'accusa, "senza il consenso validamente prestato dalla paziente, informata soltanto della laparoscopia". Ma ora la Cassazione ha fatto cadere tutte le accuse nei confronti del medico che non puo' essere considerato colpevole.
Chiedeteci il testo integrale della sentenza n. 2437/2008 e lo invieremo via mail.

venerdì 16 gennaio 2009

Rata di mutuo effettiva al 4% per tutto il 2009 con il contributo "automatico" dello Stato.

Con la recente Circolare del Ministero delle Finanze,del 29 dicembre 2008, n. 17852 si sono fatti i primi chiarimenti all'art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sui mutui prima casa.
Trattasi dei mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.
Le rate da corrispondere nel 2009 per il cliente devono essere calcolate al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione.La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 185/2008 e le rate da corrispondere ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, è posta a carico dello Stato.
La Circolare chiarisce che Il contributo dello Stato viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.
Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009.
Il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La banca mutuante, a causa di difficolta' di carattere organizzativo, potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il contributo gia' per le prime rate in scadenza nel 2009. Si ravvisa l'obbligo di adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese di febbraio 2009.
Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui e' relativo.
La Circolare, infine, chiarisce che tali disposizioni si applicano anche ai mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.

La presenza del nuovo partner non limita il diritto di visita dei figli.

La Cassazione con la sentenza del 9 gennaio 2008 n. 283 ha confermato quanto stabilito in grado di appello: Il padre separato che ha il diritto di incontrare i figli non è costretto a “nascondere” la sua nuova compagna. Anzi, se vuole può farlo in presenza della stessa, ovviamente, ferme restando le altre modalità di esecuzione del diritto stabilite dal giudice.
Di qui il principio che il diritto di visita del genitore separato con figli, affidati all’altro coniuge, può avvenire anche in presenza della nuova partner del padre o della madre non affidatari; anche se quest’ultima è stata causa della fine del matrimonio.
Principio contrario a quello che in primo grado il Tribunale aveva stabilito su richiesta dell’ex moglie, vietando all’ex marito di incontrare la figlia minore in presenza della nuova compagna.