domenica 26 aprile 2009

Pronuncia penale di stalking dell'ex marito.

La Sesta sezione penale della Corte (sentenza n.16658/2009) su ricorso avverso la decisione del Tribunale del Riesame (cd. Tribunale della Libertà), si è pronunciata su un caso di stalking di un ex marito livornese ai danni della consorte.
In sostanza lui frequentava la casa coniugale ed aveva anche preso la residenza nei pressi della stessa, per meglio controllare la sua ex. L’uomo che risulta affetto dalla "sindrome dell'assalitore assillante", aveva tenuto un comportamento, talmente ossessivo da costringere la sua ex a farsi accompagnare al lavoro o in altri posti da un agente di sicurezza. Contrariamente alla decisione del gip del Tribunale di Livorno, il Tribunale del Riesame aveva ritenuto più che giustificata la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa coniugale.
Il Supremo Collegio si è pronunciato spiegando che la misura non è affatto eccessiva e che anzi si tratta di una misura "sin troppo mite in rapporto alla gravità del comportamento lesivo". Per questo, al livornese è stato inibito di frequentare "la ex casa coniugale, i luoghi dove la ex consorte è solita recarsi, da sola o con le figlie, nonchè i luoghi di abituale frequentazione della donna e di domicilio della sua famiglia di origine e dei suoi prossimi congiunti".
Una personale riflessione: sulla individuazione dei domicili anagrafici conosciuti nulla quaestio, ma sui luoghi “dove è solita recarsi la donna” mi sembra un concetto abbastanza generico, facilmente interpretabile e di difficile applicazione pratica: da un lato esclude alla donna la frequentazione esclusiva di luoghi nuovi, e dall’altro obbligherebbe l’uomo ad informarsi e documentarsi sui luoghi frequentati dalla donna (aumentando la pressione che si vuole evitare. ..)

Pianta in asso il marito. Deve risarcire il danno.

Gli Ermellini della sesta sezione penale, (sentenza 14981/2009) hanno ritenuto che l'allontanamento di una moglie, la quale lascia una lettera al marito e parte con l'amico portandosi la figlia minorenne, costituisce violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (in particolare quello di assistenza familiare) ed integra la fattispecie del reato di abbandono, se poi al loro rientro, lei gli comunica anche di volerlo lasciare. Per questo è stata obbligata a risarcire il danno patito dal marito.

lunedì 13 aprile 2009

Società per Azioni: la relazione della società di revisione di bilancio, assurge a prova documentale nel processo tributario.

Notevole importanza processuale e sostanziale assume la relazione delle società di revisione dei bilanci con la sentenza in commento.
La Corte di Cassazione Sez. Tributaria sent. N. 5926/2009 ha stabilito che la relazione della Società di revisione costituisce prova dei costi in bilancio delle grandi aziende che ivi sono esposti, a meno che il Fisco non riesca a dare la prova contraria documentale a dimostrazione dell’errore del revisore. Nella sentenza si sottolinea che “ogni volta che la relazione di revisione venga messa a disposizione dell’ufficio tributario e del giudice tributario, le autorità devono tenerla in conto, non [a titolo] di presunzione iuris tantum della veridicità delle scritture, perché manca una norma legislativa che le attribuisca tale forza, ma di documento incorporante enunciati sui quali sia l’ufficio tributario sia il giudice tributario si devono pronunciare e che possono essere privati della loro forza dimostrativa dei fatti attestati solo mediante la prova contraria”.

La Cassazione dice basta ai ritardi e al lassismo del dipendente pubblico.

Tra tanti dipendenti che onestamente lavorano, c'è sempre l'eccezione.
La Sesta Sezione Penale della Corte Suprema, con la sentenza n. 14466/2009 ha ribadito i principi espressi nei precedenti gradi d’Appello e di Tribunale confermando una condanna ai sensi dall'art. 328 c.p. per omissione di atti d'ufficio, inflitta ad un ingegnere addetto ai servizi tecnici comunali che non aveva dato risposta a una formale richiesta di una cittadina.
Nella sentenza si precisa che ''… una volta individuato l'interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell'ufficio adito, in termini di indisponibilità, oppure di parziale disponibilità della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell'atto dovuto al cittadino, il quale, sull'informazione negativa, può organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa''. La rigidità della norma, spiega la Corte, è ''posta a tutela del privato ed è strutturata in modo da impedire sacche di indebita inerzia nel compimento di atti dovuti''.
Per completezza occorre ricordare che il nostro ordinamento consente anche una tutela amministrativa per i medesimi casi.

Risarcimento danni da fumo indiretto.

I proprietari di un appartamento erano costretti, d’estate e d’inverno, a tenere le finestre costantemente tappate a causa delle esalazioni di fumo di sigaretta provenienti da un bar sottostante. Gli Ermellini del Palazzaccio, con la sentenza 7875/2009 hanno confermato il risarcimento fissato dai giudici di merito in Euro 10.000,00 per danni subiti dalla famiglia. Nelle pronunce si è evidenziato che la famiglia era stata costretta "a subire gli effetti molesti, fastidiosi e insalubri del fumo passivo e dunque a tenere chiuse le finestre anche in piena estate per tutelare la propria salute". Di qui una limitazione del “… modo di vivere la casa dei danneggiati e questo individua ciò che può essere liquidato come danno non patrimoniale”.

domenica 5 aprile 2009

Lo Stato può chiedere le imposte al lavoratore, se il suo datore non le paga.

La Corte di Cassazione Sez. Tributaria sent. 7 aprile 2009 n. 8316, richiamando un’altra sentenza della stessa sezione (n.14033/2006) ha ribadito che l’irpef che non è stata versata dal datore di lavoro, può essere richiesta direttamente al lavoratore.
Tanto sul presupposto che il debitore principale di tali somme è il lavoratore che percepisce le somme, rimanendo il datore di lavoro nella posizione di “sostituto d’imposta”. Di qui il principio per il quale “il contribuente, che abbia percepito somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, resta debitore principale dell’obbligazione tributaria: pertanto, qualora il sostituto non abbia versato all’erario l’importo della ritenuta, l’amministrazione finanziaria può rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme dovute a titolo di imposta”.
Al lavoratore, ovviamente, non rimane che la successiva azione di rivalsa verso il proprio datore di lavoro qualora questi abbia operato la effettiva trattenuta; salvo eventuali profili anche penalistici…

L’anatocismo del conto corrente e la prescrizione.

Tanti amici e clienti ci hanno chiesto di dare chiarimenti su questo aspetto che quotidianamente ci capita.
Tutti gli utenti bancari sanno che l’estratto conto inviato dalla banca, se non contestato, si intende approvato. Lo stesso art. 1832 c.c. prevede, proseguendo, la possibilità di impugnarlo, per i soli errori di scritturazione, entro i successivi sei mesi.
Se invece le iniziali clausole contrattuali (o omissioni) fossero nulle, come quelle sull’anatocismo trimestrale o su un tasso di interesse indeterminato tipo “usi piazza”, la relativa azione è imprescrittibile ex art. 1422 c.c. In altre parole il giudice deve comunque stabilire che quelle specifiche condizioni sono da ritenersi nulle e questo lo si può chiedere in ogni momento. Quello che però, comunque si prescrive, è il diritto ad ottenere la restituzione di quanto si fosse pagato “a causa” delle previsioni (dichiarate o accertate) nulle: restituzione o abbattimento del debito, ovviamente…. Questo diritto si prescrive in dieci anni.
Copiosa giurisprudenza specifica che il conto corrente deve ritenersi come un contratto unitario, caratterizzato da un rapporto unitario, costituito da una pluralità di atti esecutivi e dove i singoli addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell’unico originario rapporto. Per questo solamente con il saldo finale (chiusura del conto) si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti fra le parti.
Allora la prescrizione decorre proprio dalla chiusura del conto corrente, sia quando lo chiude il correntista (magari con il pagamento anche rateizzato, del saldo negativo), sia quando lo chiude l’istituto bancario (eventualmente con il “passaggio a sofferenza”).
Perciò fino a dieci anni dopo la chiusura del conto, il correntista ha possibilità di “rivedere” il suo rapporto con la banca.

Photored. (Multe per il semaforo rosso) Nulle o non nulle?

Negli ultimi giorni il Giornale, il Messaggero, siti di consumatori, strombettavano ai quattro venti la possibilità di una massiccia impugnativa dei ricorsi contro i famigerati photored (gli apparecchi che fotografano gli automobilisti che non rispettano il semaforo rosso) in forza di una recente sentenza della cassazione (7388/2009) che annullava detta multa nel presupposto di una sostanziale incertezza e (possibile) indeterminatezza della sanzione se il semaforo non fosse effettivamente vigilato dagli agenti di polizia e questi non si fossero concretamente adoperati per la contestazione immediata della infrazione. Di qui la previsione di valanghe di ricorsi avverso le dette multe.
FERMI. Le cose non paiono essere proprio così. La sentenza citata si riferisce ad una infrazione dei primi del 2003 (di solito la Cassazione non interviene, né potrebbe, il giorno dopo l’accaduto…). Ed effettivamente il Codice della Strada del 2003 prevedeva l’obbligo della contestazione immediata, perciò quella multa e solo quella, è stata annullata.
Il 13 agosto 2003, però, è entrata in vigore la legge 214/03 di conversione del Dl 151/03, che ha introdotto nell'articolo 201 del Codice i comma 1-bis e 1-ter (comma 1-bis: Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: ......b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; mentre il comma 1 ter: Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate). L’omologazione viene fatta dal ministero il quale, ha riomologato tutti gli apparecchi che avevano quei requisiti, il 18.03.2004. Da questo giorno, tutte le multe fatte con questi apparecchi sono pienamente valide e legittime. Nel caso dei semafori, il ministero ha imposto, tra l'altro,che gli apparecchi scattino almeno due foto, una all’inizio della manovra una alla fine, per essere certi che chi viene ritratto abbia iniziato ad attraversare l'incrocio quando era già rosso togliendo il dubbio (avanzato dalla sentenza 7388/09) che si possa essere puniti anche quando ci si trova involontariamente nell’incrocio, per motivi di traffico, pur avendo iniziato la manovra con il verde.
Diceva un noto personaggio televisivo: se le cose non le sai,… salle! Quasi a voler sottolineare un dovere di conoscenza che vada oltre il superficiale…
Il mio parere?... al semaforo rosso è meglio fermarsi!

domenica 29 marzo 2009

I continui rimproveri al dipendente costituiscono mobbing. Si alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

Con la sentenza 6907/2009 la Corte di Cassazione ha stabilito che i continui e ripetuti rimproveri orali al dipendente, fatti sul luogo di lavoro, con espressioni grevi, e toni alti (sì da farsi ascoltare anche dagli altri colleghi) costituiscono mobbing ed obbligano il datore di lavoro al risarcimento del danno.
Già la Corte d’Appello di Milano, contrariamente al Tribunale di primo grado, ordinava la reintegrazione del posto di lavoro della dipendente (perché alla fine era stata licenziata) nonché al risarcimento del danno biologico di € 9.500 per i nove mesi che era stata oggetto di tale forma di mobbing.
E questo anche se i rimproveri orali fossero stati pienamente giustificati dalla scarsa diligenza nella esecuzione delle proprie mansioni.

sabato 28 marzo 2009

Autovelox nascosti? E' truffa agli automobilisti.

L'art.142 del codice della strada prescrive che gli apparecchi di rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e segnalati: una circolare del ministero dell’interno dispone che questi apparecchi debbano essere segnalati almeno 400 metri prima.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 11131/2009) ha affermato che la violazione di questo articolo integra la fattispecie del reato di truffa contro gli automobilisti.
Nei fatti in tre comuni calabresi gli autovelox erano stati nascosti in autovetture di proprietà, il cui titolare riceveva un compenso in ordine ad ogni multa effettuata.
Il Tribunale di Cosenza aveva disposto in primo grado il sequestro preventivo delle apparecchiature fornite dalla Speed Control ipotizzando l’ipotesi della truffa ai danni degli automobilisti. I giudici del Palazzaccio hanno confermato l’ipotesi rigettando il ricorso dell’azienda proprietaria.
Forse non è superfluo ricordare che le multe fatte in violazione del codice della strada possono essere tutte contestate.

Legittimo il licenziamento del dipendente che si fa timbrare il cartellino da un collega. Anche se non c’è danno per l’azienda.

Tribunale, Corte d’Appello e Cassazione (sentenza 26239/2009) concordi nel reputare congrua la sanzione del licenziamento anche se all'azienda non deriva “un danno economico” reputando sufficiente il fatto che si sia realizzata una “lesione dei doveri di lealtà” nei confronti dell'azienda. Trattavasi di una dipendente di una clinica di Torino che si era fatto timbrare il cartellino prima di essere entrata a lavoro da una collega.
Persi il primo ed il secondo grado, la donna ha fatto ricorso agli Ermellini per l'applicazione di una sanzione più lieve siccome il fatto non aveva comportato un danno economico all'azienda. La Corte ha respinto la doglianza sottolineando che “la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito appare logica e coerente”. Infatti gli stessi avevano rettamente motivato le pronunce, facendo riferimento alla “lesione del vincolo fiduciario a prescindere dal danno patrimoniale subito dalla società”. Di qui la congruità della sanzione del licenziamento, “… vista la gravità dell'addebito contestato”.

lunedì 9 marzo 2009

Assegno protestato. Iscrizione nelle "black list". (CAI. CRIF,...)

Dopo il protesto, il presentatore ha l'obbligo di segnalazione (non può sottrarsi). E' così che si finisce sulle banche dati pubbliche e private dei "cattivi pagatori" ai quali, spesso, viene negato ogni successivo accesso al credito.
La normativa non prevede la cancellazione del protesto ma solo la riabilitazione e questo anche se il debitore paga l’assegno e gli accessori immediatamente.
La riabilitazione può essere chiesta solo dopo un anno dal protesto e se si è in possesso del titolo in originale e delle ricevute di pagamento della sorte, degli interessi, della penale e delle spese; in mancanza delle ricevute è possibile una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio (al Comune). E' disposta dal Presidente del Tribunale competente e successivamente va presentata istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio.
Nel caso di protesto errato occorre rivolgersi al Tribunale con le modalità del ricorso d’urgenza e notificare il provvedimento di accoglimento al Presidente della Camera di Commercio il quale provvederà alla cancellazione definitiva.
La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro Informatico fino alla sua cancellazione. Diversamente, trascorsi 5 anni dalla registrazione (a prescindere dal pagamento), viene automaticamente cancellata.

domenica 8 marzo 2009

Scioperi selvaggi addio!

Lo scorso 27 febbraio 2009 Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un disegno di legge di riforma del diritto di sciopero nel settore dei trasporti. (In concreto si tratta di uno schema di "delega al governo" che verrà proposto al parlamento per la sua approvazione). Questi i punti salienti.
Per proclamare lo sciopero nel settore del trasporto è necessario che le organizzazioni che lo indicono abbiano la rappresentanza di almeno la metà dei lavoratori. In alternativa, è previsto che quando le sigle rappresentano almeno il 20% ma non arrivano al 50%, serve un referendum preventivo che ottenga almeno il 30% di consensi.
La revoca degli scioperi, sempre nel settore dei trasporti, dovrà essere comunicata con congruo anticipo.
Lo sciopero virtuale, invece, sarà disciplinato dalla contrattazione, potendo essere effettuato in varie modalità, con o senza la trattenuta dal salario.
Incorrono in sanzioni amministrative quei lavoratori di qualunque categoria che bloccano strade, autostrade, porti, ostacolando la libera circolazione.
La responsabilità di comminare sanzioni passa dal datore di lavoro alla Commissione di garanzia e la riscossione viene affidata ad Equitalia.