sabato 6 febbraio 2010

La cancellazione del protesto bancario prima della decorrenza dell’anno? Ora è ammissibile.

La pronuncia è di un Tribunale marchigiano, il quale ha accolto il ricorso d’urgenza di un imprenditore protestato per mancanza di fondi, ma che aveva onorato quanto dovuto successivamente, ma la banca non aveva provveduto alla cancellazione e/o alla rettifica sulle banche dati pubbliche.
L’importanza della sentenza risiede principalmente nello “slalom giuridico” compiuto per raggiungere una tutela fino a questo momento mai attuata e che rappresenta una pronuncia da “Bastian contrario”.
Proviamo a sintetizzarne i principi: la legge 12 febbraio 1955, n. 77, mentre prevede che il debitore protestato su cambiale o vaglia cambiario, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico qualora, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, provveda al pagamento del titolo e di tutti gli accessori, non consente, invece, al traente di un assegno bancario, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal medesimo registro informatico anche qualora esso abbia adempiuto nel termine di 60 giorni dal protesto, negandogli quindi la possibilità di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. Della questione, si è occupata anche la Corte Costituzionale sulla disparità di trattamento delle situazioni molto simili tra loro, ma ha confermato l’impianto della legge.
Così oggi è stata posta una nuova questione al vaglio del Tribunale, ossia la legittimità alla detenzione ed alla pubblicazione di dati non (più) veritieri – ossia lo status di debitore - nel Registro dei Protesti, nonostante l'avvenuto pagamento, perché contrasta apertamente con i principi affermati dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di privacy. Tutto con particolare attenzione all’inevitabile danno (di reputazione commerciale e di negato accesso al credito) derivante dal permanere dei dati non veritieri. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile ed accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c.
(Avv. Angelo Remedia)

Il doppio requisito di pubblicità del fondo patrimoniale.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 13 ottobre 2009, n. 21658, ha fissato quali siano i criteri indispensabili affinché lo strumento del fondo patrimoniale possa effettivamente preservare la sicurezza economica della famiglia dalle eventuali aggressioni di creditori e dunque essere opponibile ai terzi.
Così il Supremo Collegio precisa che se il fondo patrimoniale è costituito anche da beni immobili, occorre una doppia pubblicità: la trascrizione nei registri immobiliari e l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Infatti, soltanto con la doppia pubblicità si realizza a pieno la conoscenza dei terzi ed i coniugi eviteranno eventuali aggressioni dei creditori ai beni di famiglia.
La Suprema Corte puntualizza questo principio, conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la costituzione del fondo patrimoniale, poiché rientra, tra le convenzioni matrimoniali regolate dall'art. 162 del Codice civile, per essere opponibile ai terzi necessita l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre il vincolo di destinazione sugli immobili è soggetto alla trascrizione prevista dall'art. 2647 c.c..
Per completezza ricordiamo che se l’atto non è opponibile ai terzi, esso ha mera efficacia interna e dunque per l’eventuale aggressione creditoria non è neppure necessaria una preventiva azione revocatoria del fondo patrimoniale.
(Avv. Angelo Remedia)

Il danneggiato ha diritto anche all’importo dell’Iva indicata in preventivo nonché al c.d. “fermo tecnico” nel caso di mancato utilizzo del mezzo.

La Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile – con la sentenza del 27 gennaio 2010, n.1688 in materia di risarcimento danni da incidente stradale a favore dei danneggiati ha affermato che il risarcimento del danno deve estendersi anche agli oneri accessori e conseguenziali, dunque, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta.
Inoltre, ha affermato che è possibile la liquidazione equitativa del c.d. danno da fermo tecnico anche in assenza di prova specifica, essendo sufficiente la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo. L'Autoveicolo, osserva la Suprema Corte è, infatti, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) anche durante la sosta forzata per le riparazioni, spesa comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
(Avv. Gianluca Brogi)

Cassazione Civile: risarcimento del danno patito per mancata autotutela della Pubblica Amministrazione.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di illegittima pretesa tributaria: alla domanda "se, in linea di principio la P.A. possa essere responsabile ai sensi dell'articolo 2043 Codice Civile per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell’esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento arrecasse danno al privato, o se ciò costituisse violazione ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico" la Cassazione ha risposto positivamente.
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza 19 gennaio 2010, n.2010 ha dichiarato che: ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere un privato cittadino ad affrontare spese legali e d'altro per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. è innegabile e permanente. Si tratta dunque dell'accertamento che il danno conseguente all'atto illegittimo, ha prodotto tutti i suoi effetti, poiché la P.A. non è intervenuta tempestivamente ad evitarli, con i mezzi che la legge le attribuisce.
(Dr. Luigi Napolitano)

domenica 31 gennaio 2010

I beni del fondo patrimoniale non sono aggredibili dal fallimento.

Alcuni o tutti i beni di proprietà dei coniugi possono costituire il cd. “fondo patrimoniale”, ossia quell'insieme di beni costituiti per far fronte ai bisogni stretti della famiglia. Si tratta di un vincolo “di destinazione” del bene e, se per costituirlo è sufficiente la volontà dei coniugi, per rimuoverlo occorre l’autorizzazione del giudice tutelare qualora nella famiglia vi fossero figli minori.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 1112/2010, ha specificato che detti beni non possono essere acquisiti dal fallimento dell’imprenditore (uno dei coniugi) neppure per la sua quota di pertinenza. La sentenza, prendendo in considerazione il D. Lgs n. 5 del 2006 che ha modificato l'art. 155 della legge fallimentare, si deve escludere il concetto di “confusione del patrimonio” tra i beni destinati a soddisfare esigenze specifiche (quelli costituiti nel fondo patrimoniale) con gli altri beni di proprietà dell'imprenditore fallito.
Approfondimenti sul fondo patrimoniale.
(Avv. Angelo Remedia)

Il passeggero non allaccia la cintura? Fatelo scendere!

Ebbene si. La Cassazione si è pronunciata contro un automobilista per omicidio per un passeggero che viaggiava senza cinture allacciate. Nella sentenza 3585/2010 la Corte sottolinea che chi è alla guida non può essere tollerante perchè è "titolare di una posizione di garanzia" e deve quindi "prevedere e prevenire le altrui imprudenze e avventatezze". Con tale premessa, la Corte è stata ferma: di fronte a persone restie ad indossare la cintura, anche nei sedili posteriori dell'auto, bisogna farle scendere senza esitazione. Il Supremo Collegio ha dunque confermato una condanna per il reato ex art. 589 del codice penale di omicidio colposo, inflitta ad un automobilista che non aveva preteso dal passeggero che gli sedeva accanto, di indossare le cinture in quanto a causa di un incidente il trasportato aveva perso la vita.
(Avv. Angelo Remedia)

Il medico dichiara falsamente di avere lavorato un'ora in più? E' truffa.

Il medico dichiara falsamente di avere lavorato un'ora in più? Scatta la condanna per il reato di tentata truffa. Parola di Cassazione, secondo la quale l'aver indicato un numero di ore di lavoro straordinario superiore al reale anche se si tratta di un'ora o poco più è condotta di per sè idonea ed univoca ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza all'atto del conteggio delle ore da retribuire.La seconda sezione penale della Suprema Corte (sentenza 2772/2010) ha confermato una condanna per tentata truffa inflitta ad un medico reo di aver attestato sul foglio presenze giornaliero un'ora di servizio in più. Il medico rivolgendosi ai giudici di Piazza Cavour ha sostenuto che la sua condotta non poteva considerarsi offensiva posto che aveva interessato un arco temporale troppo breve. Nulla da fare. Anche se la pubblica accusa aveva concluso per l'assoluzione, ha respinto il ricorso affermando che è da considerarsi di "apprezzabile offensività"
(Dr. Luigi Napolitano)

sabato 23 gennaio 2010

Il lavoratore può rinunciare alla impugnativa del licenziamento.

La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 22105/2009 ha fissato il principio che il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnativa del licenziamento, e dunque può farne oggetto di rinunce o transazioni. Questo in deroga all’art. 2113 c.c., il quale reputa impugnabili gli atti di rinunzia dei lavoratori ai diritti inderogabili di legge o ccnl.
Il caso riguardava un lavoratore che aveva accettato una “somma a saldo e stralcio di ogni sua spettanza” anche per rinunziare alla reintegra nel posto di lavoro; da qui la Corte ha reputato che “il recesso datoriale non era più illegittimo e, non erano più dovute somme a risarcimento di una eventuale illegittimità originaria del licenziamento”.
(Avv. Angelo Remedia)

Per rilevare l’infrazione del passaggio con il rosso semaforico occorre la presenza “in loco” degli agenti.

Secondo la Cassazione (Sezione Seconda Civile, Sentenza 28 dicembre 2009, n.27414): "In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. D'altra parte, l'istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato un incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative".
(Avv. Gianluca Brogi)

Uso del cellulare in auto? No alla decurtazione dei punti se non c'è la contestazione immediata.

Se non viene contestata immediatamente l’infrazione consistente nel parlare con il cellulare mentre si è al volante (senza fare uso dell'auricolare), non può dar luogo ad alcuna decurtazione dei punti della patente. Per applicare tale sanzione accessoria al proprietario dell'auto, occorre avere certezza sul fatto che fosse proprio lui alla guida del mezzo e che effettivamente faceva uso del telefono. Questa sentenza è la logica conseguenza di quanto già annunciato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 27/2005) che aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 126 bis del codice della strada nella parte in cui assoggettava a tale sanzione il proprietario dell'auto in caso di mancata identificazione del conducente.
(Avv. Gianluca Brogi)

domenica 10 gennaio 2010

Anche la Cassazione dice basta alle sentenze scritte a mano: è indice di poca considerazione del cittadino e del difensore.

La Cassazione, nel decidere un ricorso avverso la decisione della Corte di Appello hanno, di fatto bacchettato i giudici amanuensi.
Premesso che non è vietato scrivere a mano, questa modalità di redigere le sentenze dimostra dicono "attenzione ridotta da parte del magistrato amanuense alla manifestazione formale della funzione giurisdizionale" e mette "in secondo piano le esigenze del lettore e in particolare di chi, avendo riportata condanna, pretende di conoscere agilmente le ragioni''.
Ricorrendo in Cassazione, infatti, i due imputati hanno cercato di annullare la sentenza che i Giudici della Corte di Appello avevano scritto a mano e con una grafia poco leggibile e, seppur il loro ricorso è stato rigettato perché "la lettura del testo non era impedita da grafia ostile al punto da precluderne la comprensione al di là di ogni ragionevole dubbio", gli Ermellini hanno sentito il dovere di stilettare i colleghi per tale deprecabile modalità.
(Avv. Angelo Remedia)

Interessi legali: tasso del 1% dal 1 gennaio 2010

Con decreto del 4 dicembre 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2009) ha fissato al 1% il tasso di interesse legale da applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2010, decurtando dunque di due punti il precedente saggio.
Un commento: il tasso di interessi sale e scende in forza di leve economiche e di scelte politiche; quando scende, se da un lato alcune persone in difficoltà con un debito (non gli incalliti che non pagano affatto) ne trovano giovamento perchè consente loro di farvi fronte, grandi società ci baseranno la strategia economica aziendale nella scelta dei tempi in cui onorare i propri debiti (leggasi ad es. le assicurazioni nel pagare o meno i sinistri rilevanti...) con inevitabili riflessi sugli stessi cittadini in difficoltà, e sulla già ingolfata macchina della giustizia civilistica che inevitabilmente verrà ancor più inondata di cause.
(Avv. Angelo Remedia)

Cassazione: non spetta al giudice disporre la rateizzazione delle multe.

Un cittadino del Comune di Firenze, ha ricevuto una serie di multe, tutte elevati per l’abitudine di circolare, in corsie riservate. Proponeva una sola opposizione innanzi al Giudice di Pace per l’annullamento dei numerosi verbali. Il Giudice rigettava l’opposizione, e tuttavia, decidendo secondo equità, concedeva un pagamento dilazionato dell’importo dovuto, pari ad € 2.777,61, attraverso dieci rate mensili.
La Suprema Corte di Cassazione accogliendo il ricorso del Comune ha cassato la sentenza impugnata sia nella parte in cui ha disposto dell’ammontare secondo equità sia nella rateizzazione del pagamento. Gli Ermellini ricordano che: “il beneficio della rateizzazione può essere accordato solo a chi si trova in condizioni disagiate, e comunque le rate non possono essere più di trenta e non essere inferiore a 15 euro”.
La Sentenza n. 26932/2009, ha dunque accolto il ricorso, ritenendo che il giudice di pace non aveva il potere di concedere la rateizzazione, in quanto l’art. 26 della legge sulle sanzioni amministrative, consente il pagamento rateale, ma su disposizione dell’autorità che ha applicato la sanzione e che, nel caso di specie, era stato il Comune di Firenze. Ora l’automobilista Fiorentino dovrà pagare oltre le multe anche ulteriori 400 euro di spese processuali al Comune.
(Dr. Luigi Napolitano)