martedì 23 giugno 2009

Cassazione: no al “saluto romano” fuori e dentro gli stadi.

Tutto origina da un corteo improvvisato da un gruppo di ultras, fuori di uno stadio, a cui seguirono dei tafferugli. Un uomo di 30 anni, è stato condannato in Tribunale, poi in Corte d’Appello ed oggi anche dalla prima sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 25184/2009, in forza della legge Mancino che punisce l'incitamento alla violenza per motivi razziali e religiosi. Innanzi agli Ermellini, la difesa dell’ultras ha sostenuto che la condanna sarebbe stata spropositata visto che il “saluto romano” era soltanto un ''saluto scherzoso''. La Corte, invece ha ribadito il divieto per questo gesto, sottolineando che esso fa riferimento ''ad un regime totalitario che ha emanato, fra l'altro, leggi di discriminazione di cittadini per motivi razziali''.

Divorzio senza separazione. Possibile anche con tre mesi di matrimonio.

Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1723 del 18 maggio 2009, ha accolto l’istanza di divorzio di una donna fiorentina che, dopo essersi sposata in Italia con un cittadino spagnolo, era andata a vivere nella terra del marito, dove però il rapporto, dopo solo tre mesi, era naufragato.
Il giudice ha applicato i seguenti principi: ai sensi dell’articolo 31 della l. 218/1995, alla procedura di divorzio va applicata la legge nazionale comune (cioè la stessa) dei due coniugi al momento della domanda. Se questa legge comune manca, si applica la legge dello Stato in cui il rapporto coniugale è stato vissuto per più tempo.
Così facendo non ha “recepito” una pronunciata sentenza straniera ma ha applicato direttamente la legge spagnola siccome ritenuta la sola idonea a regolare il rapporto coniugale di quei coniugi, e questo dopo un percorso di verifica della legge straniera di “non contrarietà ai principi fondamentali della Costituzione e dell’ordinamento italiano”. Legge che in tal caso consente lo scioglimento del matrimonio senza passare obbligatoriamente per la separazione.

lunedì 15 giugno 2009

Fare sesso è un diritto. Parola di Cassazione.

Il caso riguarda una donna che aveva subito un intervento di asportazione dell’utero ma, per fatto attribuibile a colpa medica, si era compromessa, tra l'altro, la sua vita sessuale.
Il Tribunale aveva negato il risarcimento del danno non considerando risarcibile nè quello subito alla vita sessuale nè quello di natura estetica. Successivamente la Corte di Appello riconosceva alla donna 114.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno biologico, continuando però a negare il diritto al risarcimento del danno alla vita sessuale. Gli Ermellini con la sentenza 13547/2009 hanno accolto il ricorso della donna e rinviato il giudizio alla Corte d'Appello sottolineando che alla donna dovrà essere riconosciuto un danno maggiore rilevato che "la perdita o la riduzione della sessualità costituisce anche danno biologico e nessuno ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sè un danno, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata".
Conclude il rinvio, che la Corte dovrà anche tener conto delle ripercussioni psichiche che la signora può aver subito in quanto “inibita sessualmente”.

Il corretto aggiornamento del canone di locazione agli indici istat.

Il contratto di locazione spesso contiene la clausola di adeguamento del canone, agli indici istat, (al 75% o al 100%). Si tratta, in sostanza, della previsione contrattuale (sinora sempre riuscita) di una futura svalutazione della moneta. In altre parole, per comprare gli stessi beni che nel 2006 mi bastavano 1.000,00 euro, nel 2009 mi occorrono 1.053,95 euro. I parametri per questa rivalutazione, li fornisce l’Istat.
Il contratto può contenere la clausola di “adeguamento automatico” ossia senza bisogno di alcuna richiesta del locatore, ma può anche non contenerla (come genericamente succede) e dunque il locatore ogni anno deve fare richiesta scritta del canone “adeguato”. In tal ultimo caso è dovuto dal mese successivo alla richiesta. Per gli arretrati, la mancanza di tale richiesta per qualche annualità intermedia, impedisce soltanto l’accoglimento della domanda degli aggiornamenti pregressi. Ma l’aggiornamento va fatto sul canone aggiornato (cioè comprensivo della variazione istat) dell’anno precedente o va fatto sul canone iniziale? La giurisprudenza meno recente aveva interpretato “l’aggiornamento del canone ex articolo 32, legge 392/78 è da effettuarsi con esclusivo riguardo alla variazione Istat, verificatasi rispetto all’anno antecedente alla richiesta di aggiornamento” (Cassazione, 2 ottobre 2003, n. 14673) orientamento mutato e criticato dalla Suprema Corte con la sentenza 5 agosto 2004, n. 15034 per la quale “deve essere calcolato con il criterio della variazione assoluta del canone iniziale dall’inizio del contratto fino alla data della richiesta”

mercoledì 10 giugno 2009

Dipendente in carcere? Non sempre è ammesso il licenziamento.

E’ successo ad una società con oltre 60 dipendenti: il dipendente, assente dal lavoro perché in carcere non andava licenziato. La Sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n.12721/2009, ha stabilito che il detenuto può solo perdere lo stipendio ma non può essere allontanato dal posto di lavoro, così conferma la sentenza della Corte d’ Appello che disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore finito in carcere per fatti non legati alla sua attività lavorativa.
La Corte Suprema ha sottolineato che occorre valutare le "esigenze oggettive dell'impresa, tenendo conto delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva, della natura e importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonchè del maturato periodo di assenza, della prevedibile durata della carcerazione, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove assunzioni". E più in generale "di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell'assenza".
Le doglianze dell’azienda – secondo la quale la detenzione del lavoratore aveva prodotto un danno, in quanto l'attività non si poteva consentire alcuna interruzione del normale ciclo produttivo – sono state disattese e così rimosso il licenziamento “per assenza ingiustificata”.

Cassazione: tra moglie e marito il prestito non va restituito.

Con la sentenza n.12551/2009 la Corte ha respinto il ricorso di una donna separata che aveva domandato la restituzione di un prestito di 19mila euro fatto a suo marito per estinguere un mutuo "acceso nel corso del matrimonio per lavori alla casa coniugale e per il ripianamento dei debiti dell'impresa del marito". Gli Ermellini hanno stabilito che, dovendo presumersi l’esistenza della solidarietà coniugale, i 'prestiti' tra i coniugi costituiscono solo una sua modalità di estrinsecazione e dunque impiegati per reciproci e comuni interessi che si manifestano nello spirito del mutuo soccorso, proprio del matrimonio. Non solo, ma dal Palazzaccio arriva anche una “stilettata morale” in quanto si afferma che questo genere di affari dovrebbero rimanere "nella riservatezza della vita familiare". Viene dunque negata solo la tutela giudiziaria, perciò a fronte di un eventuale e spontaneo adempimento dell’obbligato, anche quest'ultimo non potrebbe chiedere “la restituzione”.

martedì 9 giugno 2009

Fondo patrimoniale: attenzione alla revocatoria per fidejussioni pregresse e debiti successivi.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, è stata introdotta la figura del fondo patrimoniale.
Ai sensi dell'art 167 c.c., questo strumento patrimoniale consente di destinare determinati beni - tutti o parte di essi - sia mobili che immobili – sia personali che comuni – esclusivamente ai "bisogni della famiglia". Costituisce dunque uno strumento patrimoniale aggiuntivo rispetto ai regimi patrimoniali ordinari a disposizione dei coniugi (comunione o separazione) anche scelti o successivamente modificati. La Cassazione (11683/01) stabilisce che esso serve "al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative". Il fondo può costituirsi solo con atto pubblico o per testamento, e può costituirsi da uno o entrambi i coniugi, ed anche da un terzo, ma in tal ultimo caso è necessaria l’accettazione dei coniugi. La proprietà dei beni, salvo che non sia stabilito diversamente, spetta ad entrambi i coniugi. L’amministrazione è tipica dei beni in comunione e, ai sensi dell’art. 169 c.c. “non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente”.
Il patrimonio separato che si viene a formare, è tutelato da un vincolo di inespropriabilità: nel caso in cui i coniugi dovessero contrarre un'obbligazione per assolvere esigenze diverse da quelle familiari tanto che i creditori non potrebbero soddisfare il loro diritto sottoponendo ad esecuzione forzata i beni del fondo.
Ma cosa succede se uno dei coniugi, in periodo anteriore alla costituzione del fondo avesse prestato fidejussione bancaria (o ordinaria) in favore di una società o di un terzo?
Al ruolo di debitore o garante dello stesso, assunto dal coniuge ex ante viene assicurata la prevalenza: in quanto tale, egli risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dell'inadempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 c.c.).
Ciò pertanto i creditori dell’obbligato hanno la possibilità di agire tramite l'azione revocatoria, facendo dichiarare inefficace, ma solo nei loro confronti, l'atto di costituzione del patrimonio separato.
La Cassazione (4422/2001), rilevato che il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore dopo l'insorgere del credito, sussiste la revocabilità del fondo poiché il suo diritto (su questi beni) è suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano sui beni che ancora non esistevano nel patrimonio del debitore al momento della nascita del credito.
L’art. 2901 c.c. stabilisce come condizione per l’esercizio dell’azione di revocatoria che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Nel caso del fideiussore è sufficiente che il terzo contraente (l’altro coniuge) fosse consapevole del pregiudizio. Il pregiudizio può consistere anche nel solo pericolo di un'azione esecutiva infruttuosa. E la consapevolezza, è determinabile per presunzioni "senza che sia data rilevanza all'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo". Ultima nota: la Suprema Corte ribadisce che poiché gli effetti dell'azione revocatoria non si estendono al conferimento operato dal coniuge non debitore (o meglio non garante) ne deriva che rimanendo questi estraneo non assumerà la posizione di litisconsorte necessario nel relativo processo.
Per tal motivo, prima dell’atto pubblico, è buona norma accertarsi che non ci siano “pendenze latenti” o fidejussioni pendenti.

sabato 30 maggio 2009

Il mutuo. Tanti ne parlano, ma cos'è?

Il nostro Codice Civile, all’art. 1813 da una definizione dell’attuale contratto di mutuo: “il mutuo è il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Altre norme prevedono la sua “presunzione di onerosità (interessi)”, la libertà di forma contrattuale e la possibilità di una restituzione anche a rate. In tempi antichi il denaro non era l’unica merce di scambio esistente, sicchè anche altri beni venivano dati a mutuo e, il corrispettivo, si pagava sempre in relazione agli stessi beni. La particolarità infatti, di questo contratto, non è il “prestito” di un bene che poi deve essere esattamente restituito (come ad esempio una macchina a noleggio o un appartamento in locazione) ma il trasferimento della proprietà del bene dal mutuante al mutuatario e l’obbligo per questo non di restituire lo stesso bene, bensì uno equivalente in misura e qualità. Gaio, un giurista romano morto nel 180 d.c., scriveva del mutuo “L’obbligazione si contrae mediante cosa come nel caso del mutuo. La dazione a mutuo concerne propriamente quelle cose che valgono per peso, numero o misura, quali il denaro contante, il vino, l’olio, il frumento, il rame, l’argento e l’oro. Diamo queste cose, a numero, peso o misura, affinché diventino di chi le riceve, e ci vengano successivamente restituite, non le stesse, ma altre della stessa natura. Per questo è chiamato mutuo, perché quel che ti è dato in questo modo da me, diventa da mio, tuo

Inammissibile il ricorso per cassazione se consegnato a dipendente dell’Agenzia delle Entrate, anziché notificato.

E’ profondamente giusto che tutti conoscano i curiosi arzigogoli della nostra Corte Suprema. Questa volta tocca alla sezione tributaria con la sentenza 11620 depositata lo scorso 19 maggio 2009. Una doverosa premessa per i non addetti: la notifica è “atto dell’ufficiale giudiziario” (ma anche dell’aiutante, del trimestrale, del messo comunale, del postino e di recente, dell’avvocato autorizzato) mediante la quale si attesta la consegna “legale” di copia di un atto (o documento) al destinatario; oppure anche senza la consegna materiale, comunque si mette a conoscenza “legale” il o i destinatari, del contenuto di un atto (ad es. la notifica per pubblici proclami). E’ intuitivo che la notifica “per eccellenza” è quella effettuata nelle mani del destinatario. Se il destinatario è una persona giuridica, un ente, è altrettanto ovvio che andrà individuato il “soggetto idoneo” a riceverla. Altro principio generale è che la costituzione in giudizio, successiva alla notifica, sana eventuali vizi di cui fosse affetta la stessa notifica “in quanto l’atto ha raggiunto il suo scopo”. Fermi questi principi generali, per il processo tributario l’art.16 del d.lgs. n. 546 del 1992 testualmente dispone: le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.Quindi non prevede la necessità di un soggetto qualificato a fare le notifiche, ben potendole fare la parte personalmente (o il suo difensore), e prevede che “l’impiegato addetto” (o meglio che si qualifica tale…) ne rilascia una ricevuta sulla copia. La sentenza in commento dichiara inammissibile il ricorso proposto da un contribuente contro l’Agenzia delle entrate consegnato al dipendente dell’Agenzia delle entrate ma non notificato con l’ufficiale giudiziario. E questo, anche se vi è stata la successiva costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate (quindi aveva avuto ben conoscenza del ricorso). A tali conclusioni, la Cassazione è giunta in quanto "il ricorso risulta consegnato dal contribuente (e non notificato) al “Front Office” dell’ufficio delle entrate di Aversa. Tale modalità di introduzione del giudizio non è sicuramente equipollente ad una notificazione (che è atto dell’ufficiale giudiziario), costituente l’unica modalità di introduzione del giudizio di Cassazione, cui – anche a prescindere dal fatto che la consegna ad un dipendente non equivale a consegna a mani proprie – comunque non si applica l’art.17 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 3419/05), dettato esclusivamente per il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie. Deve dunque ritenersi che la notificazione sia del tutto inesistente, con la conseguenza declaratoria di inammissibilità del ricorso, a nulla rilevando l’intervenuta costituzione in giudizio dell’agenzia". Al di là del fatto che “la consegna a mani proprie di un ente” può essere solo frutto di fantasia, il decreto legislativo di cui in discorso titola: DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO. Senza eccezioni.

Tollerare le infedeltà coniugali, può costare caro: il mantenimento alla fedigrafa è dovuto

Dichiarati incostituzionali gli art. 559 e 560 del codice penale sono rispettivamente cadute le figure di reato dell’adulterio e del concubinato. Residuano però riflessi civilistici da questi comportamenti che spesso vengono fatti valere (solo) in sede di separazione dei coniugi. Sicchè, in questo campo, da una vecchia separazione “per colpa” - del coniuge che li commetteva - si è passati ad una separazione “con addebito” a quello stesso coniuge. Le conseguenze dell’addebito sono soprattutto economiche infatti il coniuge “colpevole del fallimento del matrimonio” non ha diritto al mantenimento (ossia l’assegno che gli consentirebbe di mantenere “lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”). Negli ultimi anni la giurisprudenza, in aderenza con i mutati cambiamenti sociali che hanno mitigato l’offesa derivante dal fatto (laddove il tradimento non è più avvertito come ragione di riprovevolezza sociale), difficilmente riconosce l’addebitabilità di una separazione per infedeltà; ciò che potrebbe invece incidere è l’offesa, il clamore che il comportamento del coniuge infedele produce. Fatte queste doverose premesse, l’esame della recentissima sentenza di Cassazione, la n. 12419 del 2009, diventa più “digeribile”. Il fatto riguarda una coppia dove la moglie, per ben dodici anni precedenti la separazione, ha avuto una relazione extraconiugale della quale era pienamente a conoscenza il marito e questo in seguito alla separazione non vorrebbe riconoscerle l’assegno di mantenimento. In effetti, lei è andata a vivere con un nuovo e ricco compagno ma, gli Ermellini hanno deciso che il marito deve continuare a versarle l’assegno di mantenimento di 1.300 Euro mensili. La Cassazione afferma infatti che la consapevolezza del marito, della relazione extraconiugale della moglie, ha generato un suo sostanziale benestare a tale situazione. Non solo, ma il successo del marito, seppur in parte, derivava proprio dalla moglie la quale, sebbene non avesse una occupazione lavorativa, aveva una “intensa vita sociale e sportiva” che contribuiva ad “ampliare le opportunità professionali per il marito”. Quanto al tenore di vita, il marito, nonostante le infedeltà continuava a far godere alla moglie un tenore di vita farcito di “svaghi propri di una elite di persone facoltose”. Di qui l’obbligo all’assegno successivo per mantenere quel tenore di vita.

lunedì 25 maggio 2009

Anatocismo: sentenza da record.

Quasi 330.000 Euro. Questa è la condanna che il Tribunale di Firenze ha inflitto ad una banca, per una causa di anatocismo, a favore di un commerciante che per 12 anni è stato costretto a lavorare con lo scoperto di conto corrente. E senza neppure un euro di danni. Il commerciante ha anche sollecitato il legale ad un pignoramento della banca perché rimasta inerme (o sbigottita). Detto fatto. L’ufficiale giudiziario si è presentato in banca per l’esecuzione immobiliare. La banca però non è rimasta a guardare: ha pagato nelle mani dell’ufficiale giudiziario, sicché il correntista dovrà ora attendere anche il provvedimento di svincolo del Giudice dell’Esecuzione.

sabato 23 maggio 2009

Telefonate dall’ufficio. Se non sono sporadiche e urgenti, è reato.

La Corte di Cassazione con la sentenza 21165 del 2009 ha stabilito che le telefonate private fatte dall'ufficio sono lecite solo se sono sporadiche e urgenti: diversamente si commette reato. I giudici supremi hanno voluto mettere in guardia i dipendenti pubblici sottolineando che soprattutto quando si tratta di telefonate fatte per puro divertimento, si rischia una condanna per peculato. Secondo la Corte, infatti, "l'uso privato dell'apparecchio telefonico comporta l'appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione, di cui l'impiegato ha disponibilità per ragioni di ufficio" e per questo rientra nel reato punito dall'art. 314 c.p. l'"uso smodato" e "non episodico" del telefono aziendale per fini privati.
Il fatto riguardava il segretario di un reparto di otorinolaringoiatria di un ospedale pubblico il quale aveva fatto numerose telefonate private, anche in paesi esteri per "soddisfare la sua sfera ludica (frequenti contatti, anche internazionali, con appassionati di caccia)". Per tal motivo si è visto confermare la condanna impugnata.

sabato 9 maggio 2009

Dal Palazzaccio un monito all’ex marito invadente: commette reato e deve risarcire il danno.

La sentenza 19116/2009 ha disposto che l'ex marito che, seppur comproprietario, entra nella ex casa coniugale senza il consenso della moglie, cui la stessa casa era stata assegnata, commette reato e deve risarcire il danno. Ed il reato è quello previsto dall’art. 633 cod. pen. sulla invasione di edificio. Il danno? Gli Ermellini hanno confermato la condanna ad una provvisionale di 15.500 euro per l'invasione della casa.
In primo grado il Tribunale di Roma lo aveva assolto, ma la Corte d'Appello invece lo aveva ritenuto colpevole condannandolo al pagamento della provvisionale di 15.500. Inutile il ricorso in Cassazione in cui l'ex marito aveva sostenuto di essere comproprietario dell'appartamento e che il risarcimento da liquidare alla moglie era eccessivo anche considerato il fatto che lei intendeva darlo in affitto per 600 euro mensili. I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso evidenziando la manifesta infondatezza dei motivi "che preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità".