domenica 3 luglio 2011

Godere delle ferie è un diritto? Per i medici, non sempre è così.

La categoria dei medici, a solo parere di chi scrive, da un po’ di tempo è messa sotto tiro quasi che nel farlo si trova la panacea dei mali della sanità e dei bilanci.
Per questo siccome le ferie dei medici vanno (giustamente) concordate con la ASL per esigenze di copertura territoriale minima, se la ASL non le concede che succede? Questo il caso. Successivamente ad una rituale richiesta di godere delle ferie annuali e di un rifiuto da parte del datore che non sia conforme alla normativa applicabile, il dipendente non può autonomamente assentarsi dal luogo di lavoro. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 giugno 2011 n. 12805, ha rigettato il ricorso di un medico e affermando che "secondo la disciplina di cui al DPR n. 270 del 2000, accordo collettivo per i medici di medicina generale, dei 21 giorni di ferie complessivi spettanti, compete al medico la scelta di 11, mentre i residui 10 si usufruiscono su indicazione dell'azienda. Al medico compete dunque di scegliere, ma non può poi prescindere dal previo consenso della ASL...".
Prosegue “…la necessità di un equo contemperamento tra le esigenze dei medici e quelle della ASL, e quindi la illegittimità di ogni forma di iniziativa unilaterale, appare intrinseca al tipo di servizio reso.” In conclusione l'illegittimità del rifiuto datoriale di concessione delle ferie, riconosciuta nel caso di specie dalla Corte territoriale, può dar luogo al risarcimento danni, ma non autorizza alla decisione unilaterale di fruizione del riposo.
E mi chiedo: ma un medico stanco e stressato, sarà poi così produttivo? …e se sbaglia diagnosi?...
(Avv. Angelo Remedia)

Risarcimento al marito per l’incidente della moglie.

La Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 13179 depositata il 16 giugno 2011 ha ribadito la tutela della sfera sessuale dei congiunti. Nel caso esaminato la Corte ha stabilito che qualora successivamente ad un incidente, la moglie non potesse più avere rapporti sessuali, deve essere risarcito anche il marito.
Gli Ermellini hanno dunque confermato la pronuncia dei giudici di merito sul presupposto, espresso nella motivazione, che "il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell'attrice, sì da impedire normali rapporti sessuali, è altresì lesivo del diritto del marito a intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce a un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell'articolo 2059 Cc: ne consegue la risarcibilità del danno in parola ex articolo 1223 Cc, pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell'illecito, secondo il criterio della cosiddetta "regolarità causale".
In altre parole, dal fatto illecito scaturisce una responsabilità che deve coprire anche i danni non immediatamente diretti ed addirittura afferenti un terzo, se sussiste uno specifico collegamento causale.
(Avv. Angelo Remedia)

Il singolo condomino ha diritto di impugnare la sentenza sfavorevole del condominio.

Con la sentenza 10717 la Suprema Corte (Sez. III Civile, del 16.05.2011 ) ha espressamente riconosciuto la legittimazione in capo ai singoli condomini ad impugnare in appello la sentenza di primo grado che vedeva come parte il solo Condominio.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha precisato che, fermo restando il riconoscimento della legittimazione ad appellare soltanto in capo ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado e che risultino soccombenti, nel caso del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, “l’esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale”.
Di conseguenza, i condomini, che non sono da considerarsi terzi ma bensì parti originarie, possono non solo intervenire nel giudizio in cui la difesa sia stata assunta dall’amministratore, ma anche esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore.
(Avv. Eleonora De Tommaso)

domenica 12 giugno 2011

Indennità di ferie e riposi: prescrizione decennale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10341 dell'11 maggio 2011, inverte la rotta sulla natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti. La sentenza in commento reputa che l’indennità “…ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro". Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto che la prescrizione di detto diritto “…soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquiennale ex art. 2947 c.c.".
Tanto seppur la Corte d'Appello aveva sposato altra giurisprudenza di segno opposto.
Forse sarebbe stato meglio un intervento “chiarificatore” delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Ciò che lascia ancor più perplessi è la decorrenza in costanza di rapporto… ma la Giurisprudenza non poteva spingersi oltre, sicchè sarebbe auspicabile un intervento legislativo.
(Avv. Angelo Remedia)

La Cassazione ribadisce la natura contrattuale della prestazione professionale medica.

La prestazione professionale del medico ha natura contrattuale di qui la conseguente responsabilità "piena" e non nelle forme attenuate di quella precontrattuale.
Questo è quanto si deriva dalla sentenza della Corte Suprema del 19.05.2011 n. 11005. Difatti, qualora il paziente sostiene di non esser informato adeguatamente, è il medico onerato di fornire la prova di aver adempiuto a tale obbligazione. La Corte ha poi sostenuto che tale responsabilità si manifesta anche se il medico si fosse limitato alla sola diagnosi ed alla terapia con la spiegazione delle possibili conseguenze della terapia stessa o dell'intervento chiururgico che ritenga di dover compiere. Attività finalizzate dunque alla raccolta del consenso informato.
Il medico era stato condannato al risarcimento del danno per responsabilità professionale in quanto, sbagliando la diagnosi, aveva prescritto un farmaco al paziente che gli aveva procurato gravi problemi alla vista. Lo stesso professionista era ricorso in Cassazione sul presupposto della occasionalità della prestazione, ma il Supremo Collegio ha rigettato le sue doglianze confermando la condanna.
(Avv. Angelo Remedia)

Separazione: il provvedimento vale come titolo esecutivo anche per le spese mediche e scolastiche sopraggiunte.

Si deve ritenere titolo esecutivo il provvedimento emesso, ai sensi dell’art. 155 comma 2 c.c., dal giudice della separazione in merito alle modalità imposte al genitore non affidatario della prole circa le spese mediche e scolastiche della stessa. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione, con sentenza n. 11316 del 23 maggio 2011 rigettando il ricorso di un genitore non affidatario che, in sede di opposizione, aveva eccepito la carenza del titolo esecutivo ritenendo che quest’ultimo potesse ravvisarsi esclusivamente nel provvedimento di determinazione delle modalità di contribuzione alle spese per i figli affidati ad uno solo dei genitori.
A nulla rileva, secondo la gli Ermellini, che la separazione sia giudiziale o consensuale, né se il provvedimento in argomento sia provvisorio, definitivo e presidenziale: in ogni caso, di fronte alla mancata ottemperanza del genitore obbligato, non è necessario alcun ulteriore intervento del Giudice per avviare la procedura esecutiva, sempre che il genitore “creditore” possa documentare i sopraggiunti esborsi e la loro entità. Pur rimanendo, come la Corte ha tenuto a precisare, "impregiudicato il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore".
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

domenica 13 marzo 2011

L'amministrazione che non agisce in autotutela per l'annullamento di un suo atto illegittimo, è tenuta al risarcimento dei danni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5120 del 3 marzo 2011, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un cittadino cui l'amministrazione finanziaria aveva recapitato un atto illegittimo, ma che non si era attivata per annullarlo in autotutela.
Il Giudice di Pace cui il contribuente si era rivolto aveva statuito una condanna di euro 894,90 per spese di commercialista, e spese accessorie e consequenziali per rapportarsi con gli uffici della pubblica amministrazione.
L’ufficio è ricorso in Cassazione sostenendo la piena discrezionalità dell’ente nell’emettere o meno il provvedimento in autotutela e dunque che il contribuente non avesse un diritto soggettivo leso dal suo mancato esercizio.
La Cassazione (ed in questo giudizio il contribuente non si è costituito) ha rigettato il ricorso in quanto "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c. c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norme e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buon amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c. c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 c.c.".
(Avv. Angelo Remedia)

La suocera è invadente? può giustificare la separazione dei coniugi.

La Corte di Cassazione (sentenza n.4540/2010) ha accolto il ricorso di una donna a cui era stata addebitata la colpa della separazione per aver abbandonato il tetto coniugale. Con ciò ribaltando le decisioni dei giudici di merito che invece le avevano addebitato la separazione.
Nei fatti lei aveva lamentato le continue ingerenze della suocera, i continui litigi proprio con questa e da ciò, la donna aveva sostenuto l'intollerabilita' della convivenza e il suo conseguente allontanamento. Ha osservato la Corte che "giusta causa di separazione" e' ravvisabile anche "nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi".
(Avv. Angelo Remedia)

Obbligazioni Lehman Brothers. La banca italiana risarcisca il cliente.

Risale all’8 settembre 2008 il fallimento del colosso finanziario americano Lehman Brothers. Oggi il Tribunale di Torino, ha condannato la banca Intesa-Sanpaolo al risarcimento dei danni nei confronti di un suo cliente di 474 mila euro più 10 mila per interessi e rivalutazioni varie. Nei fatti, la banca italiana aveva investito i risparmi del cliente in un portafoglio di titoli vari, tra cui c’erano obbligazioni proprio della Lehman Brothers; obbligazioni, che dopo il crac, non hanno avuto alcun valore. Il cliente ha lamentato un sostanziale difetto di informativa della banca nei suoi riguardi, sulla pericolosità e rischiosità dell’investimento. Il giudice, accogliendo tale tesi, ha stabilito che Intesa-Sanpaolo avrebbe dovuto farsi parte attiva ed avvisare il risparmiatore delle profonde difficoltà che il colosso americano stava attraversando e del correlativo rischio connesso all’acquisto dei titoli obbligazionari; di qui l’obbligo risarcitorio.
(Avv. Angelo Remedia)

Modalità operative contro le telefonate moleste.

Tempo fa parlammo del nuovo registro per opporsi alle telefonate. Oggi abbiamo le modalità operative:
E’ sufficiente cliccare sul sito http://www.registrodelleopposizioni.it/ e seguire le procedure che lì sono indicate. Per gli “amanti del telefono” è stato istituito il numero verde 800.265.265. E alla pagina Moduli per gli abbonati è possibile scaricare i moduli per iscrizione aggiornamento e revoca.
In questo caso vale il "silenzio-assenso": chi non si iscriverà nel registro e dunque in mancanza di comunicazione, sarà soggetto alle telefonate “moleste”!
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 24 gennaio 2011

Assegno bancario senza data. Conseguenze.

L’assegno bancario privo della data di emissione al momento della consegna al prenditore è nullo per violazione del n. 5 dell’art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.
E’ tuttavia, questa, una prassi piuttosto frequente nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie ove, solitamente, il portatore dell'assegno appone la data prima di procedere all’incasso. Ciò, da un lato per l’opportunità di non gravare la posizione dell’emittente (per l’inevitabile applicazione di interessi passivi da parte della banca trattaria) laddove il prenditore non proceda immediatamente all’incasso del titolo, dall’altro perché l’eventualità che la nullità del titolo di credito possa effettivamente rilevarsi è praticamente da escludersi. Infatti, laddove l’assegno bancario venga presentato all’incasso completo di tutti i suoi elementi, anche se visibilmente aggiunti in un secondo momento dall’emissione (diversità di inchiostro, diversità nella calligrafia utilizzata per il riempimento), l’Istituto di Credito non può rifiutarne il pagamento.
Tuttavia, volendo superare le innegabili difficoltà probatorie del caso, ad esempio attraverso una semplice fotocopia dell’assegno privo della data di emissione ma con la firma per ricevuta del prenditore, la norma può avere delle conseguenze importanti sul piano pratico, basti pensare che l’assegno nullo non è titolo esecutivo, non può dar luogo al protesto né a sanzioni amministrative (art. 1 l. n. 386 del 1990 come sostituito dall’art. 28 d.leg. n. 507 del 1999) né alla penale del 10 % ex art.3 L.386/1990 ed ancora, ogni eventuale segnalazione alle Centrali Rischi Interbancarie sarebbe illegittima.
Concludendo, rilasciare assegni privi della data di emissione costituisce una prassi consolidata perché sufficientemente garantistica per entrambe le parti del positivo esito dell’operazione, laddove, però, tra le parti sorga la necessità di “documentare” la data di siffatto pagamento, quando cioè il titolo passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ossia quando l’emittente perde il possesso del titolo che esce così dalla sua disponibilità giuridica (da ultimo Cass. 30 luglio 2009, n. 17749; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2160)., appare allora fortemente opportuno (soprattutto per il creditore) che il titolo di credito sia completo in ogni suo punto, diversamente (ed a parte le suddette conseguenze giuridiche) varrebbe solo come promessa di pagamento ex art.1988 c.c..
(Avv. Gianluca Brogi)

Il casco è obbligatorio ma soprattutto utile.

La Cassazione ha ribadito il concetto della colpa concorrente per il conducente motociclista che non indossa il casco. E questo diminuisce l’entità del successivo risarcimento.
Questo è quanto risulta dalla sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.26568/2010) secondo cui "L'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa". Naturalmente, chiarisce la Corte, è necessario che il giudice accerti in concreto che tale violazione "abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale".
(Avv. Angelo Remedia)

Schema di termini per il procedimento delle multe stradali.

Uno schema o riepilogo in questa materia, ai più non farà male! ... :-)
La notifica della multa va fatta in:
- 90 giorni dall’accertamento del proprietario del veicolo;
- 360 giorni se risiede all’estero;
- 100 giorni al proprietario o responsabile se c’è contestazione immediata al conducente o trasgressore non proprietario del mezzo;
Il destinatario della notifica:
a. deve comunicare all’Autorità i dati del conducente per la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente entro
- 60 giorni dalla notifica della violazione;
b. può effettuare il pagamento in misura ridotta (minimo pena pecuniaria per l'infrazione contestata) entro
- 60 giorni a decorrere dalla contestazione immediata della multa
c. può proporre impugnazione: al Prefetto oppure al Giudice di Pace, alternativamente entro
- 60 giorni, a mezzo deposito o spedizione del ricorso;
Il Prefetto ha 210 giorni per pronunciarsi sul ricorso: all’interno di questi, il Prefetto ha:
- 30 giorni per l’invio della richiesta all'Organo accertatore
- 60 per la fase istruttoria
-120 per emanare il provvedimento
Se il ricorso al Prefetto è stato fatto spedendo o depositando il plico presso l’Organo Accertatore (vigili, polizia, …) l’intero procedimento dovrà concludersi in 180 giorni.
Successivamente, per comunicare l'esito del ricorso il Prefetto ha
- 90 giorni se residente in Italia
- 360 giorni se il ricorrente risiede all'estero (inconcepibile nell'era moderna);
Il trasgressore, destinatario del provvedimento Prefettizio può
a. pagare nei successivi
- 30 giorni
b. ricorrere al Giudice di Pace (e non è possibile fare l’inverso ossia prima il ricorso al GdP e poi al Prefetto) entro
- 30 giorni dalla notifica della reiezione del ricorso al Prefetto.
La successiva cartella esattoriale per la riscossione del dovuto deve essere notificata entro
- 5 anni dalla notifica della contravvenzione;
Il trasgressore, destinatario della cartella esattoriale può
a. pagare nei successivi
- 30 giorni
b. ricorrere al Giudice di Pace entro
- 30 giorni dalla notifica della cartella per vizi della stessa.

…E mi sembra tutto!.
(Avv. Angelo Remedia)