lunedì 12 dicembre 2011

Fiocco azzurro a Roma per lo studio legale Remedia & Partners.

Con immensa gioia abbiamo accolto la notizia dall’Avv. Brogi che mamma Silvia, nel primo pomeriggio di ieri 11 dicembre 2011, ha dato alla luce il piccolo Cristian, un bellissimo pupo di Kg 3,900 tanto atteso dal fratellino Nicolas che ora ha un compagno di giochi. Entrambi stanno bene e ci auguriamo di incontrarli presto. Felicitazioni, congratulazioni ed auguri di cuore.
(Avv. Angelo Remedia)

Il promotore finanziario trafuga i soldi del cliente. La banca è obbligata a restituirli.

La Terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24004 del 16 novembre 2011, ha stabilito che nel caso in cui il promotore finanziario “scappa con la cassa” (i soldi consegnati dal cliente), la banca ne risponde in solido e per intero. A nulla è valso il tentativo della banca di sottrarsi o mitigare la richiesta di risarcimento sul presupposto che il versamento del danaro era stato eseguito con modalità vietate dalla Consob. E neppure che questo era specificato nei moduli del promotore.
Nei fatti, il cliente affermava di aver sottoscritto alcuni moduli relativi a vari fondi di investimento e di aver versato ad un promotore finanziario di un dato gruppo bancario, circa 300 milioni di lire. In seguito l’amara sorpresa: prova ad informarsi in banca e scopre che il denaro non le era mai stato versato e dunque riteneva di non dovergli nulla.
La Corte di Cassazione, a conferma della pronuncia di merito, condannava la Banca al pagamento della somma di euro 167.848,50, oltre rivalutazione ed interessi fissando il seguente principio di diritto: "la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concausa del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'articolo 1227, rispettivamente commi primo e secondo, Cc". Nello specifico, la banca ha costruito la sua difesa anche sui moduli che avrebbe sottoscritto il cliente e sui suoi doveri di diligenza. Il Supremo Collegio ha ribadito che, le regole che i promotori devono osservare nel ricevere somme di danaro dai loro clienti, sono finalizzate a porre obblighi di comportamento in capo al promotore stesso, per tutelare espressamente il cliente - risparmiatore. La previsione inserita dalla banca nei moduli sottoposti al cliente e da questi firmati, non può assolutamente cambiare l’essenza di queste regole. trasformandole da obbligo di comportamento del promotore in un obbligo di diligenza gravante sul risparmiatore, il cui mancato rispetto si tradurrebbe in un addebito di colpa (esclusiva o concorrente) a suo carico; il tutto, conclude la sentenza, a meno che l'intermediario prova che vi sia stata, se non collusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore, delle proprie regole di condotta.
(Avv. Angelo Remedia)

Il furto di beni aziendali legittima il licenziamento del lavoratore.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22692/2011 ha seguito un ragionamento logico distante dalla difesa del lavoratore, che si focalizzava sulla proporzionalità dell’offesa economica di minima entità con la sanzione massima del licenziamento. Questo il principio di diritto ricavato: "Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti".
La Suprema Corte, ha dunque sottolineato che la proporzionalità deve essere valutata non solo sulle conseguenze economiche del fatto, ma su una serie di elementi che vanno dal grado di responsabilità collegato alle mansioni del lavoratore, alle modalità della condotta, specie se queste possono far trasparire una particolare propensione alla trasgressione ed infine alla rilevanza dei fatti sulla permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro. Con questo confermando la correttezza dell’iter giuridico ricostruito dalla sentenza impugnata laddove "è legittimo attendersi che la società non possa più fare affidamento su un dipendente che ha trafugato beni aziendali per esigenze personali, attuando un comportamento doloso ed in concorso con un collega, col ragionevole timore del reiterarsi di una tale condotta".
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 20 novembre 2011

Multe: Cinture di sicurezza. In caso di sinistro la parola dei Vigili non basta più!

Decisione della Cassazione che fa tirare un sospiro di sollievo agli automobilisti. Secondo quanto stabilito dagli Ermellini della seconda sezione con la sentenza 21514/11, la parola dei vigili potrebbe non essere più sufficiente a confermare una contravvenzione. Nel caso esaminato dalla Corte il ricorrente era un passeggero trasportato multato perché, a detta degli agenti, non indossava le cinture di sicurezza. Tale constatazione era stata però sostenuta solo dalla parola degli agenti che, intervenuti a seguito di un incidente stradale, riscontravano che "le cinture di sicurezza del passeggero erano bloccate nella propria sede, in quanto il montante ove era installata la cintura di sicurezza risultava piegato in seguito all'evento". Gli stessi desumevano, quindi, che se l'automobilista avesse indossato le cinture queste sarebbero rimaste avvolte ma non bloccate.
La Suprema Corte ha rilevato come per l’emissione della sentenza il Giudicante non poteva basarsi solo sulla parola degli agenti specie perché in primo grado non si era provveduto ad acquisire la cartella clinica che avrebbe potuto "fare escludere la violazione dell'obbligo di indossare le cinture”.
La decisione risulta fondamentale dunque, laddove, alla luce della stessa, la mancanza delle cinture di sicurezza non può essere rilevata sulla sola parola degli agenti senza che sia presa in esame la cartella clinica.

(Dr.ssa Annachiara Salvio)

Separazione: Fido segue l’affido …congiunto?

A chi viene affidato l'amico a 4 zampe in caso di separazione o divorzio?
In materia, la prima sentenza rivoluzionaria cui riferirsi è quella emessa dal Tribunale di Cremona l’11.6.2008, secondo cui: ”valgono le regole per l’affido congiunto”, come sei i due cani in questione fossero i “figli” della coppia.
In realtà, se per un figlio questo è, quando funziona, il regime più idoneo per crescere, stante la separazione dei genitori, per i cani non vale lo stesso principio.
Anche per lui, come per i figli, occorre gestire il “trauma da separazione” a causa dei cambiamenti di vita che la separazione stessa impone. In particolare dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è stato aggiunto il “Titolo XIV-bis degli animali” in cui l’art. 455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) recita: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.Questa norma recepisce, ad oggi solo nelle intenzioni, quanto già disposto dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore in ambito europeo gia dal 1°gennaio 2009 a seguito della ratifica degli Stati membri, ed introduce il concetto dell’animale come “essere senziente”, un essere capace di provare sensazione e, in quanto tale, meritevole di diritti e conseguente tutela.
(Dr.ssa Chiara Carocci)

venerdì 4 novembre 2011

Revocatoria del fondo patrimoniale: nullità per mancata integrità del contraddittorio dei coniugi

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 21494 del 18/10/2011, ha stabilito che nella revocatoria del fondo patrimoniale, ricompreso tra le convenzioni matrimoniali all’art. 167 c.c. e costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia con un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “la natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la necessità quindi che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali è stata costituita comportano che nel successivo giudizio promosso con l'azione revocatoria siano legittimati passivi entrambi i coniugi anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse anche dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio.” Invero, la proprietà dei beni costituenti il fondo, spetta ad entrambi i coniugi, a norma dell’art. 168 c.c., a meno che non sia disposto il contrario nell’atto di costituzione.

(Avv. Maria Grazia Coppola)

sabato 22 ottobre 2011

La delibera condominiale è annullabile se l’amministratore non mette a disposizione i documenti contabili.

La sentenza della Seconda Sezione Civile della Corte dei Cassazione n. 19210/2011, ha ribadito che non è necessario che il condomino specifichi all'amministratore le ragioni per cui chiede di prendere visione o di estrarre copia di documenti contabili del Condominio. Tale richiesta, secondo gli Ermellini di Piazza Cavour, può essere fatta in qualsiasi momento e non soltanto in sede di rendiconto annuale e/o di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, purchè, non sia di ostacolo all'attività amministrativa e non si risolva in un peso economico per il Condominio. Il rifiuto in tal senso dell’amministratore, ove non ne sia dimostrata l'impossibilità, dà luogo a responsabilità e all'annullamento della delibera eventualmente presa dall'Assemblea Condominiale. Ad ogni buon conto, la facoltà del condomino di ottenere copia della documentazione contabile non è considerata come fine a se stessa essendo, invece, finalizzata ad un'attività di controllo non solo formale sull'attività dell'amministratore. Paralizzare questa possibilità di riscontro di ogni condomino, di conseguenza, influirebbe quindi negativamente sulla legittimità della delibera che di conseguenza potrà essere annullata.
(Avv. Maria Grazia Coppola)

Il sinistro non provoca l’aumento dell’assicurazione: ora si può!

Buone notizie per i guidatori: è possibile evitare che, in caso di incidente con colpa, si verifichi lo “scatto del malus” e che il premio assicurativo venga aumentato.
Come? Contattando la propria compagnia e riscattando quanto dalla stessa pagato in ragione del sinistro. Le modalità sono semplici, non serve che il proprietario del veicolo prenda questa decisione nelle fasi concitate che seguono il sinistro. Basta che, in prossimità della scadenza dell’assicurazione, la persona interessata chieda alla propria compagnia di conoscere l’importo complessivo dei danni pagati durante l’anno. A questo punto, confrontando le somme con quelle relative all’aumento previsto per l’aumento del premio ed il rinnovo, l’assicurato valuterà la convenienza di rimborsare alla compagnia le somme pagate per il risarcimento del danno. Ovviamente tenendo anche conto del fatto che il beneficio del riscatto è esteso anche agli anni successivi, ovvero agli anni che sarebbero necessari all’assicurato per ritornare alla precedente classe di merito.
La procedura del riscatto varia a seconda del tipo di risarcimento che è avvenuto: in caso di indennizzo diretto (ovvero danno risarcito direttamente dalla compagnia del danneggiato) la richiesta per conoscere le somme pagate va inoltrata alla Consap, qualora, invece, al risarcimento ha provveduto la propria Compagnia è alla stessa che la richiesta andrà rivolta.
Infine, importante ricordare, che la possibilità di richiedere ed effettuare il riscatto permane anche qualora, alla scadenza della polizza, l’assicurato intenda cambiare compagnia assicurativa: in tal modo alla nuova compagnia verrà presentato un attestato di rischio privo del sinistro “riscattato”.
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

L’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Interbancari produce un danno risarcibile.

Con la sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010 la Prima sezione civile della Cassazione ha stabilito che l’illegittima segnalazione dello stato di insolvenza di una società, fatta da una Banca alla Centrale dei Rischi, determina un danno di cui si può pretendere il risarcimento, in quanto la segnalazione stessa costituisce “di per sé, un comportamento pregiudizievole per l’attività economica” della società illegittimamente segnalata, evidenziando, altresì, “come il discredito che deriva da siffatta segnalazione è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi; con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, e una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato”.
La Corte ha aggiunto che la liquidazione del danno può avvenire anche con criteri equitativi, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c., “qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito”.
Nel caso di specie l’illegittimità della segnalazione era dovuta al fatto che la società non versava in stato di insolvenza: e dunque non ricorrevano i presupposti per la segnalazione.
(Dr.ssa Veronica Mugno)

martedì 18 ottobre 2011

Multe: qualcosa è cambiato. Attenzione!

Multa? Pochi possono dire: “non è affar mio”.
Con l’entrata in vigore del D.lgs 150/2011, dal 7 ottobre 2011, avremo ancora meno tempo per poter fare ricorso.
In sostanza, chi riceverà una multa e vorrà contestarla, dovrà pagare una tassa minima di € 37,00 e avrà solo 30 giorni (e non più 60) per fare ricorso al Giudice di Pace.
Se, invece, vorrà ricorrere al Prefetto avrà sempre i 60 giorni di tempo, e non dovrà pagare alcun contributo, ma, nel caso in cui il ricorso non venga accolto, verrà condannato al pagamento almeno del doppio della somma del verbale e non sarà più possibile appellarsi al Giudice di Pace, ma l’unica alternativa valida sarà la Corte di Cassazione.
Nel quadro finora prospettato si profilano anche nuove ipotesi in cui le infrazioni potranno essere annullate: ad esempio, nel caso in cui la pubblica amministrazione ometta di depositare copia degli atti di accertamento prima della data dell'udienza.
Assecondando i principi generali di non retroattività delle leggi, le nuove norme saranno applicate solo ai verbali delle infrazioni contestate dopo il 6 ottobre 2011.
Le multe precedenti o i procedimenti già avviati, anche se non ancora notificati, continueranno a seguire le vecchie disposizioni.
(Dr.ssa Chiara Carocci)

Genitori separati: mantenimento cessato e …risorto!

La Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 19589 del 26 settembre 2011, dapprima ha ribadito il principio che regola l’obbligo (ed il corrispondente diritto) al mantenimento in favore dei figli. In base al quale, infatti, “l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età – come ora codificato dall’art. 155- quinquies c.c., comma 1 - , ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso”. Posto questo come principio cardine, il Supremo Collegio ha fatto un passo in avanti, affermando la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni conviventi, nel caso in cui gli stessi, pur avendo espletato attività lavorativa in passato, “così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore”, risultino, “allo stato”, non autosufficienti economicamente, per motivi che non dipendono da un loro comportamento inerte o da un rifiuto ingiustificato.
Nel caso di cui si è occupata la Corte, il genitore, pur avendo dimostrato che un’attività economica era stata intrapresa, non ha dato la prova che il successivo stato di disoccupazione dipendesse da un comportamento passivo attribuibile alla figlia. Per questo motivo la Corte ha stabilito la reviviscenza del diritto della figlia al contributo di mantenimento.
(Dr.ssa Veronica Mugno)

domenica 2 ottobre 2011

L’aumento dell’iva di un punto percentuale.

E’ ufficiale: in Italia l’iva è aumentata di un punto percentuale (dal 20 al 21%) sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizio pagate dopo il 17 settembre 2011. Il tutto grazie al D.L. 138 del 2011 (la cd. manovra di ferragosto) la cui conversione in legge è stata pubblicata in G.U. il 16 settembre e diviene efficace dal giorno dopo.
Con un apposito comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate (immaginando – forse – che tanti seppur non in lidi lontani, non erano comunque al lavoro) ha precisato che nel caso il contribuente che emette la fattura con la vecchia aliquota, può (tranquillamente) emetterne una seconda con la sola variazione in aumento prevista dall’art. 26 comma 1 DPR 633/72, e se fatto (e versato) prima della dichiarazione periodica dell’iva (mensile o trimestrale), questo non comporta sanzioni.
Amen.
Ps. qualcuno con la scusa dell’iva ha aumentato il caffè al bar da 0,90 ad 1,00 Euro (oltre il 10%); e la benzina non è da meno. Italia.
(Avv. Angelo Remedia)

La prestazione di lavoro temporanea deve essere sempre espressamente ed adeguatamente motivata. Diversamente il rapporto è a tempo indeterminato.

Gli Ermellini della sezione lavoro, con la sentenza n. 14715 del 5 luglio 2011 hanno rigettato il ricorso di una azienda condannata dalla Corte d’Appello a considerare instaurato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore. Nel caso specifico è stato ritenuto invalido il contratto del lavoratore con il fornitore “interposto” per genericità della causale del contratto, considerando invece valido e costituito quello [tra lavoratore e] con l’utilizzatore finale della prestazione lavorativa.
Nello specifico si legge: "Il contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore assume un peculiare rilievo rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), L. 24-6-1997 n. 196 e la mancanza/genericità dello stesso spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale che il legislatore fa discendere dall'indicazione, nel contratto di fornitura, delle ipotesi cui il contratto interinale può essere concluso".
(Avv. Angelo Remedia)

La casa delle vacanze non va assegnata al coniuge separato.

La Cassazione pone un altro limite tra i coniugi separati e divorziati. Con la sentenza del 04.07.2011 n. 14553 ha stabilito che al coniuge a cui sono stati affidati i figli, non spetta l’assegnazione [anche] della casa delle vacanze in quanto deve prendersi in considerazione solo l'abitazione "principale" ossia quella dove si svolgeva [e si svolge] la vita della famiglia.
Il caso riguardava il coniuge convivente con un figlio maggiorenne, sicchè la Corte ha specificato che “…al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita, ed inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica”.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 3 luglio 2011

Godere delle ferie è un diritto? Per i medici, non sempre è così.

La categoria dei medici, a solo parere di chi scrive, da un po’ di tempo è messa sotto tiro quasi che nel farlo si trova la panacea dei mali della sanità e dei bilanci.
Per questo siccome le ferie dei medici vanno (giustamente) concordate con la ASL per esigenze di copertura territoriale minima, se la ASL non le concede che succede? Questo il caso. Successivamente ad una rituale richiesta di godere delle ferie annuali e di un rifiuto da parte del datore che non sia conforme alla normativa applicabile, il dipendente non può autonomamente assentarsi dal luogo di lavoro. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 giugno 2011 n. 12805, ha rigettato il ricorso di un medico e affermando che "secondo la disciplina di cui al DPR n. 270 del 2000, accordo collettivo per i medici di medicina generale, dei 21 giorni di ferie complessivi spettanti, compete al medico la scelta di 11, mentre i residui 10 si usufruiscono su indicazione dell'azienda. Al medico compete dunque di scegliere, ma non può poi prescindere dal previo consenso della ASL...".
Prosegue “…la necessità di un equo contemperamento tra le esigenze dei medici e quelle della ASL, e quindi la illegittimità di ogni forma di iniziativa unilaterale, appare intrinseca al tipo di servizio reso.” In conclusione l'illegittimità del rifiuto datoriale di concessione delle ferie, riconosciuta nel caso di specie dalla Corte territoriale, può dar luogo al risarcimento danni, ma non autorizza alla decisione unilaterale di fruizione del riposo.
E mi chiedo: ma un medico stanco e stressato, sarà poi così produttivo? …e se sbaglia diagnosi?...
(Avv. Angelo Remedia)

Risarcimento al marito per l’incidente della moglie.

La Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 13179 depositata il 16 giugno 2011 ha ribadito la tutela della sfera sessuale dei congiunti. Nel caso esaminato la Corte ha stabilito che qualora successivamente ad un incidente, la moglie non potesse più avere rapporti sessuali, deve essere risarcito anche il marito.
Gli Ermellini hanno dunque confermato la pronuncia dei giudici di merito sul presupposto, espresso nella motivazione, che "il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell'attrice, sì da impedire normali rapporti sessuali, è altresì lesivo del diritto del marito a intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce a un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell'articolo 2059 Cc: ne consegue la risarcibilità del danno in parola ex articolo 1223 Cc, pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell'illecito, secondo il criterio della cosiddetta "regolarità causale".
In altre parole, dal fatto illecito scaturisce una responsabilità che deve coprire anche i danni non immediatamente diretti ed addirittura afferenti un terzo, se sussiste uno specifico collegamento causale.
(Avv. Angelo Remedia)

Il singolo condomino ha diritto di impugnare la sentenza sfavorevole del condominio.

Con la sentenza 10717 la Suprema Corte (Sez. III Civile, del 16.05.2011 ) ha espressamente riconosciuto la legittimazione in capo ai singoli condomini ad impugnare in appello la sentenza di primo grado che vedeva come parte il solo Condominio.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha precisato che, fermo restando il riconoscimento della legittimazione ad appellare soltanto in capo ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado e che risultino soccombenti, nel caso del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, “l’esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale”.
Di conseguenza, i condomini, che non sono da considerarsi terzi ma bensì parti originarie, possono non solo intervenire nel giudizio in cui la difesa sia stata assunta dall’amministratore, ma anche esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore.
(Avv. Eleonora De Tommaso)

domenica 12 giugno 2011

Indennità di ferie e riposi: prescrizione decennale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10341 dell'11 maggio 2011, inverte la rotta sulla natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti. La sentenza in commento reputa che l’indennità “…ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro". Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto che la prescrizione di detto diritto “…soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquiennale ex art. 2947 c.c.".
Tanto seppur la Corte d'Appello aveva sposato altra giurisprudenza di segno opposto.
Forse sarebbe stato meglio un intervento “chiarificatore” delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Ciò che lascia ancor più perplessi è la decorrenza in costanza di rapporto… ma la Giurisprudenza non poteva spingersi oltre, sicchè sarebbe auspicabile un intervento legislativo.
(Avv. Angelo Remedia)

La Cassazione ribadisce la natura contrattuale della prestazione professionale medica.

La prestazione professionale del medico ha natura contrattuale di qui la conseguente responsabilità "piena" e non nelle forme attenuate di quella precontrattuale.
Questo è quanto si deriva dalla sentenza della Corte Suprema del 19.05.2011 n. 11005. Difatti, qualora il paziente sostiene di non esser informato adeguatamente, è il medico onerato di fornire la prova di aver adempiuto a tale obbligazione. La Corte ha poi sostenuto che tale responsabilità si manifesta anche se il medico si fosse limitato alla sola diagnosi ed alla terapia con la spiegazione delle possibili conseguenze della terapia stessa o dell'intervento chiururgico che ritenga di dover compiere. Attività finalizzate dunque alla raccolta del consenso informato.
Il medico era stato condannato al risarcimento del danno per responsabilità professionale in quanto, sbagliando la diagnosi, aveva prescritto un farmaco al paziente che gli aveva procurato gravi problemi alla vista. Lo stesso professionista era ricorso in Cassazione sul presupposto della occasionalità della prestazione, ma il Supremo Collegio ha rigettato le sue doglianze confermando la condanna.
(Avv. Angelo Remedia)

Separazione: il provvedimento vale come titolo esecutivo anche per le spese mediche e scolastiche sopraggiunte.

Si deve ritenere titolo esecutivo il provvedimento emesso, ai sensi dell’art. 155 comma 2 c.c., dal giudice della separazione in merito alle modalità imposte al genitore non affidatario della prole circa le spese mediche e scolastiche della stessa. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione, con sentenza n. 11316 del 23 maggio 2011 rigettando il ricorso di un genitore non affidatario che, in sede di opposizione, aveva eccepito la carenza del titolo esecutivo ritenendo che quest’ultimo potesse ravvisarsi esclusivamente nel provvedimento di determinazione delle modalità di contribuzione alle spese per i figli affidati ad uno solo dei genitori.
A nulla rileva, secondo la gli Ermellini, che la separazione sia giudiziale o consensuale, né se il provvedimento in argomento sia provvisorio, definitivo e presidenziale: in ogni caso, di fronte alla mancata ottemperanza del genitore obbligato, non è necessario alcun ulteriore intervento del Giudice per avviare la procedura esecutiva, sempre che il genitore “creditore” possa documentare i sopraggiunti esborsi e la loro entità. Pur rimanendo, come la Corte ha tenuto a precisare, "impregiudicato il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore".
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

domenica 13 marzo 2011

L'amministrazione che non agisce in autotutela per l'annullamento di un suo atto illegittimo, è tenuta al risarcimento dei danni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5120 del 3 marzo 2011, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un cittadino cui l'amministrazione finanziaria aveva recapitato un atto illegittimo, ma che non si era attivata per annullarlo in autotutela.
Il Giudice di Pace cui il contribuente si era rivolto aveva statuito una condanna di euro 894,90 per spese di commercialista, e spese accessorie e consequenziali per rapportarsi con gli uffici della pubblica amministrazione.
L’ufficio è ricorso in Cassazione sostenendo la piena discrezionalità dell’ente nell’emettere o meno il provvedimento in autotutela e dunque che il contribuente non avesse un diritto soggettivo leso dal suo mancato esercizio.
La Cassazione (ed in questo giudizio il contribuente non si è costituito) ha rigettato il ricorso in quanto "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c. c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norme e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buon amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c. c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 c.c.".
(Avv. Angelo Remedia)

La suocera è invadente? può giustificare la separazione dei coniugi.

La Corte di Cassazione (sentenza n.4540/2010) ha accolto il ricorso di una donna a cui era stata addebitata la colpa della separazione per aver abbandonato il tetto coniugale. Con ciò ribaltando le decisioni dei giudici di merito che invece le avevano addebitato la separazione.
Nei fatti lei aveva lamentato le continue ingerenze della suocera, i continui litigi proprio con questa e da ciò, la donna aveva sostenuto l'intollerabilita' della convivenza e il suo conseguente allontanamento. Ha osservato la Corte che "giusta causa di separazione" e' ravvisabile anche "nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi".
(Avv. Angelo Remedia)

Obbligazioni Lehman Brothers. La banca italiana risarcisca il cliente.

Risale all’8 settembre 2008 il fallimento del colosso finanziario americano Lehman Brothers. Oggi il Tribunale di Torino, ha condannato la banca Intesa-Sanpaolo al risarcimento dei danni nei confronti di un suo cliente di 474 mila euro più 10 mila per interessi e rivalutazioni varie. Nei fatti, la banca italiana aveva investito i risparmi del cliente in un portafoglio di titoli vari, tra cui c’erano obbligazioni proprio della Lehman Brothers; obbligazioni, che dopo il crac, non hanno avuto alcun valore. Il cliente ha lamentato un sostanziale difetto di informativa della banca nei suoi riguardi, sulla pericolosità e rischiosità dell’investimento. Il giudice, accogliendo tale tesi, ha stabilito che Intesa-Sanpaolo avrebbe dovuto farsi parte attiva ed avvisare il risparmiatore delle profonde difficoltà che il colosso americano stava attraversando e del correlativo rischio connesso all’acquisto dei titoli obbligazionari; di qui l’obbligo risarcitorio.
(Avv. Angelo Remedia)

Modalità operative contro le telefonate moleste.

Tempo fa parlammo del nuovo registro per opporsi alle telefonate. Oggi abbiamo le modalità operative:
E’ sufficiente cliccare sul sito http://www.registrodelleopposizioni.it/ e seguire le procedure che lì sono indicate. Per gli “amanti del telefono” è stato istituito il numero verde 800.265.265. E alla pagina Moduli per gli abbonati è possibile scaricare i moduli per iscrizione aggiornamento e revoca.
In questo caso vale il "silenzio-assenso": chi non si iscriverà nel registro e dunque in mancanza di comunicazione, sarà soggetto alle telefonate “moleste”!
(Avv. Angelo Remedia)

lunedì 24 gennaio 2011

Assegno bancario senza data. Conseguenze.

L’assegno bancario privo della data di emissione al momento della consegna al prenditore è nullo per violazione del n. 5 dell’art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.
E’ tuttavia, questa, una prassi piuttosto frequente nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie ove, solitamente, il portatore dell'assegno appone la data prima di procedere all’incasso. Ciò, da un lato per l’opportunità di non gravare la posizione dell’emittente (per l’inevitabile applicazione di interessi passivi da parte della banca trattaria) laddove il prenditore non proceda immediatamente all’incasso del titolo, dall’altro perché l’eventualità che la nullità del titolo di credito possa effettivamente rilevarsi è praticamente da escludersi. Infatti, laddove l’assegno bancario venga presentato all’incasso completo di tutti i suoi elementi, anche se visibilmente aggiunti in un secondo momento dall’emissione (diversità di inchiostro, diversità nella calligrafia utilizzata per il riempimento), l’Istituto di Credito non può rifiutarne il pagamento.
Tuttavia, volendo superare le innegabili difficoltà probatorie del caso, ad esempio attraverso una semplice fotocopia dell’assegno privo della data di emissione ma con la firma per ricevuta del prenditore, la norma può avere delle conseguenze importanti sul piano pratico, basti pensare che l’assegno nullo non è titolo esecutivo, non può dar luogo al protesto né a sanzioni amministrative (art. 1 l. n. 386 del 1990 come sostituito dall’art. 28 d.leg. n. 507 del 1999) né alla penale del 10 % ex art.3 L.386/1990 ed ancora, ogni eventuale segnalazione alle Centrali Rischi Interbancarie sarebbe illegittima.
Concludendo, rilasciare assegni privi della data di emissione costituisce una prassi consolidata perché sufficientemente garantistica per entrambe le parti del positivo esito dell’operazione, laddove, però, tra le parti sorga la necessità di “documentare” la data di siffatto pagamento, quando cioè il titolo passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ossia quando l’emittente perde il possesso del titolo che esce così dalla sua disponibilità giuridica (da ultimo Cass. 30 luglio 2009, n. 17749; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2160)., appare allora fortemente opportuno (soprattutto per il creditore) che il titolo di credito sia completo in ogni suo punto, diversamente (ed a parte le suddette conseguenze giuridiche) varrebbe solo come promessa di pagamento ex art.1988 c.c..
(Avv. Gianluca Brogi)

Il casco è obbligatorio ma soprattutto utile.

La Cassazione ha ribadito il concetto della colpa concorrente per il conducente motociclista che non indossa il casco. E questo diminuisce l’entità del successivo risarcimento.
Questo è quanto risulta dalla sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.26568/2010) secondo cui "L'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa". Naturalmente, chiarisce la Corte, è necessario che il giudice accerti in concreto che tale violazione "abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale".
(Avv. Angelo Remedia)

Schema di termini per il procedimento delle multe stradali.

Uno schema o riepilogo in questa materia, ai più non farà male! ... :-)
La notifica della multa va fatta in:
- 90 giorni dall’accertamento del proprietario del veicolo;
- 360 giorni se risiede all’estero;
- 100 giorni al proprietario o responsabile se c’è contestazione immediata al conducente o trasgressore non proprietario del mezzo;
Il destinatario della notifica:
a. deve comunicare all’Autorità i dati del conducente per la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente entro
- 60 giorni dalla notifica della violazione;
b. può effettuare il pagamento in misura ridotta (minimo pena pecuniaria per l'infrazione contestata) entro
- 60 giorni a decorrere dalla contestazione immediata della multa
c. può proporre impugnazione: al Prefetto oppure al Giudice di Pace, alternativamente entro
- 60 giorni, a mezzo deposito o spedizione del ricorso;
Il Prefetto ha 210 giorni per pronunciarsi sul ricorso: all’interno di questi, il Prefetto ha:
- 30 giorni per l’invio della richiesta all'Organo accertatore
- 60 per la fase istruttoria
-120 per emanare il provvedimento
Se il ricorso al Prefetto è stato fatto spedendo o depositando il plico presso l’Organo Accertatore (vigili, polizia, …) l’intero procedimento dovrà concludersi in 180 giorni.
Successivamente, per comunicare l'esito del ricorso il Prefetto ha
- 90 giorni se residente in Italia
- 360 giorni se il ricorrente risiede all'estero (inconcepibile nell'era moderna);
Il trasgressore, destinatario del provvedimento Prefettizio può
a. pagare nei successivi
- 30 giorni
b. ricorrere al Giudice di Pace (e non è possibile fare l’inverso ossia prima il ricorso al GdP e poi al Prefetto) entro
- 30 giorni dalla notifica della reiezione del ricorso al Prefetto.
La successiva cartella esattoriale per la riscossione del dovuto deve essere notificata entro
- 5 anni dalla notifica della contravvenzione;
Il trasgressore, destinatario della cartella esattoriale può
a. pagare nei successivi
- 30 giorni
b. ricorrere al Giudice di Pace entro
- 30 giorni dalla notifica della cartella per vizi della stessa.

…E mi sembra tutto!.
(Avv. Angelo Remedia)

domenica 16 gennaio 2011

Libero accesso per i datori di lavori alle dichiarazioni dei dipendenti rese in sede ispettiva.

Con la sentenza n. 9102 del 13 dicembre 2010, il Consiglio di Stato si è espresso in maniera negativa per i casi di diniego di accesso agli atti opposto dall'Amministrazione sulla base di norme che precludono ai datori di lavoro la consultazione della documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai propri dipendenti. Un passo così dispone: "…le finalità che sostengono disposizioni preclusive - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita 'comunque' dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990."
Nel caso di specie l’INPS era tenuta al rilascio della la documentazione richiesta dalla società perché in linea con il diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 della L. n. 241/1990. Esso infatti può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 L. n. 241/1990; art. 8 D.P.R. n. 352/1992 e art. 4 D.Lgs. n. 39/1997) e nel caso in esame non ricorreva alcuna di quelle ipotesi previste: segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori.
(Avv. Angelo Remedia)

Nuovo tasso di interesse legale

A partire dal 1 gennaio 2011 gli interessi legali sono saliti all'1,5% con un aumento quindi di mezzo punto. Il nuovo tasso è determinato dal decreto del 7 dicembre scorso del Ministero dell'Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2010. Il decreto dispone testualmente "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011". Per completezza i tassi di interesse legale sono stati questi negli anni

(Avv. Angelo Remedia)

Licenziamento legittimo del dipendente che timbra per un collega.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24796 del 7 dicembre 2010 ha ribadito la necessità della permanenza del vincolo fiduciario tra dipendente e datore di lavoro. Sicchè ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che timbra il cartellino altrui con il deliberato e volontario tentativo di ingannare il datore di lavoro, anche se poi il collega avesse timbrato di lì a poco.
La Suprema Corte ha così confermato la decisione dei giudici di merito che, come si legge nella sentenza, hanno "ricostruito la condotta del lavoratore in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) ponendo in rilievo la gravità dei fatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente".
(Avv. Angelo Remedia)

Cartella esattoriale nulla senza l'indicazione della data in cui diventa esecutivo il ruolo.

La sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 22997 del 12 novembre 2010, ha stabilito che la cartella esattoriale senza l'indicazione esatta della data in cui diventerà esecutiva è illegittima perche contraria all'art. 12 del d.p.r. n. 603/1973 (come modificato dal d. lgs. 46/1999). Questa norma infatti stabilisce che la cartella di pagamento deve contenere, tra le atre cose, la data in cui il ruolo diventa esecutivo.
(Avv. Angelo Remedia)

martedì 4 gennaio 2011

Ingiusta detenzione. No allo specifico risarcimento della mancata paternità.

Non un giorno di carcere o due, ma un uomo è stato ingiustamente detenuto in carcere per ben 11 anni, cinque mesi e ventisei giorni. Poi è stato assolto a seguito di revisione del processo, e per l'ingiusta detenzione era stato già accordato un risarcimento di circa un milione e mezzo di euro.
L’ex detenuto però, una volta tornato in libertà ha trovato la sua compagna ormai prossima alla menopausa, sicchè ha chiesto di essere risarcito anche per il fatto di non essere diventato padre.
La suprema Corte però (Terza sezione penale, sentenza n.40094/2010) gli ha negato lo specifico risarcimento ritentendo tale diritto già risarcito dalla somma riconosciuta. Infatti per i Giudici quel diritto costituisce solo una "conseguenza naturale della perdita della liberta' personale".
(Avv. Angelo Remedia)

I genitori devono mantenere i figli maggiorenni finchè trovano lavoro "adeguato", non solo per loro.

Occupandosi di figli adottivi, la Corte di Cassazione, Sez. I civile con sentenza del 11 novembre 2010, n. 22909, Pres. Luccioli, Rel. Salvago ha fissato il principio che i figli vanno mantenuti anche se sono diventati maggiorenni e finchè non abbiano trovato "un mestiere rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia".
Per questo i genitori (naturali o adottivi) dovranno mantenere i figli non solo fino a quando non troveranno un lavoro "confacente alla loro preparazione e inclinazione" ma questo dovrà anche essere consono alla "condizione sociale della famiglia".
Nello specifico la Corte si è occupata del ricorso di un comune della provincia di Napoli, che ha chiesto e ottenuto il rimborso di 48 mila euro spesi per il collocamento in una casa famiglia di tre figli adottati da una coppia. I figli erano stati allontanati dalla famiglia adottiva perchè trovati in stato di abbandono.
(Avv. Angelo Remedia)

TAR: offerta di una impresa con costi del personale troppo bassi? legittima l’esclusione dalla gara d’appalto.

Latina, la sezione staccata del TAR Lazio ha ritenuto, con la sentenza n. 1863 del 5 novembre 2010, legittima l'esclusione dalla gara d'appalto per un'impresa la cui offerta è risultata troppo bassa relativamente al costo del personale.
Si trattava di una gara, indetta da un Comune, per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari e dell'archivio storico e l’esclusione fu fatta in quanto l'offerta economica si discostava per € 1.196, 10 dal costo complessivo del personale previsto dal CCNL. Tale differenza, secondo l'Amministrazione, “è una perdita economica per la società, per cui l'offerta economica della stessa risulta essere non adeguata”.
L’impresa ritiene ingiusta detta decisione e ricorre al tribunale amministrativo il quale ha reputato che "l'offerta economica della ricorrente non è in grado di superare la valutazione di incongruenza espressa dalla stazione appaltante, posto che tale offerta presenta uno scostamento con il costo complessivo dell’appalto" e che la relativa differenza di € 1.196, 10 grava sul costo del personale, essa non avrebbe consentito il rispetto di quanto disposto dal CCNL di riferimento.
Di poi anche i giustificativi addotti dalla società circa “l’errore materiale”, sono stati respinti.
(Avv. Angelo Remedia)