domenica 18 ottobre 2009

In carcere chi continua a gestire una azienda in decozione, occultando lo stato di crisi.

L’imprenditore che gestisce la società in stato di decozione ossia in crisi “verosimilmente” irreversibile, continuando ad investire e coprendo i buchi con dei finanziamenti, rischia il carcere. Ciò anche se la gestione avventata è durata pochi mesi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 38577 del 5 ottobre 2009, ha confermato la condanna per bancarotta e ricorso abusivo al credito nei confronti di un piccolo imprenditore, socio di maggioranza di una sas, che, nonostante il periodo di crisi attraversato dall’azienda, aveva continuato a fare investimenti facendosi finanziare dalle banche per quasi un anno.

Il licenziamento del lavoratore, se non è immediatamente contestato dal datore di lavoro, può essere annullato.

La Sentenza n. n. 21221/2009 della Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha deciso che il licenziamento del lavoratore subordinato, contestato in ritardo dall'azienda senza un motivo plausibile, può essere annullato.
I giudici del Supremo Collegio nella sentenza, rifacendosi ad una sentenza, ormai datata, hanno così motivato “…la sentenza di questa Corte 14.4.2005 n. 7729, accogliendo il terzo motivo del ricorso allora in discussione, osservava che nel licenziamento per giusta causa, l’immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura come elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro il requisito dell’immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessiva della struttura organizzata dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o mento il ritardo”.

Cassazione: spetta al Fisco provare la falsità delle fatture.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21317/2009 della Quinta Sezione Civile ha fissato il seguente principio qualora il Fisco suppone che "l'operazione commerciale, documentata dalla fattura" in realtà non è mai stata posta in essere, deve darne rigorosa prova diversamente deve darne prova. La Corte ha sostenuto che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella ipotesi di costi documentati da fatture che l’amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l’esistenza di un maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale, documentate dalla fattura , in realtà non è stata mai posta in essere”.
Una personale osservazione: il principio è quello fissato come regola generale dal nostro codice civile all’art. 2697. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Perché per il Fisco il Codice Civile non dovrebbe valere? …

giovedì 8 ottobre 2009

Fondazione dei Consulenti del Lavoro. Il dipendente in carcere è licenziabile

Qualcuno ricorderà che a giugno 2009 la Corte di Cassazione aveva convalidato la reintegrazione di un lavoratore in azienda, finito in carcere per ragioni estranee alla sua attività lavorativa. Oggi la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ci offre il seguente parere: il dipendente assente dal lavoro perchè carcerato può essere licenziato: non per “inadempimento”. Il licenziamento può avvenire ai sensi dell'articolo 3 delle legge 604 del 1966, in quanto per “impossibilità” della prestazione lavorativa per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". La Corte di Cassazione infatti, spiega la Fondazione, con la sentenza n. 12721 del 1° giugno 2009 "ha stabilito che quando il lavoratore è assente dal lavoro a causa dello stato di carcerazione preventiva o, comunque, di detenzione a seguito di condanna per fatti estranei al rapporto contrattuale non si è in presenza di un inadempimento, bensì di un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa a norma dell'articolo 1464 c.c.. Si esclude, quindi, la riconducibilità della fattispecie in esame al licenziamento per inadempimento, sia esso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo". Ciò non toglie, prosegue la Fondazione, che possano sussistere altre ragioni per il licenziamento. La detenzione infatti può costituire giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'articolo 3 legge 604/1966.

Commette reato di appropriazione indebita il coniuge separato che impedisce di prendere gli effetti personali dopo la separazione.

Con la sentenza n. 37498/2009 la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito la sussistenza del reato di appropriazione indebita a carico del coniuge separato che impedisce all'altro di riprendersi l’automobile e gli effetti personali. Testualmente leggiamo che “il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare…”.
“Da tale principio …, si desume che il reato in questione, è consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul beni uti dominus e non è necessario che la parte offesa debba formulare un’esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso”.
Nello specifico poi “la situazione di fatto maturata fra le parti (separazione con allontanamento della parte offesa dalla casa di abitazione senza il ritiro dei propri oggetti personali e della autovettura) e la corrispondenza intercorsa fra i legali, consente di ritenere che l’imputato ha avuto modo di comprendere perfettamente di trattenere presso di se oggetti appartenenti alla parte offesa …”.

lunedì 21 settembre 2009

Licenziamento in tronco. Legittimo per il dipendente infedele.

La Corte di Cassazione con la recente sentenza depositata il 10 agosto 2009 n. 18169, ha stabilito che se un dipendente pratica concorrenza sleale in danno dell’azienda presso cui lavora, quest’ultima può licenziarlo senza la necessità del consueto preavviso. In primo e secondo grado la mancanza del preavviso unitamente alla prova dei gravi fatti posti a fondamento del licenziamento, per violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 c.c. Nella pratica il dipendente aveva svelato informazioni - sia tecniche che contabili - sulle confezioni per alimenti ad un diretto concorrente. Così la Corte “Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide i comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall’art.7, commi 2 e 3 della legge n. 300/1970”. Inoltre, visto che l’attuale ricorrente ha violato “un obbligo fondamentale, quale quello sancito dall’art.2105 cod. civ., poteva prescindersi dall’avvenuta affissione, o meno, del codice disciplinare, la sentenza impugnata ha pertanto applicato correttamente nella fattispecie i principi testè richiamati”.

Multe nulle per civico sbagliato. Si se non se ne ha conoscenza.

La Seconda Sezione Civile della Corte Suprema, con la sentenza n. 19323/2009 ha stabilito che non sono valide le multe spedite agli automobilisti a un numero civico sbagliato se l’amministrazione, nella successiva cartella esattoriale notificata, non ha accluso copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla prima notifica. I giudici confermando che per le infrazioni del C.d.S. restano applicabili le norme processuali civili (in forza del richiamo specifico dell’art. 201 c.d.s.) hanno poi statuito che ai fini (…), della successiva emissione della cartella esattoriale è necessario documentare la regolarità della notifica del verbale presupposto, che, se eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non può prescindere dal relativo avviso. Ove questo non risulti, come nella specie, allegato alla cartella esattoriale, in sede di opposizione, nel caso di deduzione della mancata conoscenza del relativo verbale, l’onere della relativa prova non può non far carico che all’Amministrazione nella cui disponibilità esclusiva si trova il documento in questione. Sicché, il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica ex articolo 140 c.p.c., se non giustificato, non può che determinare l’assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio con conseguente accoglimento sul punto del relativo motivo di opposizione.Una precisazione forse non superflua per tutti: se prima della cartella esattoriale si è impugnato il verbale, è evidente che nonostante l’errore del civico, la notifica ha raggiunto il suo scopo e dunque non potrà dolersene successivamente.

Sei mesi di reclusione alla madre che impedisce al marito separato di vedere la figlia.

La sentenza di separazione prevedeva incontri giornalieri del padre con la bambina affidata alla madre e di tenerla con sé due fine settimana al mese. La madre si è difesa sostenendo la ritrosia della figlia a vedere il padre e dunque la sua decisione mirava a tutelare “l’effettivo interesse della minore”. La Corte di Cassazione (con la sentenza 34838/2009) ha convalidato la condanna nei confronti della madre a sei mesi di reclusione per mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice, e condannato la stessa al risarcimento dei danni in favore del padre che si era costituito parte civile. Nella motivazione si legge che un atteggiamento del genere, lungi dal "tutelare l'effettivo interesse" del minore, rappresenta esattamente "il proposito di vulnerare l'interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale".

martedì 28 luglio 2009

Accertamento induttivo nullo se il contribuente è in linea con gli studi di settore.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13915 del 15 giugno 2009 ha espresso il seguente principio in materia fiscale “Gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all’articolo 39 del d.p.r. n. 600 del ’73, attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto”. Secondo gli Ermellini, infatti, se i ricavi dell’impresa dichiarati dal contribuente sono in linea con i dati che emergono dagli studi di settore, non ha nessun valore l’accertamento induttivo seppur basato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nel caso specifico la sentenza ha confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva accolto il ricorso del contribuente, rigettando il ricorso dell’agenzia delle Entrate.

Le esigenze primarie di vita prevalgono sull’obbligo di pagamento dell’assegno di divorzio.

La sentenza 14214/2009 di Piazza Cavour dapprima ha ribadito che "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio". Poi ha stabilito che valutando caso per caso, la liquidazione in concreto dell'assegno "va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio". Ma la vera novità sta nella motivazione di detti principi allorquando spiega che il percorso logico razionale del giudice, quand'anche arrivasse in astratto ad indicare in un importo elevato l'ammontare dell'assegno per assicurare "lo stesso tenore di vita", bisogna considerare che detto assegno non può finire con l'incidere "sul reddito dell'onerato in misura tale da impedire a quest'ultimo di far fronte alle esigenze di vita di carattere primario".
N.d.r. Se da un lato la sentenza in commento ci appare frutto dell’applicazione di un elevato principio giuridico, dall’altro lato non possiamo non pensare ai possibili e svariati casi di sostanziale “sottrazione” dall’obbligo del pagamento del mantenimento, basti pensare a coloro che perdono il lavoro dopo il divorzio…

martedì 23 giugno 2009

Cassazione: no al “saluto romano” fuori e dentro gli stadi.

Tutto origina da un corteo improvvisato da un gruppo di ultras, fuori di uno stadio, a cui seguirono dei tafferugli. Un uomo di 30 anni, è stato condannato in Tribunale, poi in Corte d’Appello ed oggi anche dalla prima sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 25184/2009, in forza della legge Mancino che punisce l'incitamento alla violenza per motivi razziali e religiosi. Innanzi agli Ermellini, la difesa dell’ultras ha sostenuto che la condanna sarebbe stata spropositata visto che il “saluto romano” era soltanto un ''saluto scherzoso''. La Corte, invece ha ribadito il divieto per questo gesto, sottolineando che esso fa riferimento ''ad un regime totalitario che ha emanato, fra l'altro, leggi di discriminazione di cittadini per motivi razziali''.

Divorzio senza separazione. Possibile anche con tre mesi di matrimonio.

Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1723 del 18 maggio 2009, ha accolto l’istanza di divorzio di una donna fiorentina che, dopo essersi sposata in Italia con un cittadino spagnolo, era andata a vivere nella terra del marito, dove però il rapporto, dopo solo tre mesi, era naufragato.
Il giudice ha applicato i seguenti principi: ai sensi dell’articolo 31 della l. 218/1995, alla procedura di divorzio va applicata la legge nazionale comune (cioè la stessa) dei due coniugi al momento della domanda. Se questa legge comune manca, si applica la legge dello Stato in cui il rapporto coniugale è stato vissuto per più tempo.
Così facendo non ha “recepito” una pronunciata sentenza straniera ma ha applicato direttamente la legge spagnola siccome ritenuta la sola idonea a regolare il rapporto coniugale di quei coniugi, e questo dopo un percorso di verifica della legge straniera di “non contrarietà ai principi fondamentali della Costituzione e dell’ordinamento italiano”. Legge che in tal caso consente lo scioglimento del matrimonio senza passare obbligatoriamente per la separazione.

lunedì 15 giugno 2009

Fare sesso è un diritto. Parola di Cassazione.

Il caso riguarda una donna che aveva subito un intervento di asportazione dell’utero ma, per fatto attribuibile a colpa medica, si era compromessa, tra l'altro, la sua vita sessuale.
Il Tribunale aveva negato il risarcimento del danno non considerando risarcibile nè quello subito alla vita sessuale nè quello di natura estetica. Successivamente la Corte di Appello riconosceva alla donna 114.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno biologico, continuando però a negare il diritto al risarcimento del danno alla vita sessuale. Gli Ermellini con la sentenza 13547/2009 hanno accolto il ricorso della donna e rinviato il giudizio alla Corte d'Appello sottolineando che alla donna dovrà essere riconosciuto un danno maggiore rilevato che "la perdita o la riduzione della sessualità costituisce anche danno biologico e nessuno ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sè un danno, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata".
Conclude il rinvio, che la Corte dovrà anche tener conto delle ripercussioni psichiche che la signora può aver subito in quanto “inibita sessualmente”.