sabato 23 gennaio 2010

Uso del cellulare in auto? No alla decurtazione dei punti se non c'è la contestazione immediata.

Se non viene contestata immediatamente l’infrazione consistente nel parlare con il cellulare mentre si è al volante (senza fare uso dell'auricolare), non può dar luogo ad alcuna decurtazione dei punti della patente. Per applicare tale sanzione accessoria al proprietario dell'auto, occorre avere certezza sul fatto che fosse proprio lui alla guida del mezzo e che effettivamente faceva uso del telefono. Questa sentenza è la logica conseguenza di quanto già annunciato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 27/2005) che aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 126 bis del codice della strada nella parte in cui assoggettava a tale sanzione il proprietario dell'auto in caso di mancata identificazione del conducente.
(Avv. Gianluca Brogi)

domenica 10 gennaio 2010

Anche la Cassazione dice basta alle sentenze scritte a mano: è indice di poca considerazione del cittadino e del difensore.

La Cassazione, nel decidere un ricorso avverso la decisione della Corte di Appello hanno, di fatto bacchettato i giudici amanuensi.
Premesso che non è vietato scrivere a mano, questa modalità di redigere le sentenze dimostra dicono "attenzione ridotta da parte del magistrato amanuense alla manifestazione formale della funzione giurisdizionale" e mette "in secondo piano le esigenze del lettore e in particolare di chi, avendo riportata condanna, pretende di conoscere agilmente le ragioni''.
Ricorrendo in Cassazione, infatti, i due imputati hanno cercato di annullare la sentenza che i Giudici della Corte di Appello avevano scritto a mano e con una grafia poco leggibile e, seppur il loro ricorso è stato rigettato perché "la lettura del testo non era impedita da grafia ostile al punto da precluderne la comprensione al di là di ogni ragionevole dubbio", gli Ermellini hanno sentito il dovere di stilettare i colleghi per tale deprecabile modalità.
(Avv. Angelo Remedia)

Interessi legali: tasso del 1% dal 1 gennaio 2010

Con decreto del 4 dicembre 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2009) ha fissato al 1% il tasso di interesse legale da applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2010, decurtando dunque di due punti il precedente saggio.
Un commento: il tasso di interessi sale e scende in forza di leve economiche e di scelte politiche; quando scende, se da un lato alcune persone in difficoltà con un debito (non gli incalliti che non pagano affatto) ne trovano giovamento perchè consente loro di farvi fronte, grandi società ci baseranno la strategia economica aziendale nella scelta dei tempi in cui onorare i propri debiti (leggasi ad es. le assicurazioni nel pagare o meno i sinistri rilevanti...) con inevitabili riflessi sugli stessi cittadini in difficoltà, e sulla già ingolfata macchina della giustizia civilistica che inevitabilmente verrà ancor più inondata di cause.
(Avv. Angelo Remedia)

Cassazione: non spetta al giudice disporre la rateizzazione delle multe.

Un cittadino del Comune di Firenze, ha ricevuto una serie di multe, tutte elevati per l’abitudine di circolare, in corsie riservate. Proponeva una sola opposizione innanzi al Giudice di Pace per l’annullamento dei numerosi verbali. Il Giudice rigettava l’opposizione, e tuttavia, decidendo secondo equità, concedeva un pagamento dilazionato dell’importo dovuto, pari ad € 2.777,61, attraverso dieci rate mensili.
La Suprema Corte di Cassazione accogliendo il ricorso del Comune ha cassato la sentenza impugnata sia nella parte in cui ha disposto dell’ammontare secondo equità sia nella rateizzazione del pagamento. Gli Ermellini ricordano che: “il beneficio della rateizzazione può essere accordato solo a chi si trova in condizioni disagiate, e comunque le rate non possono essere più di trenta e non essere inferiore a 15 euro”.
La Sentenza n. 26932/2009, ha dunque accolto il ricorso, ritenendo che il giudice di pace non aveva il potere di concedere la rateizzazione, in quanto l’art. 26 della legge sulle sanzioni amministrative, consente il pagamento rateale, ma su disposizione dell’autorità che ha applicato la sanzione e che, nel caso di specie, era stato il Comune di Firenze. Ora l’automobilista Fiorentino dovrà pagare oltre le multe anche ulteriori 400 euro di spese processuali al Comune.
(Dr. Luigi Napolitano)

venerdì 11 dicembre 2009

Paga il mantenimento anche chi è decaduto dalla potestà genitoriale.

Permane l’obbligo di pagare l'assegno di mantenimento per i figli anche per chi è decaduto dalla potestà genitoriale. Il principio viene sancito dalla sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato una condanna di Corte d’Appello, per la violazione degli obblighi di assistenza comminata ad un uomo il quale, dopo aver perso la patria potestà sui figli, aveva deciso di tagliare il mantenimento alla ex moglie e alle due figlie. Secondo la Corte la perdita della potestà non costituisce motivo per sottrarsi dagli obblighi del mantenimento. "La pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale - scrive la Corte (sentenza 43288/2009) - lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati, sicchè il provvedimento non incide sulla responsabilità penale, e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all'art. 570 c.p. e non ne fa venire meno la permanenza". Il padre, peraltro, era stato dichiarato decaduto dalla potestà proprio perchè in precedenza aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza a moglie e figlie. La Corte di Cassazione ha ora sottolineato come "la decadenza dalla potestà dei figli" vuole punire il genitore inadempiente privandolo dei poteri di rappresentanza e di amministrazione dei beni del figlio nonchè dell'usufrutto legale sui beni stessi, poteri tutti finalizzati alla sua educazione e istruzione. Il fatto che un genitore non faccia più il papà "lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto" che deve continuare a mantenere i figli.
(Avv. Angelo Remedia)

Contratto di lavoro: da collaboratore a lavoratore subordinato.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro, basato su un formale contratto di collaborazione coordinata e continuativa, risulti sprovvisto dei requisiti della specificità e della tempestività, deve applicarsi la sanzione per la mancanza di progettualità. Sicchè il contratto di lavoro deve essere modificato da parasubordinato a subordinato, trasformando in tal modo il rapporto nella forma maggiormente garantistica e tutelante per il lavoratore prevista nel nostro ordinamento. A questa conclusione è giunto il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1188 del 31 agosto 2009.

domenica 1 novembre 2009

Al padre i permessi di congedo dal lavoro anche se la moglie è casalinga.

L’INPS, con la circolare 112/2009 recepisce un orientamento della giurisprudenza amministrativa (sent. C.d.Stato n.4293/2008) per il quale il padre ha diritto al congedo di lavoro anche se la mamma è una casalinga. Tale diritto nasce allorquando la casalinga si trovi "nell’oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività".
Con questa circolare l’Istituto di Previdenza cambia il proprio orientamento già espresso nelle precedenti circolari laddove interpretava l'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 - ove si prevede che il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente” - nel senso che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi esclusivamente la madre “lavoratrice autonoma" e non anche la "casalinga" (se non per gli estremi casi di morte o grave infermità della stessa).
Oggi si può ritenere ammissibile "la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato” perché impossibilitata o impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili)".

Per il fisco nessuna deroga al principio dell’onere della prova.

I compensi fuori busta vanno rigorosamente documentati e non è sufficiente l’accertamento induttivo fatto al lavoratore sulla base delle dichiarazioni degli addetti all’amministrazione dell’azienda presso cui lavora. Il tutto nell’ambito di una indagine nella quale gli amministratori dichiaravano che gli ammanchi erano rappresentati dai compensi fuori busta dei dipendenti. Con la sentenza 22769 del 28 ottobre 2009 la Cassazione ha ribadito il principio per il quale i poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 d.lgs. 546/1992 “…sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell’onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all’impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell’altra parte.” ti serve? chiedici la sentenza via mail

Cassazione: può esistere la famiglia di fatto anche con soggetti dello stesso sesso.

La sentenza 40727/2009 della Cassazione Penale ha confermato la condanna di un uomo ad un anno ed otto mesi per maltrattamenti in famiglia, ipotesi prevista dall’art. 572 cod. pen. La difesa dell’imputato aveva sostenuto che l'art.572 c.p. si potesse applicare alle sole famiglie cd tradizionali ed a quelle dove sussiste una convivenza "more uxorio".
Al contrario gli Ermellini del Palazzaccio hanno ritenuto di estendere la portata della norma in quanto, il concetto di famiglia riportato "deve intendersi riferito ogni consorzio di persone fra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”.

domenica 18 ottobre 2009

In carcere chi continua a gestire una azienda in decozione, occultando lo stato di crisi.

L’imprenditore che gestisce la società in stato di decozione ossia in crisi “verosimilmente” irreversibile, continuando ad investire e coprendo i buchi con dei finanziamenti, rischia il carcere. Ciò anche se la gestione avventata è durata pochi mesi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 38577 del 5 ottobre 2009, ha confermato la condanna per bancarotta e ricorso abusivo al credito nei confronti di un piccolo imprenditore, socio di maggioranza di una sas, che, nonostante il periodo di crisi attraversato dall’azienda, aveva continuato a fare investimenti facendosi finanziare dalle banche per quasi un anno.

Il licenziamento del lavoratore, se non è immediatamente contestato dal datore di lavoro, può essere annullato.

La Sentenza n. n. 21221/2009 della Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha deciso che il licenziamento del lavoratore subordinato, contestato in ritardo dall'azienda senza un motivo plausibile, può essere annullato.
I giudici del Supremo Collegio nella sentenza, rifacendosi ad una sentenza, ormai datata, hanno così motivato “…la sentenza di questa Corte 14.4.2005 n. 7729, accogliendo il terzo motivo del ricorso allora in discussione, osservava che nel licenziamento per giusta causa, l’immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura come elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro il requisito dell’immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessiva della struttura organizzata dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o mento il ritardo”.

Cassazione: spetta al Fisco provare la falsità delle fatture.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21317/2009 della Quinta Sezione Civile ha fissato il seguente principio qualora il Fisco suppone che "l'operazione commerciale, documentata dalla fattura" in realtà non è mai stata posta in essere, deve darne rigorosa prova diversamente deve darne prova. La Corte ha sostenuto che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella ipotesi di costi documentati da fatture che l’amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l’esistenza di un maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale, documentate dalla fattura , in realtà non è stata mai posta in essere”.
Una personale osservazione: il principio è quello fissato come regola generale dal nostro codice civile all’art. 2697. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Perché per il Fisco il Codice Civile non dovrebbe valere? …

giovedì 8 ottobre 2009

Fondazione dei Consulenti del Lavoro. Il dipendente in carcere è licenziabile

Qualcuno ricorderà che a giugno 2009 la Corte di Cassazione aveva convalidato la reintegrazione di un lavoratore in azienda, finito in carcere per ragioni estranee alla sua attività lavorativa. Oggi la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ci offre il seguente parere: il dipendente assente dal lavoro perchè carcerato può essere licenziato: non per “inadempimento”. Il licenziamento può avvenire ai sensi dell'articolo 3 delle legge 604 del 1966, in quanto per “impossibilità” della prestazione lavorativa per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". La Corte di Cassazione infatti, spiega la Fondazione, con la sentenza n. 12721 del 1° giugno 2009 "ha stabilito che quando il lavoratore è assente dal lavoro a causa dello stato di carcerazione preventiva o, comunque, di detenzione a seguito di condanna per fatti estranei al rapporto contrattuale non si è in presenza di un inadempimento, bensì di un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa a norma dell'articolo 1464 c.c.. Si esclude, quindi, la riconducibilità della fattispecie in esame al licenziamento per inadempimento, sia esso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo". Ciò non toglie, prosegue la Fondazione, che possano sussistere altre ragioni per il licenziamento. La detenzione infatti può costituire giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'articolo 3 legge 604/1966.