lunedì 3 maggio 2010

Cassazione: assegno di mantenimento e casa familiare possono essere interdipendenti.

Proprio così. La Corte di Cassazione ha stabilito che se il figlio si allontana dalla casa coniugale, il coniuge perde l'assegnazione del diritto di abitazione esclusivo della casa ma ha diritto ad un aumento dell'assegno di mantenimento.
Questo perché il presupposto imprescindibile per l'assegnazione della casa coniugale "al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti".
Nel caso specifico, però, il provvedimento di assegnazione della casa era stato espressamente preso anche a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico sicchè, "il venir meno del presupposto" della presenza dei figli, da un lato non preclude la modifica del provvedimento e cioè la revoca dell'assegnazione della casa familiare, ma dall’altro rende legittima la rideterminazione dell'assegno divorzile.
Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che la variazione dei provvedimenti presi all’atto del divorzio (o della separazione) costituisce "un principio generale che trascende la specifica previsione [...] normativa e deve ritenersi consentita pertanto anche in tema di assegnazione della casa coniugale, la cui eclusione peraltro sarebbe priva di alcuna valida giustificazione giuridica qualora vengano meno le ragioni che l'hanno determinata”.
(Avv. Angelo Remedia)

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