La sentenza n. 2055 emessa il 13.04.2010 dal Consiglio di Stato interviene a comporre l’acceso dibattito nato in materia di notifiche di atti giudiziari effettuate direttamente dagli Avvocati a mezzo del servizio postale ex art. 3, L. 21/01/1994, n. 53.
Il Consiglio ha infatti ritenuto che anche in tali circostanze la notificazione “si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario”, ovvero con la consegna all’ufficio postale per la effettiva spedizione mediante lettera raccomandata a/r. Questo, con salvezza di possibili decadenze rispetto ai termini di legge. La notificazione si può dunque ritenere perfezionata alla data della spedizione (ovvero con quella della consegna all’ufficio), e non più a quella dell’effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Così è stato deciso in merito all’appello promosso avverso la sentenza resa dal TAR Piemonte, Torino, Sez. I, n. 1018/2009, con cui era stato ritenuto tardivo, per consunzione del termine di legge, il ricorso giurisdizionale promosso avverso un provvedimento amministrativo di diniego in materia edilizia; in tale circostanza il Tribunale (come spesso accaduto già in altre sentenze) aveva preso a riferimento non la data di spedizione postale, ma quella di effettiva ricezione del plico da parte dell’Amministrazione destinataria, ritenendo che “è solo relativamente alle notifiche effettuate dal primo [ufficiale giudiziario], in quanto pubblico ufficiale deputato specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari, che è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 477/2002, e che pertanto non può applicarsi alle notifiche effettuate in proprio dall’avvocato ex art. 3, l. n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale notificante”.
I Giudici di appello, tenuto conto anche dell’intervenuta riforma dell’art. 149 c.p.c., hanno invece proposto una lettura diversa della normativa in materia, superando l’aspetto meramente formale e testuale per cui detta norma si riferisca esclusivamente alle notifiche effettuate a mezzo Ufficiale Giudiziario, senza considerare la pari attività compiuta direttamente dagli Avvocati; per questo ha determinato il principio del perfezionamento della notifica sin dalla spedizione del plico.
(Dr.ssa Annachiara Salvio)
Il Consiglio ha infatti ritenuto che anche in tali circostanze la notificazione “si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario”, ovvero con la consegna all’ufficio postale per la effettiva spedizione mediante lettera raccomandata a/r. Questo, con salvezza di possibili decadenze rispetto ai termini di legge. La notificazione si può dunque ritenere perfezionata alla data della spedizione (ovvero con quella della consegna all’ufficio), e non più a quella dell’effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Così è stato deciso in merito all’appello promosso avverso la sentenza resa dal TAR Piemonte, Torino, Sez. I, n. 1018/2009, con cui era stato ritenuto tardivo, per consunzione del termine di legge, il ricorso giurisdizionale promosso avverso un provvedimento amministrativo di diniego in materia edilizia; in tale circostanza il Tribunale (come spesso accaduto già in altre sentenze) aveva preso a riferimento non la data di spedizione postale, ma quella di effettiva ricezione del plico da parte dell’Amministrazione destinataria, ritenendo che “è solo relativamente alle notifiche effettuate dal primo [ufficiale giudiziario], in quanto pubblico ufficiale deputato specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari, che è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 477/2002, e che pertanto non può applicarsi alle notifiche effettuate in proprio dall’avvocato ex art. 3, l. n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale notificante”.
I Giudici di appello, tenuto conto anche dell’intervenuta riforma dell’art. 149 c.p.c., hanno invece proposto una lettura diversa della normativa in materia, superando l’aspetto meramente formale e testuale per cui detta norma si riferisca esclusivamente alle notifiche effettuate a mezzo Ufficiale Giudiziario, senza considerare la pari attività compiuta direttamente dagli Avvocati; per questo ha determinato il principio del perfezionamento della notifica sin dalla spedizione del plico.
(Dr.ssa Annachiara Salvio)
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