lunedì 24 maggio 2010

La “testa di legno”, può essere assolto dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per gli illeciti commessi dall'amministratore effettivo.

Questa la ricostruzione della Cassazione, quinta sezione penale: l’amministratore legale che non corrisponde a quello di fatto, ossia la cosiddetta “testa di legno”, non può essere condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per il semplice fatto di aver accettato l’incarico. Deve essere provata la sua consapevolezza delle attività illecite compiute dall’altro amministratore, quello di fatto. Al contrario, ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19049 del 19.05.2010, la testa di legno è sempre responsabile della bancarotta fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili.
In particolare il Supremo Collegio ha annullato con rinvio la condanna per bancarotta patrimoniale (confermando invece quella di bancarotta documentale) nei confronti di un amministratore che dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito era soltanto una testa di legno. Ciò perché non era stato provato che l’uomo avesse partecipato o comunque avesse piena contezza delle sottrazioni effettuate dall’amministratore di fatto.
(Avv. Angelo Remedia)

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