Anche la Consulta aveva espresso il medesimo principio di diritto. Oggi è la Cassazione che nella sentenza n. 10636 del 29 aprile 2010, ha ribadito che “detta contestazione era illegittima in un caso in cui, essendo stata omessa la contestazione immediata dell’infrazione, non era stato identificato il conducente del veicolo”. Nei fatti il giudice di pace di Roma, respingeva l’opposizione proposta da un automobilista contro il prefetto di Roma, per l’annullamento della ordinanza ingiunzione, a seguito di un ricorso per annullamento della multa per aver usato, un telefono cellulare non dotato di auricolare, mentre era alla guida. L’automobilista aveva così proposto ricorso per cassazione della sentenza. Gli Ermellini, dopo aver citato nella motivazione anche una sentenza della Consulta sul tema (sent. 24 gennaio 2005 n. 27), hanno accolto il ricorso dell’automobilista, decidendo nel merito e annullando il verbale di contestazione impugnato.
(Avv. Angelo Remedia)
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