L’imprenditore che tollera le assenze ripetute dei propri dipendenti oltre il periodo di comporto, perde il diritto di recesso.
Lo ha stabilito la Cassazione sez. lavoro con la sentenza 11342 dell’ 11 maggio 2010, respingendo il ricorso presentato da una cooperativa per la dichiarazione di legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente per superamento dei limiti di comporto.
Gli Ermellini, confermando le motivazioni per le quali la Corte di Appello di Messina aveva respinto l’impugnazione della società cooperativa, hanno stabilito che poiché le prolungate assenze erano state tollerate anche oltre la maturazione del comporto, il lavoratore si era potuto convincere dell’irrilevanza delle assenze e dell’acquiescenza della controparte alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Per questo la Corte ha formulato ed applicato il seguente principio, “per il licenziamento per superamento del periodo di comporto, opera ugualmente il criterio della tempestività del recesso, sebbene, difettando gli estremi di urgenza che si impongono nell'ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo fra la data di detto superamento e quella del licenziamento - al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto - vada condotta con criteri di minor rigore che tengano conto delle circostanze significative, così contemperando da un lato l'esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall'altro, quella del datore di lavoro al vaglio della gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità con la continuazione del rapporto”.
(Avv. Angelo Remedia)
Lo ha stabilito la Cassazione sez. lavoro con la sentenza 11342 dell’ 11 maggio 2010, respingendo il ricorso presentato da una cooperativa per la dichiarazione di legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente per superamento dei limiti di comporto.
Gli Ermellini, confermando le motivazioni per le quali la Corte di Appello di Messina aveva respinto l’impugnazione della società cooperativa, hanno stabilito che poiché le prolungate assenze erano state tollerate anche oltre la maturazione del comporto, il lavoratore si era potuto convincere dell’irrilevanza delle assenze e dell’acquiescenza della controparte alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Per questo la Corte ha formulato ed applicato il seguente principio, “per il licenziamento per superamento del periodo di comporto, opera ugualmente il criterio della tempestività del recesso, sebbene, difettando gli estremi di urgenza che si impongono nell'ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo fra la data di detto superamento e quella del licenziamento - al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto - vada condotta con criteri di minor rigore che tengano conto delle circostanze significative, così contemperando da un lato l'esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall'altro, quella del datore di lavoro al vaglio della gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità con la continuazione del rapporto”.
(Avv. Angelo Remedia)
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