Ancora una deroga al principio della contestazione immediata dell’infrazione al codice della strada: la Corte di Cassazione nella sentenza n.11656/2010, specificando che l'art. 200 del codice della strada "prevede che la violazione sia immediatamente contestata al trasgressore quando possibile", ha sottolineato la validità della multa anche se i vigili non l’hanno contestata nell’immediatezza del fatto. Questo perché secondo quanto specificato dall'art. 384 del d.P.R. n. 495/92, non c'è bisogno di contestazione immediata nei casi di materiale impossibilità ad effettuarla.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte i vigili non avevano fermato il motociclista perché in quel momento erano impegnati in un'altra contestazione.
Una nota personale: il principio e la deroga sono condivisibili ma gli agenti accertatori hanno l’obbligo di indicare i motivi della impossibilità alla contestazione nel verbale stesso, senza clausole seriali o di stile.
(Avv. Angelo Remedia)
Nella fattispecie esaminata dalla Corte i vigili non avevano fermato il motociclista perché in quel momento erano impegnati in un'altra contestazione.
Una nota personale: il principio e la deroga sono condivisibili ma gli agenti accertatori hanno l’obbligo di indicare i motivi della impossibilità alla contestazione nel verbale stesso, senza clausole seriali o di stile.
(Avv. Angelo Remedia)
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