domenica 9 maggio 2010

La banca non è responsabile per aver pagato assegni falsi se la difformità delle sottoscrizioni non è evidente “a vista”.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8127 del 02 aprile 2010, ha ribadito il principio, affermato più volte dalla stessa Corte, che la diligenza richiesta alla banca trattaria nel valutare la firma di traenza prima di inviare un assegno in stanza di compensazione è quella media e non impone l’utilizzo di particolari sistemi di analisi e o di strumentazioni per l’accertamento della genuinità del titolo di credito.
Il fatto risale al luglio del 1997 e questo ne giustifica anche la portata. La società ricorrente scoprì il furto di ben 84 assegni bancari il 18 luglio 1997 e lo denunciò ai Carabinieri il successivo 21 mentre alla banca lo comunicò il 23. Purtroppo tra il 7 e l’11 luglio, tre assegni furono incassati per aprire nuovi conti correnti, con delle firme che la ricorrente assumeva essere false.
Cosicchè la ricorrente, con la propria impugnativa lamentava il mancato utilizzo da parte della banca, di supporti elettronici, nel caso di specie la cd. scansione, per accertare se vi fosse stata o meno una falsificazione delle firme di traenza apposte su assegni rubati e negoziati e per questo l’istituto di credito aveva omesso quella diligenza di cui all’ art. 1176 secondo comma cod. civ., che invece avrebbe permesso di rilevare la falsificazione ed escluso l’addebito .
La Suprema Corte ha invece sottolineato che la banca trattaria, nel confrontare la corrispondenza delle firme di traenza con quelle depositate dal correntista, deve utilizzare la diligenza media, pertanto la violazione dell’obbligo di diligenza può rilevarsi quando la difformità risulti “ictu oculi”, senza che sia necessario l’utilizzo di particolari strumenti attrezzature meccaniche o chimiche, idonee a rilevare la falsificazione o la loro alterazione, né sarebbe possibile richiedere ai dipendenti della banca una particolare competenza grafologica.
Una nota personale: da tempo ormai il pagamento degli assegni avviene per via elettronica se l’importo facciale non supera i 3.000,00 Euro ossia con la modalità elettronica della cd. check truncation (la compensazione ed il pagamento avviene la stessa notte per via telematica); per somme superiori c’è ancora la stanza di compensazione “materiale”. E’ evidente che nel primo caso, che ricomprendono la stragrande maggioranza delle transazioni con assegni, il controllo umano non c’è affatto, se non per casi appositamente “segnalati”.
Sulla pronuncia arrivata "solo 13 anni dopo" ... è in linea con la media dei processi italiani che vanno in Cassazione.
(Avv. Angelo Remedia)

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